
Il marito che denigra costantemente, sia fisicamente che moralmente, la moglie in stato di gravidanza risponde delreato di maltrattamenti.
È quanto stabilito dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12806, depositata il 28 marzo 2023.
La Corte ricorda che il delitto di maltrattamenti in famiglia non si limita a percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni, ma comprende anche atti di disprezzo e offesa alla dignità della vittima, che causano sofferenze morali.
Il caso di specie riguardava un uomo condannato dalla Corte di Appello di Bologna a sei anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie.
L'uomo aveva presentato ricorso per cassazione, affermando che il rapporto di coppia fosse conflittuale principalmente per le ristrettezze economiche e la gelosia della moglie verso la sua prima famiglia.
La Corte conferma la sentenza impugnata, sottolineando che i maltrattamenti subiti dalla moglie non erano episodi isolati e che il clima in casa era caratterizzato da sopraffazione, intervallata da momenti di quiete, remissioni di querele e promesse di cambiamento non mantenute. Inoltre, l'annuncio della gravidanza era stato motivo di ulteriore denigrazione, morale e fisica, da parte dell'uomo nei confronti della moglie.
Per quanto riguarda la violenza sessuale contestata, la Corte ritiene che i giudici del merito abbiano fornito una motivazione adeguata e non incongrua, considerando le ritardate denunce delle molestie subite e il contesto di squilibrio nei rapporti personali. La Corte respinge altresì la richiesta di riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità e delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la valutazione compiuta dai giudici del merito fosse coerente e non arbitraria.
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Il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali.
Cassazione penale, sez. III, sentenza 8/11/2022, (ud. 8/11/2022, dep. 28/03/2023), n.12806
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 ottobre 2021 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 21 settembre 2020 del Tribunale di Bologna, in forza della quale V.S. era stato condannato alla pena di anni sei mesi sei di reclusione per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 572, 61 n. 11-quinquies c.p. (capo A); 81 capoverso, 582, 585 in relazione agli artt. 576 e 577 c.p. (capo B); 81, 609-bis e 609-ter, comma 1 n. 5-ter e comma 1 n. 5-quater c.p. (capo C) in danno del coniuge K.A..
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata assunzione di prove decisive e in relazione alla mancata acquisizione della documentazione idonea a comprovare non credibilità della persona offesa e non attendibilità della sua narrazione. In proposito non vi era dubbio, contrariamente ai rilievi della Corte territoriale, che la produzione di documenti era subordinata alle regole generali di non manifesta superfluità e di rilevanza rispetto al giudizio, laddove detta istanza istruttoria era strumentale solamente rispetto al tema di attendibilità e credibilità della parte civile.
2.2. Col secondo motivo, quanto ai contestati maltrattamenti, in realtà erano stati confermati solamente gli episodi di cui al capo B, che infatti non era oggetto di impugnazione. Del pari la condotta della parte civile era stata tesa solamente a creare difficoltà all'imputato, con incongruenze ed esagerazioni infine concretizzate nel deciso mutamento di condotta dopo l'iniziativa del ricorrente di radicare un giudizio di separazione personale. In realtà il rapporto di coppia era conflittuale in ragione delle ristrettezze economiche dei due e in conseguenza della fortissima gelosia che la parte civile nutriva nei confronti della prima famiglia dell'imputato.
2.3. Col terzo motivo, quanto alla contestata violenza sessuale, la sentenza impugnata si era limitata a ritenere l'attendibilità della donna senza scendere nei dettagli e senza por mente alle descrizioni del tutto generiche ed incongrue dei pretesi episodi di molestia, cui tra l'altro non aveva fatto seguito alcun riscontro medico.
2.4. Col quarto motivo è stato censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p..
2.5. Col quinto motivo infine il ricorrente si è doluto quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il cui rigetto - nonostante il corretto comportamento processuale - era stato anche giustificato dalla violazione della misura del divieto di avvicinamento alla parte civile, violazione la cui responsabilità andava ascritta proprio a quest'ultima.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
4. La parte civile ha dimesso memoria di conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
5.1. In via del tutto preliminare, peraltro, si osserva che i motivi di ricorso possono peraltro essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni. La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda pertanto con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).
5.2. In ordine quindi al primo motivo di censura, è nozione consolidata che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, c.p.p., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (ex plurimis, già ricordate dal Procuratore generale, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).
