Graduazione della pena, circostanze aggravanti ed attenuanti, discrezionalità del giudice di merito, obbligo di motivazione

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.36104 del 27/04/2017 (dep. 21/07/2017)

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Graduazione della pena, circostanze aggravanti ed attenuanti, discrezionalità del giudice di merito, obbligo di motivazione

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

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Cassazione Penale

Sezione II

Sentenza N. 36104 Anno 2017


Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: TUTINELLI VINCENZO

Data Udienza: 27/04/2017

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO


1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 22 ottobre 2015 di condanna degli odierni ricorrenti per una rapina aggravata avvenuto il 30 settembre 2015.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando di seguenti motivi.

2.1. Ricorso P.

2.1.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione determinata dal travisamento della prova. Afferma il ricorrente che risulterebbe non condivisibile il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, posto che si ammette contemporaneamente che costui non parli l'italiano e che abbia urlato all'aggressore "ridammi i soldi", come affermato dalla teste D. La stessa teste non ha assistito direttamente alla rapina ma - a parere del ricorrente - sarebbe stata contraddittoriamente ritenuta elemento di conferma della ricostruzione dei fatti resa dalla PO.

Più in radice il ricorrente afferma non sussistere la prova in ordine all'elemento psicologico in conseguenza del fatto che vi sarebbero altre chiavi di lettura dell'avvenuta colluttazione. Mancherebbe del tutto infine l'autonomia motivazionale del provvedimento di secondo grado rispetto alla decisione del Tribunale.

2.1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento delle contestate aggravanti . Afferma il ricorrente non esservi stata effettiva risposta alle proprie doglianze sulla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite e dell'uso di armi. Posto che al momento dell'arrivo degli operanti il P. era defilato e stava bevendo dalla bottiglia di birra che aveva in mano.

2.1.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Afferma il ricorrente che la motivazione sul punto sarebbe elusiva e che la sola considerazione dei precedenti penali - peraltro riguardanti piccoli reati di furto - non sarebbe sufficiente a escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche; per altro verso, la determinazione della pena sarebbe eccessiva anche in relazione alla finalità della pena stessa essendosi il giudice discostato ingiustificatamente dal minimo edittale. 2.2 Ricorso M. 2.2.1. Violazione dell'art. 191 e 63 cod proc pen. Afferma il ricorrente che la persona offesa avrebbe dovuto essere sentita come indagato per i medesimi fatti in quanto coinvolto nella colluttazione. . 2.2.2. Mancanza della motivazione in ordine agli elementi a discarico degli imputati. Afferma il ricorrente che i giudici del merito non avrebbero tenuto conto della versione alternativa offerta dagli imputati; del fatto che uno dei due aveva riportato una ferita lacero contusa compatibile con l'uso della chiave inglese da parte della parte offesa; del fatto che la teste D. avrebbe riferito gli eventi in maniera confusa confondendo tra loro gli stessi imputati e avrebbe riferito una versione dei fatti contrastante con quella della stessa parte offesa tra l'altro attribuendo a quest'ultima una frase in italiano quando questi non parla italiano; del fatto che il M. ha sempre negato la proprietà della chiave inglese.

2.2.3. Mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Afferma il ricorrente che difetterebbe l'impossessamento del bene, essendo stato ritrovato il danaro poco distante dal luogo in cui si trovavano i protagonisti della vicenda, senza che il giudice di appello abbia fornito risposta alla doglianza sollevata dalla difesa dell'imputato.

2.2.4. Travisamento del materiale probatorio in conseguenza di una erronea valenza attribuita alle stesse.

Il ricorrente afferma che i giudici del merito avrebbero male interpretao gli elementi di prova e in particolare che del fatto che uno dei due imputati aveva riportato una ferita lacero contusa compatibile con l'uso della chiave inglese da parte della parte offesa; del fatto che la P.O. non parla l'italiano; del fatto che la teste D. non ha assistito alla rapina, riferendo gli eventi in maniera confusa, tra l'altro attribuendo a quest'ultima una frase in italiano quando questi non parla italiano.

