Diffamazione – Diritto di critica – Giornalismo d’inchiesta – Base fattuale – Verità putativa – Mezzo televisivo

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9997 del 17/04/2026

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Diffamazione a mezzo stampa – Diritto di critica – Giudizio di valore – Verità putativa – Base fattuale sufficiente – Necessità

Il diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o in un’opinione necessariamente soggettiva, presuppone che i fatti o i comportamenti sui quali la valutazione si fonda corrispondano a verità, quantomeno ragionevolmente putativa; anche il giudizio di valore deve pertanto poggiare su una base fattuale sufficiente, in mancanza della quale l’espressione critica assume carattere eccessivo e non beneficia della scriminante di cui all’art. 21 Cost. e all’art. 10 CEDU.

  • Cfr. Cass. 7847/2011; Cass. 1285/2017; Corte EDU, Peruzzi c. Italia, 30 giugno 2015.

Diffamazione a mezzo televisivo – Giornalismo d’inchiesta – Denuncia di sospetti – Rappresentazione parziale dei fatti – Forza suggestiva del mezzo – Limiti della scriminante

Nel giornalismo d’inchiesta, la ricerca autonoma e diretta della notizia consente un’applicazione meno rigorosa del requisito dell’attendibilità della fonte; la denuncia di sospetti di illeciti è tuttavia scriminata soltanto quando sia motivata e argomentata sulla base di elementi obiettivi e rilevanti, acquisiti mediante fonti attendibili e nel rispetto dei doveri di lealtà e buona fede. Non è pertanto lecita la rappresentazione che, omettendo elementi decisivi e ricostruzioni alternative, trasformi un’ipotesi verosimile in un’affermazione apodittica di responsabilità certa ed esclusiva, dovendosi inoltre considerare la maggiore forza suggestiva del mezzo televisivo e il conseguente dovere di particolare prudenza nella diffusione di notizie lesive della reputazione altrui.

  • Cfr. Cass. 19611/2023; Cass. 12773/2024; Cass. 1285/2017.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17/04/2026 (ud. 10/04/2026) n. 9997

(Dott. GIUSTI Alberto - Presidente - Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.)

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

Ba.Pa., medico pediatra, si era trovato ad essere protagonista di due servizi andati in onda nel corso del programma televisivo "(Omissis)" rispettivamente il 5.11.2013 e il 2.4.2014, trasmissioni che aveva reputato gravemente lesive della propria reputazione professionale. Aveva quindi convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Roma l'emittente editrice del programma, chiedendo di essere risarcito dei danni patiti.

La parte convenuta RTI Spa, nel costituirsi, aveva sostenuto al contrario che i due servizi fossero espressione lecita del diritto di manifestazione del pensiero, nelle sue articolazioni del diritto di cronaca e di critica.

I servizi, dal titolo "(Omissis)" e "(Omissis)", prendevano le mosse dalla vicenda occorsa ad un piccolo paziente del dr. Ba.Pa., un bambino di 18 mesi colpito da una forma acuta di diabete mellito, che lo aveva portato a rischiare di perdere la vita, e si ponevano in termini estremamente critici verso l'operato del pediatra curante, al quale attribuivano la responsabilità di non avere compreso la gravità dei sintomi che il bambino presentava, di avere tardato nell'effettuare i necessari esami diagnostici e di non avere sollecitato un suo immediato accesso al pronto soccorso.

Con sentenza nr 7346/2020 il Tribunale di Roma dichiarava la natura diffamatoria dei due servizi giornalistici, condannando le parti convenute al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi, come richiesto in primo grado, in separato giudizio.

Reti Televisioni Italiane (R.T.I.) proponeva appello avverso detta pronuncia.

Ba.Pa., nella sua comparsa di costituzione e risposta, chiedeva di "rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto" e la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza nr 3344/2025 la Corte di appello di Roma rigettava il gravame. Osservava che la pretesa di R.T.I. di ricondurre i servizi televisivi al legittimo esercizio del diritto di critica, piuttosto che al diritto di cronaca, era priva di sostanziale fondamento.

In questa prospettiva rilevava che il requisito della verità era stato parzialmente non rispettato.