In proposito, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, la Corte territoriale ha abbondantemente dato conto delle ragioni di superfluità della richiesta istruttoria, ed alcunché di illogico può ravvisarsi al riguardo. Al contrario, proprio la descrizione del contenuto di simile compendio è tale da confermare la correttezza del giudizio di superfluità, in quanto la valutazione di attendibilità comunque attribuita alla parte civile ad opera delle sentenze di merito - è passata attraverso l'esame del conflittuale rapporto tra le parti, nonché dei ripensamenti e delle ambiguità comportamentali della persona offesa, delle gelosie nutrite dalla stessa donna nei riguardi della prima famiglia dell'odierno ricorrente. Laddove le condotte della K., oggettivamente non lineari in più di un passaggio, sono state non illogicamente fatte risalire, anche con l'ausilio di soggetti tecnici istituzionali e per ciò solo oggettivamente disinteressati, alla condizione della stessa parte civile, comunque legata al marito suo sostanziale punto di riferimento nello Stato, dal quale appariva assai complesso prendere le distanze se non in esito ad ulteriori dolorosi passaggi personali, tali da farle superare difficoltà e debolezze di personalità.
In relazione proprio alla valutazione di attendibilità, il ricorrente per vero neppure si confronta specificamente con quanto osservato dalla Corte territoriale, la quale appunto - tratteggiando la personalità della persona offesa - ha ritenuto non illogicamente di attribuire credibilità ai racconti della donna.
5.3. Per quanto poi riguarda il secondo profilo di doglianza, vero è anzitutto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Ciò posto, per un verso la sentenza impugnata ha escluso che i non contestati gravi fatti di lesione personale rappresentassero solamente episodi isolati (ed invero, tenuto conto altresì del succedersi di tali fatti nel tempo, appare assai arduo, anche sotto il profilo del senso comune, ritenerli monadi del tutto prive di contatto con la realtà quotidiana della coppia), e d'altro lato ha dato conto del clima di pesante sopraffazione che era vissuto in casa, alternato a momenti di quiete, a remissioni di querele, ad inutili promesse di cambiare vita. Mentre l'annuncio di una gravidanza era stato motivo di ulteriore pesante denigrazione, morale e fisica, del ricorrente nei riguardi della moglie.
In definitiva, infatti, è nozione comune che il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962), ed è quanto è stato adeguatamente rappresentato dalla Corte territoriale, traendo non illogica valutazione dagli elementi emersi nel corso dell'ampia istruttoria, e dalla costante denigrazione riservata dal V. alla propria consorte.
5.4. Eguali considerazioni non possono non essere formulate avuto riguardo ai contestati episodi di violenza sessuale, adeguatamente inseriti nel medesimo contesto di squilibrati rapporti personali fatto proprio dai Giudici del merito con motivazione certamente non incongrua. Ciò anche laddove - in particolare con la pronuncia del Tribunale bolognese - è stata fornita ampia spiegazione circa le ragioni delle ritardate denunce delle molestie subite, anche in ragione del fatto che la persona offesa - con le sue condotte di oggettiva violazione delle misure cautelari disposte in suo favore, e di indebito avvicinamento al partner indagato - aveva effettivamente dimostrato un'attrazione non irrilevante verso costui. Sì che le relative denunce di aggressione sessuale risultano ancor più sofferte, e quindi veritiere e credibili.
5.5. In ordine poi al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis cit., vero è che la sentenza impugnata ha dato atto che la relativa istanza è stata formulata in sede di conclusioni, e che comunque essa si è pronunciata nel merito della richiesta.
Ciò posto, sì che la sollecitazione alla pronuncia vi era in effetti stata, la circostanza attenuante della minore gravità può essere riconosciuta solo all'esito di una valutazione globale del fatto che tenga conto del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e mentali, dell'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, sicché deve escludersi che la sola "tipologia" dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante (ad es. Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501). Ciò non toglie che la valutazione complessivamente operata dai Giudici del merito appaia certamente non arbitraria o illogica, tenuto altresì conto della ricorrenza di specifiche aggravanti nel fatto e delle ribadite condizioni della donna, di cui vi è complessivamente adeguata traccia motivazionale.
5.6. In relazione infine all'invocato riconoscimento delle attenuanti generiche, è nozione comune che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tenuto conto della compenetrazione argomentativa tra le due decisioni, al riguardo sono state invero sottolineate quali elementi di prevalente rilievo, ed anche in proposito non si scorgono vizi motivazionali, tanto la durata delle condotte maltrattanti quanto la ripetizione degli episodi lesivi.
5.6.1. Anche sotto questo residuale profilo non si ravvisano quindi ragioni di annullamento della decisione impugnata.
6. L'infondatezza dei motivi di impugnazione non può pertanto che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna altresì del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2023.