
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., punisce chi sottopone una persona della famiglia, un convivente o una persona affidata alla sua autorità a una serie abituale di condotte violente, vessatorie, umilianti o oppressive.
È richiesto il dolo generico: l’autore deve avere coscienza e volontà di porre in essere una condotta abituale di sopraffazione, idonea a cagionare sofferenze fisiche o morali alla vittima. Non occorre, invece, un particolare fine di persecuzione o punizione.
Non è necessario che vi siano solo aggressioni fisiche: possono integrare il reato anche minacce, ingiurie, umiliazioni, controllo economico, isolamento, privazioni, svalutazioni continue e violenze psicologiche, quando tali condotte creano un clima stabile di sopraffazione e sofferenza.
Anche le condotte verbali possono assumere rilievo penale quando, per frequenza, contenuto e contesto, ledono in modo sistematico la dignità della vittima. La Cassazione ha ricondotto all’art. 572 c.p. le reiterate frasi denigratorie rivolte da un padre alla figlia undicenne sul suo aspetto fisico, valorizzando la particolare vulnerabilità della minore, la provenienza paterna delle offese e la creazione di un clima di vita umiliante, anche in assenza di una convivenza continuativa (Cass. pen., sez. VI, n. 30780/2025).
L’assenza di lesioni fisiche non esclude il reato. Il delitto può fondarsi anche su vessazioni morali e comportamenti idonei a produrre nella vittima uno stato di prostrazione psicologica e di assoggettamento, specie quando la persona offesa si trovi in una condizione di fragilità o dipendenza rispetto all’autore (Cass. pen., sez. VI, n. 16678/2023).
In questa prospettiva, la Cassazione ha ritenuto rilevanti anche le condotte di sistematica denigrazione e aggressione morale rivolte alla moglie in stato di gravidanza, quando si inseriscano in un più ampio contesto di sopraffazione domestica e siano idonee a ledere la dignità e l’equilibrio psicologico della vittima (Cass. pen., sez. III, n. 12806/2023).
Può assumere rilievo anche l’ostentazione di rapporti con altre persone, non come violazione di un dovere di fedeltà in sé, ma quando sia volutamente accompagnata dal manifesto disprezzo della convivente e si inserisca in una condotta complessiva, perdurante e ingiuriosa, lesiva del reciproco rispetto proprio di una stabile relazione affettiva (Cass. pen., sez. VI, n. 41568/2022).
Il punto centrale è l’abitualità. Il reato non coincide con un singolo litigio familiare, né con episodi isolati di conflittualità. Occorre una sequenza di comportamenti ripetuti, collegati tra loro, idonei a instaurare un regime di vita mortificante per la vittima.
La Cassazione ha recentemente ribadito che episodi sporadici non bastano a integrare il delitto di cui all’art. 572 c.p., se manca una condotta stabilmente inserita in un più ampio contesto di sopraffazione familiare (Cass. pen., sez. VI, n. 13558/2026).
Altro tema frequente riguarda il confine tra convivenza familiare e semplice relazione sentimentale. La Cassazione ha chiarito che la mera relazione affettiva non basta: per applicare l’art. 572 c.p. occorre una dimensione familiare o parafamiliare, fondata su una stabile comunanza di vita, su aspettative reciproche di solidarietà e, di regola, su una condivisione effettiva dell’abitazione.
La relazione sentimentale, quindi, non può essere automaticamente equiparata alla convivenza familiare; in mancanza di una vera stabile convivenza, le condotte persecutorie potranno eventualmente rilevare sotto altre fattispecie, come gli atti persecutori ex art. 612-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, n. 5987/2026).
Il reato può essere integrato anche in forma concorsuale. Non risponde soltanto chi compie direttamente le violenze o le vessazioni, ma anche chi fornisce un contributo causale alla condotta abituale, ad esempio istigando, rafforzando o alimentando il clima di sopraffazione creato dall’autore materiale.
La Cassazione ha affermato che può rispondere di maltrattamenti anche il partner del genitore che, pur non convivendo stabilmente con i minori e pur non realizzando direttamente tutte le condotte violente, solleciti o rafforzi le punizioni, le privazioni e le vessazioni poste in essere dal genitore. La mancata coabitazione non esclude il concorso quando l’apporto morale incide concretamente sul contesto familiare e sulla condotta abituale di maltrattamento (Cass. pen., sez. VI, n. 33538/2025).