Osservava che i due programmi presentavano un profilo diffamatorio.

Al riguardo la Corte di appello rilevava che in sede penale erano state formulate tre ricostruzioni alternative in ordine all'eziologia dell'edema cerebrale del bambino, da cui erano derivate le conseguenze permanenti di cui era ancora oggi portatore, e nessuna di esse vedeva l'operato del dr. Ba.Pa. quale fattore causale decisivo.

Gli autori tuttavia avevano inteso veicolare negli ascoltatori della trasmissione la convinzione che l'esito drammatico della vicenda, il rischio di morte, e le successive limitazioni funzionali patite dal bambino, fossero state conseguenza diretta (ed anzi esclusiva) della condotta del medico di base evidenziando i soli elementi utili a questo fine e consegnando al pubblico il Dott. Ba.Pa. quale unico e certo colpevole della vicenda, tralasciando non solo di affrontare ma persino di riferirsi velatamente ad una possibile ricostruzione alternativa.

Riteneva che anche il requisito della continenza non fosse stato rispettato giacché quella prospettata da Ca. era stata un'interpretazione parziale, costruita in modo da orientare le informazioni contro un unico soggetto, omissiva di elementi decisivi e, per questi motivi, decisamente non rispondente a verità.

Rilevava anche per quanto riguarda il secondo servizio giornalistico che erano numerosi gli elementi (il mancato camuffamento della voce, la mancata censura del nome del laboratorio di analisi e dei luoghi ove il Dr. Ba.Pa. esercitava la sua professione) che consentivano di identificare in modo inequivoco il Dott. Ba.Pa. da parte dei genitori dei suoi piccoli pazienti, gruppo questo certamente numericamente ristretto ma sufficiente ai fini della configurabilità di un diritto al risarcimento dei danni da diffamazione.

Avverso tale decisione Reti Televisioni Italiane (R.T.I.) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria cui ha resistito con controricorso Ba.Pa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 c.p., 2043 e 2059 c.c. e 21 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: per avere la Corte d'Appello erroneamente valutato il contenuto della trasmissione, unificando i limiti previsti per il diritto di cronaca con quelli, più ampi, previsti per l'esercizio del diritto di critica.

Si sostiene in particolare che la Corte di appello, nel valutare i servizi oggetto di lite, non avrebbe tenuto presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di cronaca e quello del diritto critica.

Tale erronea impostazione avrebbe condotto la corte territoriale, secondo la ricorrente, ad adottare, in sede di scrutinio dei motivi di appello, parametri della verità dei fatti e della continenza espositiva intesi in modo rigoroso, nonostante essi dovessero invece trovare applicazione in forma attenuata e più elastica trattandosi non di un resoconto in cui le varie ipotesi si sarebbero dovute presentare tutte come aventi pari dignità ma di un servizio televisivo ove era stato esercitato anche il diritto di critica.

In particolare, per quanto concerne la verità dei fatti, si sostiene che, per il legittimo esercizio del diritto di critica, il requisito della verità ben può sussistere soltanto con riguardo ad un nucleo essenziale dei fatti essendo la critica espressione di opinione meramente soggettiva ed ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.

Si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe preteso di giudicare i contenuti dei servizi attraverso un'unica lente, che però in quanto artificiosamente "unificata" ha finito per fondere le due esimenti e i relativi limiti.

In altri termini non si poteva imporre a "(Omissis)" di dare risalto alle ipotesi alternative né vietare di presentare il ruolo del dott. Ba.Pa. come avente contributo causale determinante proprio perché era stato esercitato il diritto di critica attraverso una opinione soggettiva espressa.

Si sostiene che "(Omissis)" non è un telegiornale, e nei servizi era stato esercitato anche (anzi soprattutto, vista la matrice della trasmissione) il diritto di critica nell'ambito del quale era possibile sviluppare liberamente considerazioni anche tendenziose e in malam partem avendo preso le mosse da un fatto incontestabilmente vero quale era la responsabilità colposa e/o la negligenza professionale del dott. Ba.Pa.

