Riparazione per ingiusta detenzione – Strepitus fori – Clamore mediatico – Pregiudizio ulteriore – Equo indennizzo – Onere della prova

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.965 del 18/12/2025 (dep. 12/01/2026)

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Riparazione per ingiusta detenzione – Danno non patrimoniale – Strepitus fori – Clamore mediatico – Equo indennizzo – Pregiudizio ulteriore – Onere della prova – Diffusione della notizia – Risonanza mediatica limitata – Valutazione di merito insindacabile.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il clamore mediatico (strepitus fori) non integra di per sé una voce autonoma di danno risarcibile, essendo il pregiudizio non patrimoniale normalmente connesso alla privazione della libertà personale già ricompreso nell’equo indennizzo. Ai fini del suo riconoscimento è necessario che la diffusione della notizia esorbiti dalle ordinarie modalità informative, per ampiezza del pubblico raggiunto e per contenuto assertivo della responsabilità penale, e che sia specificamente provato un pregiudizio concreto e ulteriore, distinto da quello ordinariamente collegato all’inchiesta giudiziaria.

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Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18/12/2025 (dep. 12/01/2026) n. 965

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto l'istanza di riparazione avanzata da Be.Gi. per l'ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 81,319,319-bis e 321 cod. pen., art. 7 D.L. n. 152/91, reati dai quali è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, lamentando: i) violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 6, paragrafo 3, lett. A della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione all'art. 10 Cost., per asserita illegalità della restrizione subita in forza di un'imputazione generica e in assenza di gravi indizi di colpevolezza; ii) erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. per omessa valutazione della legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la cessazione della misura in atto per il venir meno delle esigenze cautelari e non per l'irrilevanza penale degli indizi; iii) illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del danno economico derivante dal licenziamento ingiustamente subito e (iv) dallo strepitus fori.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

2. Le censure si incentrano sulla asserita manifesta "ingiustizia" della detenzione, in ragione della evidente illegalità della restrizione derivante dalla genericità delle accuse e dalla inconsistenza "ab origine" degli indizi di colpevolezza. Ciò, tuttavia, senza considerare che il provvedimento impugnato ha, in effetti, riconosciuto l'ingiustizia della detenzione, tanto da aver liquidato in favore del ricorrente una somma a titolo di equo indennizzo.

Le doglianze in esame sembrano invocare l'accertamento di una situazione di c.d. ingiustizia formale; ma il ricorrente non ne ha interesse, atteso che l'istanza di riparazione proposta è stata accolta nel merito, per cui non si vede quale sostanziale giovamento potrebbe costui trarre da una diversa giustificazione, nel senso invocato, del provvedimento impugnato.

Del resto, è noto e costante l'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274 - 01).

3. I restanti motivi sono infondati; pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza in disamina ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata dimostrazione da parte dell'istante dell'allegato danno economico derivante dal suo licenziamento da Confcoltivatori.

Sul punto, i giudici di merito hanno rilevato che l'atto di licenziamento si limita a indicare che esso è avvenuto per "giusta causa", senza tuttavia precisarne la natura, per cui hanno opinato nel senso della mancata dimostrazione della sussistenza di nesso causale tra l'ingiusta detenzione e il licenziamento.

Tale motivazione, conforme a diritto e priva di manifesta illogicità, non è stata efficacemente contestata dall'istante, il quale non ha adempiuto al suo specifico onere di allegare elementi concreti idonei a provare il dedotto collegamento tra la detenzione e il recesso di Confcoltivatori verso il Be.Gi..

5. Per quanto attiene al danno da c.d. "strepitus fori", si deve preliminarmente richiamare il principio per cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale da clamore mediatico, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545 - 01).

In ogni caso, ai fini della configurabilità dello "strepitus fori" di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato. (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale ha argomentato nel senso che il difensore si è limitato ad allegare all'istanza risarcitoria un solo articolo di stampa in cui, tra l'altro, si specifica che il Be.Gi. è stato scarcerato; che, comunque, si tratta di una testata giornalistica a diffusione limitata; infine, che non risulta dimostrato uno specifico danno ulteriore subito dal nominato a causa della pubblicazione della suddetta notizia.

In conclusione, i giudici hanno ritenuto, con motivazione adeguata, che nei confronti di Be.Gi. non si configuri un pregiudizio mediatico ulteriore rispetto a quello normalmente connesso a un'inchiesta giudiziaria, sulla base di una valutazione di merito ponderata e non arbitraria, insindacabile in sede di legittimità.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2026.

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