Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.43952 del 13/04/2017 (dep. 22/09/2017)

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Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso.

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Cassazione Penale
Sent. Sez. 5
Num. 43952
Anno 2017
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICHELI PAOLO
Data Udienza: 13/04/2017

SENTENZA


sul ricorso proposto nell'interesse di P. Giuseppe, nato a avverso la sentenza emessa il 16/06/2016 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di P.P. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa il 29/03/2012, nei confronti del suo assistito, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. La declaratoria di penale responsabilità dell'imputato inerisce a un addebito di furto aggravato: la riforma della decisione di primo grado ha riguardato una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (la sentenza era stata impugnata anche dal P.M.), avendo la Corte territoriale negato al P. la concessione delle attenuanti generiche, riconosciutegli invece dal Tribunale.

Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta violazione di legge processuale, dolendosi del rigetto di una richiesta di rinvio che era stata avanzata dinanzi alla Corte di appello in ragione di un concomitante impegno professionale del difensore di fiducia del P., Avv. Giuseppe Calabrò. In particolare, l'istanza di differimento risultava:

- formalizzata la sera stessa del giorno in cui l'Avv. Calabrò era stato informato del diverso impegno, concernente un processo a carico di detenuti, da tenersi presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rinviato a quella data per la discussione finale;

- contenere la precisazione che il legale si era trovato nell'impossibilità di designare un sostituto.

Non di meno, la Corte di appello appare aver rigettato la richiesta, osservando che le due attività sarebbero state compatibili (data la breve distanza tra le due sedi giudiziarie) e che l'impossibilità di nominare sostituti era stata meramente enunciata. La difesa obietta che Messina si trova a 50 km da Barcellona Pozzo di Gotto, e che i tempi di trattazione del giudizio dinanzi al Tribunale - per complessità e delicatezza del caso, essendo financo prevista la discussione - erano certamente tali da rendere impossibile far fronte ad incombenze ulteriori; inoltre, nella richiesta era stato specificato che i colleghi contattati, in vista di un'eventuale sostituzione, non si erano dichiarati disponibili a causa di loro impegni (dicitura costituente una giustificazione più che adeguata).

Un secondo motivo di doglianza è formulato nell'interesse del P. quanto al disconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.: il difensore dell'imputato fa presente che il primo giudice le aveva correttamente concesse al fine di adeguare l'entità della pena alla obiettiva gravità del fatto, nonché tenendo conto del comportamento processuale dell'odierno ricorrente, mentre la Corte territoriale «ha fondato la modifica in peius solo sui precedenti penali».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2. Quanto al rigetto della richiesta di rinvio a suo tempo presentata, deve innanzi tutto rilevarsi che l'Avv. Calabrò si munì di un "attestato di impegno professionale" rilasciatogli dalla Cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, da cui emergeva che il legale avrebbe dovuto patrocinare un proprio assistito in occasione di una pubblica udienza del 16/06/2016. Ergo, l'orario di fissazione del processo dinanzi a quella A.G. non era stato indicato; il presente giudizio, invece, era stato programmato dalla Corte di appello alle 09:30 (ma, come risulta dal verbale in atti, ebbe concretamente inizio alle 13:25).

La compatibilità dei distinti impegni, affermata dai giudici messinesi, era dunque più che ragionevole: come da prassi consolidata presso qualsiasi ufficio, il difensore del P. ben avrebbe potuto - a fronte di una distanza di 50 km.

tra le due sedi - chiedere che uno dei processi fosse chiamato ad inizio mattinata e l'altro alla fine (come di fatto accadde per quello da svolgersi dinanzi alla Corte territoriale, e di cui l'Avv. Calabrò avrebbe parimenti potuto sollecitare per tempo l'effettiva chiamata alle 09:30, non involgendo questioni tali da lasciarne prevedere una durata prolungata).

Inoltre, va sottolineato che nel ricorso, dopo la parte dedicata all'illustrazione della complessità del giudizio in programma a Barcellona Pozzo di Gotto, si legge che «la brevità dei tempi impediva la possibilità di individuare un difensore sostituto per il processo de quo, tutti i colleghi contattati erano impossibilitati data la stretta cronologia»: l'impossibilità di essere sostituito, in definitiva, era dunque rappresentata con riguardo a quel processo, per complessità e ristrettezza di tempi, ma non anche per il giudizio concernente il P. (che, peraltro, complesso non era). Al contrario, il difensore ha pur sempre l'onere di segnalare di non aver potuto trovare un sostituto sia per l'impegno cui sceglie di far fronte, sia per quello che ritiene necessario differire.

3. In ordine al punto della sentenza di primo grado oggetto di riforma su appello del P.M., è necessario ricordare che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Come lo stesso difensore del ricorrente evidenzia, la Corte di appello risulta aver posto l'accento sui numerosi precedenti del P., anche specifici: e, in effetti, l'esame del certificato penale in atti conferma l'assunto (a parte a alcune fattispecie criminose abrogate, le svariate condanne riportate dall'imputato tra il 1984 e il 2012 riguardano - anche - episodi di furto e ricettazione). Il percorso argomentativo adottato dai giudici di merito, pertanto, si rivela ineccepibile, segnatamente ove raffrontato con la generica motivazione spiegata, in parte qua, dal Tribunale (laddove il corretto comportamento processuale del P., nell'ammettere le proprie responsabilità, trovava semmai causa nella presa d'atto dell'evidenza degli elementi raccolti a suo carico, di cui danno contezza entrambe le pronunce).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/04/2017.

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