Con riguardo alla c.d. continenza sostanziale si afferma che quel che rileva non è la completezza dell'esposizione o la selezione compiuta dal criticante, ma che vi sia un "nucleo essenziale" di fatti veri senza che sia necessario dare atto di tutte le circostanze relativa ad una determinata vicenda.

Con riferimento al giudizio reso in tema di c.d. continenza formale si rimprovera alla Corte di aver soppresso al riguardo la differenza specifica tra le due esimenti ritenendo offensivi il termine "malefatte", la "titolazione, il tono complessivo accusatorio dell'inchiesta giornalistica e le espressioni utilizzate", e mancando di verificare se i toni utilizzati, pur forti e sferzanti, non risultassero meramente gratuiti, ma fossero invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere.

Preliminarmente va rilevato che la ricorrente dà per scontato che si tratti nella specie di esercizio del diritto di critica sull'operato del medico ma in realtà non si cura di spiegare in modo preciso che cosa di quanto la corte territoriale ha ritenuto diffamatorio sarebbe stato in realtà espressione del diritto di critica.

Pur muovendo comunque nella prospettiva dell'esercizio del diritto di critica, il motivo si appalesa in parte infondato, in parte inammissibile.

Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Resta fermo, però, che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. n. 7847 del 2011, cit.; Cass. n. 379 del 11/01/2005).

Nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra "materialità dei fatti" e "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva": sentenza Peruzzi c. Italia del 30 giugno 2015, e ulteriori precedenti ivi richiamati; cfr. in tal senso Cass., 19/01/2017, n. 1285).

Per quanto concerne in particolare il giornalismo di inchiesta, quale species più rilevante dell'attività di informazione, esso rappresenta una particolare forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., perché è connotato - come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo - dalla ricerca e acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista.

A tale giornalismo va riconosciuta, così, ampia tutela ordinamentale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, quelli menzionati nella legge n. 69/1963 e nella Carta dei doveri del giornalista(cfr. Cass. n. 12773 del 2024; Cass 2024 nr 9068; Cass. n. 30522 del 2023; Cass. n. 4036 del 2021; Cass. n. 16236 del 2010). Dal che consegue che: "... è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili" (Cass. n.19611/2023).

Non risulta però - e deve anzi escludersi alla stregua della motivazione resa - che la ratio decidendi della sentenza impugnata riposi su una regola di giudizio diversa.

La Corte d'Appello ha invero individuato la ragione della ritenuta illiceità delle due trasmissioni in questione nel rilievo del: a) parziale mancato rispetto del requisito della verità ("nei due servizi di cui è causa si prospetta un'ipotesi, quella dell'esclusiva responsabilità del Dott. Ba.Pa. nel dramma del piccolo Pl., certamente verosimile in una fase "istruttoria" di acquisizione e ricerca delle informazioni da parte de (Omissis), ma che avrebbe dovuto, al momento del montaggio e della trasmissione del servizio, mantenere il suo carattere di verosimiglianza, e non di apodittica certezza"); b) mancato rispetto del requisito della continenza in senso sostanziale("quella prospettata da Ca. è stata un'interpretazione parziale, costruita in modo da orientare le informazioni contro un unico soggetto, omissiva di elementi decisivi"); c) mancato rispetto del requisito della continenza in senso formale (per "la titolazione, il tono complessivo accusatorio dell'inchiesta giornalistica e le espressioni utilizzate").

Si tratta di un giudizio che, in astratto, non può ritenersi esulante dal paradigma da osservarsi, secondo i principi sopra ricordati, nel contemperamento delle contrapposte esigenze della tutela della reputazione e dell'onore della persona e dell'esercizio del diritto di critica e di opinione, tutelato dall'art. 21 Cost.

Quel che la corte territoriale considera diffamatorio non è l'opinione espressa sul medico bensì che quella opinione sia stata espressa su una lettura parziale costruita in modo da orientare le informazioni contro un unico soggetto, omissiva di elementi decisivi e con modalità ed enfasi (tra cui il riferimento a delle "malefatte" nelle quali rientrerebbe la vicenda di Pl.) tali da suggerirne in modo chiaro una esclusiva responsabilità del sanitario nella dolorosa vicenda del piccolo Pl..

