
Il diritto di critica si esprime in un giudizio fondato su un’interpretazione dei fatti e dei comportamenti e, quindi, non può che essere soggettivo, cioè corrispondere al punto di vista di chi lo manifesta.
Tuttavia, i fatti sui quali la critica si fonda devono corrispondere a verità, almeno ragionevolmente putativa. Anche un giudizio di valore, infatti, deve poggiare su una base fattuale sufficiente.
È quanto chiarito dalla Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 9997 del 17 aprile 2026.
Trattasi di azione di risarcimento danni per diffamazione a mezzo televisivo proposta da un medico pediatra contro una famosa emittente per due servizi della trasmissione, incentrati sul caso di un bambino di 18 mesi affetto da diabete mellito acuto, con gravissime conseguenze neurologiche.
Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la natura diffamatoria dei servizi e condannato l’emittente al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in separato giudizio; la Corte d’appello di Roma aveva confermato, rigettando l’appello dell’emittente.
Quest’ultima ricorre in Cassazione lamentando che la Corte d’appello avrebbe applicato in modo eccessivamente rigoroso i limiti del diritto di cronaca, senza considerare che, nel caso di specie, si trattava soprattutto di esercizio del diritto di critica, cui si riconoscono margini più ampi: verità soltanto del “nucleo essenziale” dei fatti e maggiore libertà di toni, anche tendenziosi.
La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la responsabilità per diffamazione dell’emittente.
Pur riconoscendo la specificità del diritto di critica, quale giudizio di valore necessariamente soggettivo, ribadisce alcuni punti fermi: la critica si fonda comunque su fatti o comportamenti che devono corrispondere a verità, almeno ragionevolmente putativa, come per il diritto di cronaca.
Riprende la giurisprudenza CEDU, sentenza Peruzzi c. Italia, sulla distinzione tra “materialità dei fatti” e “giudizi di valore”: anche il giudizio di valore deve poggiare su una base fattuale sufficiente, altrimenti è eccessivo.
Applicando questi principi, la Corte osserva che la ratio decidendi della sentenza d’appello non si fonda su una confusione dei due diritti, ma su tre profili:
verità solo parziale: i servizi trasformano un’ipotesi verosimile, ossia la possibile responsabilità del medico, in una “apodittica certezza” di responsabilità esclusiva del pediatra, ignorando le altre ricostruzioni causali emerse in sede penale;
mancanza di continenza sostanziale: l’interpretazione è costruita in modo da orientare le informazioni contro un unico soggetto, omettendo elementi decisivi e presentando il medico come unico colpevole;
mancanza di continenza formale: titolazione, tono complessivo accusatorio e uso di espressioni come “malefatte” sono ritenuti gravemente offensivi e sproporzionati rispetto alla base fattuale.
In sintesi, non è in discussione il diritto di critica in sé, ma il fatto che, in questo caso, la critica poggi su una rappresentazione parziale e deformata dei fatti, con toni e modalità tali da trasformarla in un vero e proprio attacco diffamatorio.
La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza recente sul giornalismo d’inchiesta.
Il giornalismo d’inchiesta è una forma particolarmente protetta di libertà di espressione, ai sensi dell’art. 21 Cost., perché caratterizzata da ricerca autonoma e attiva della notizia.
Ciò comporta una meno rigorosa e diversa applicazione del requisito di attendibilità della fonte: la notizia non è ricevuta passivamente, ma ricercata direttamente dal giornalista, che deve però attenersi a criteri etici e deontologici, previsti dalla legge n. 69/1963 e dalla Carta dei doveri del giornalista.
È scriminato il giornalista che denuncia sospetti di illeciti se li esprime in modo motivato e argomentato, sulla base di elementi obiettivi e rilevanti, ricorrendo a fonti attendibili, come affermato da Cass. n. 19611/2023 e da altri precedenti.
La Cassazione sottolinea però che, nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto che la rappresentazione televisiva non si limiti a prospettare un sospetto argomentato, ma presenti come certa l’esclusiva responsabilità del medico, su una base fattuale incompleta e parziale, con modalità comunicative fortemente suggestive e colpevolizzanti.
Quindi, anche alla luce degli standard “più elastici” del giornalismo d’inchiesta, i limiti della scriminante vengono superati.
La Corte insiste molto sulla peculiarità del mezzo televisivo rispetto alla stampa: la TV ha un impatto più forte e immediato, “aggredisce” il telespettatore nella sfera domestica, il pubblico tende ad attribuire elevata attendibilità a quanto vede in TV ed è più difficile per lo spettatore un’elaborazione critica immediata; la notizia “si fissa nella memoria così come data”.
Da ciò deriva una maggiore responsabilità professionale del giornalista televisivo, che deve usare particolare prudenza nella diffusione di notizie lesive dei diritti altrui, specie della reputazione professionale.
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