2.2.5 Violazione dell'art. 533 cod proc pen potendosi ritenere sussistente all'esito del giudizio di merito un ragionevole dubbio che avrebbe dovuto - a parere del ricorrente - portare alla assoluzione di entrambi gli imputati .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 191 e 63 cod proc pen (primo motivo ricorso M.) , deve rilevarsi che la prospettazione difensiva risulta essere completamente sganciata dagli elementi processuali e costituire una sostanziale e astratta ipotesi senza alcun riscontro nel contesto processuale.

A prescindere da tali caratteri, va comunque ricordato che, ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato in fase d'indagini, in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare, poichè di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità (Sez. 2, Sentenza n. 39342 del 15/09/2016 Rv. 268378).

2. Le doglianze relative alla dichiarazione di penale responsabilità (secondo, terzo, quarto, quinto motivo del ricorso M. e primo e secondo motivo del ricorso P.) valutabili congiuntamente, risultano manifestamente infondate. Infatti, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova (segnatamente, le dichiarazioni della parte offesa e del teste D., il rinvenimento nei pressi del luogo dei fatti di 60 C, di una bottiglia e di una chiave inglese e il carattere del tutto inverosimile delle dichiarazioni degli imputati) e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Le circostanze opposte dagli imputati risultano essere fatti del tutto estemporanea e perlopiù prive di rilevanza. In particolare, il riferimento alla lingua parlata dalla parte offesa negli attimi concitati della colluttazione riguardano espressioni elementari che anche una persona che conosceva a stento l'italiano che si trovi aggredita potrebbe verosimilmente pronunciare, senza che la coerenza della ricostruzione effettuata possa essere inficiata dal fatto che la parte offesa possa avere avuto poi bisogno di avvalersi di un interprete.

Sia il fatto che il denaro sia stato ritrovato poco distante, sia il fatto che uno dei due coimputati si fosse defilato al momento dell'arrivo degli operanti, sia il fatto che la teste D. abbia sostanzialmente indicato i due imputati come un'unica entità talvolta confondendo l'uno con l'altro risultano essere elementi che non inficiano la credibilità della parte offesa e i riscontri del teste medesimo (che pacificamente ha assistito soltanto a parte dei fatti) sorretta, nei provvedimenti di merito, da motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale.

3. Sotto questo aspetto, risulta del tutto infondata la l'eccezione della mancanza di autonoma valutazione da parte della corte d'appello che legittimamente ha provveduto a rivalutare quanto emerso nel giudizio di primo grado, giungendo alle stesse conclusioni del giudice di primo grado.

In sostanza, il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa delle emergenze processuali che non trova alcun appiglio effettivo nelle emergenze processuali.

4. Per altro verso, deve rilevarsi come l'articolazione dei motivi prenda in considerazione del tutto separatamente i singoli atti senza considerarne la logica complessiva. Al proposito, va ricordato come questa Corte ha costantemente affermato che il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).

5. Ne consegue la manifesta infondatezza dei ricorsi in punto dichiarazione di penale responsabilità e affermazione della sussistenza delle aggravanti.

6. Anche le doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sollevate con il terzo motivo dalla difesa P., risultano manifestamente infondate.

6.1 II rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, nel caso di specie la valutazione della personalità degli indagati alla luce dei precedenti penali che-secondo la stessa prospettazione del ricorrente - risultano essere stati offensivi del medesimo bene giuridico e, per altro verso, hanno determinato l'applicazione della recidiva pur compensata dall'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 del codice penale valutato come equivalente, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

6.2 La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

7. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende


Così deciso in Roma, 27 aprile 2017

Il Consigliere estensore
Vincenzo Tutinelli

Il Presidente
Giacomo Fumu
 

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