E tanto più, nella specie, tali considerazioni valgono a giustificare il giudizio di illiceità delle trasmissioni televisive, ove si consideri che, come detto, è assai difficile cogliere quanto in esse sia obiettivamente ascrivibile ad una argomentata opinione piuttosto che a mere apodittiche affermazioni di fatti (in parte falsi) e connesse responsabilità.

In relazione all'uso, per la divulgazione della notizia, del mezzo televisivo occorre aggiungere che tale mezzo è indubbiamente ed oggettivamente diverso, per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, dal giornalismo della carta stampata, diversità che si manifesta nel maggior impatto che sul pubblico la trasmissione televisiva può esplicare, ed in effetti esplica, per la sua caratteristica di mezzo che aggredisce, per così dire, i telespettatori nella loro sfera privata domestica, con una immediatezza che il giornale certo non ha e spesso con una forza di suggestione che non è di altri mezzi di comunicazione di massa (in proposito basti considerare che proprio per questa ragione la pubblicità a mezzo della televisione è preferita dagli operatori commerciali pur essendo molto costosa). Il pubblico, la gran maggioranza delle persone che vengono raggiunte dalla notizia, è propenso a ritenere acriticamente vero quanto viene comunicato anche perché è

istintivamente portato ad attribuire al mezzo televisivo una grande attendibilità. Va considerato anche che rispetto al mezzo televisivo vi è quasi una impossibilità di riflessione immediata e di critica (cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa) sicché la notizia si fissa nella memoria così come data.

Tutto ciò comporta per il giornalista televisivo, una maggiore responsabilità professionale, che deve manifestarsi in una più scrupolosa prudenza nella trasmissione di notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi.

Le critiche che poi vengono svolte sotto il profilo della correttezza o fondatezza di tale valutazione, ovvero della ritenuta esistenza di tali caratteri e di tali connotati nei servizi considerati, impingono evidentemente nella valutazione del fatto riservata al giudice di merito.

Costituisce al riguardo, invero, consolidato principio quello secondo cui, "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione" (v. e pluribus, tra le più recenti, Cass. 03/09/2020, n. 18278; 26/06/2020, n. 12903; 26/05/2020, n. 9710; in senso conforme, v. anche Cass. 14/03/2018, n. 6133; 30/05/2017, n. 13520, 27/07/2015, n. 15759; 10/01/2012, n. 80).

Di conseguenza, il "controllo affidato al giudice di legittimità è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis", mentre resta "del tutto estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento" (Cass. n. 6133 del 2018, cit.).

La Corte di appello ha inquadrato le iniziative dei due servizi televisivi di cui si discute in un contesto considerato "...gravemente lesivo della sua reputazione in ambito professionale nel momento in cui il legittimo esercizio del diritto di critica circa il suo operato si tramutava in una vera e propria accusa circa non il verificarsi di episodi di malasanità o di errori diagnostici quanto piuttosto in ordine alla volontaria realizzazione di alcune malefatte, termine questo gravemente sovrabbondante, offensivo e diffamatorio, teso esclusivamente ad aggredire la sfera personale e professionale del Dott. Ba.Pa. senza che ci fosse, come precedentemente rilevato, alcuna attinenza alla realtà fattuale..."

Il giudice di merito ha ritenuto che i servizi televisivi, sebbene relativo a un fatto vero, almeno nel suo nucleo principale non fosse stato caratterizzato da continenza espositiva sia sostanziale che formale spiegandone le ragioni.

Valutazioni queste contestate dalla ricorrente che ritiene non si sia stato un travalicamento del limite tra bilanciamento di diritto di critica e diritto del singolo all'onore e alla reputazione avendo operato nel legittimo esercizio del diritto di critica motivatamente escluso dalla Corte distrettuale.

Tali critiche riguardano il merito dei fatti, tendono cioè a rimettere in discussione l'esame compiuto dalla Corte d'Appello sulla capacità offensiva del servizio televisivo che, comunque, ha tenuto conto della rilevanza dei fatti accaduti dei quali si è dato atto delle loro sostanziale veridicità, nel rispetto del principio a tenore del quale il diritto di critica nel giornalismo d'inchiesta implica una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 3000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi e al 15% per spese generali ed accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.


In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2026.

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