La giurisprudenza recente segnala però anche il problema opposto: non sempre la convivenza coincide rigidamente con la coabitazione materiale. In alcune ipotesi, può rilevare una convivenza di fatto anche quando la permanenza sotto lo stesso tetto non sia continuativa, purché il rapporto mantenga una stabile struttura familiare o parafamiliare.
La Cassazione ha affermato che, ai fini dell’art. 572 c.p., la coabitazione non è sempre requisito indispensabile, dovendosi valutare in concreto la natura del rapporto e il contesto di vita comune (Cass. pen., sez. VI, n. 10255/2026).
Un problema tipico riguarda le condotte successive alla separazione. La Cassazione ha precisato che la separazione non fa necessariamente venir meno il reato di maltrattamenti, soprattutto quando la vittima resta “persona della famiglia”, come nel caso del coniuge prima dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In questa ipotesi, se le condotte prima e dopo la cessazione della convivenza sono omogenee e non vi è una reale cesura nel percorso vessatorio, il fatto può restare unitariamente qualificato ai sensi dell’art. 572 c.p., senza automatica contestazione dello stalking (Cass. pen., sez. VI, n. 7357/2026).
Diverso è il caso in cui sia cessata una convivenza more uxorio. In questa ipotesi, le condotte violente, moleste o minacciose successive alla rottura non sono automaticamente assorbite nei maltrattamenti commessi durante la relazione, ma possono integrare autonomamente il reato di atti persecutori.
La Cassazione ha chiarito che occorre distinguere i segmenti temporali: durante la convivenza, la stabile sopraffazione può integrare l’art. 572 c.p.; dopo la cessazione della convivenza, ulteriori minacce, pressioni, messaggi o molestie possono ricadere nell’art. 612-bis c.p., anche se vi è un figlio comune tra autore e vittima. La mera filiazione comune, infatti, non ricostruisce automaticamente una comunità familiare tra gli ex partner per i fatti anteriori alla riforma del 2025 (Cass. pen., sez. VI, n. 14882/2026).
La stessa decisione ha escluso l’applicazione retroattiva della legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha esteso l’art. 572 c.p. anche alla persona non più convivente quando agente e vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione: si tratta di una modifica penale sfavorevole, perché amplia l’area del penalmente rilevante.
L’art. 572 c.p. può applicarsi anche fuori dal nucleo familiare in senso stretto, quando la vittima sia sottoposta all’autorità dell’agente. In ambito scolastico, l’insegnante risponde dei maltrattamenti se instaura nei confronti degli alunni un regime abituale di violenze, minacce, umiliazioni o sopraffazioni, non riconducibile all’uso dei mezzi di correzione.
Il discrimine rispetto all’abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p. sta nel contesto: l’art. 571 c.p. presuppone l’uso distorto di un potere educativo o correttivo astrattamente lecito; l’art. 572 c.p., invece, ricorre quando la condotta perde ogni finalità educativa e si traduce in un sistema abituale di mortificazione, paura o sopraffazione.
La Cassazione ha precisato che la violenza fisica o morale non può mai essere considerata mezzo educativo lecito. Inoltre, l’insegnante che assista a condotte vessatorie commesse da un collega senza intervenire può rispondere del reato in forma omissiva, quando sia titolare di una posizione di garanzia verso i minori: il mancato impedimento dell’evento equivale, in presenza di un obbligo giuridico di protezione, a partecipazione al fatto (Cass. pen., sez. IV, n. 30123/2025).
La presenza di minori assume rilievo sia come dato aggravante, sia come forma di violenza assistita. Non è però sufficiente, secondo la giurisprudenza più recente, che il minore assista a un episodio isolato: occorre valutare il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi, nonché la loro idoneità a compromettere il normale sviluppo psico-fisico del minore.
La Cassazione ha precisato che la violenza assistita può sussistere a prescindere dall’età del minorenne: anche il neonato o l’infante può essere persona offesa, poiché l’art. 572 c.p. non richiede una capacità piena di comprensione o di elaborazione delle condotte. Resta però necessario che gli episodi cui il minore assiste, per numero, gravità e ricorrenza, siano tali da far inferire il rischio di compromissione del suo sviluppo psico-fisico (Cass. pen., sez. VI, n. 47121/2023).
La Cassazione ha sottolineato che, per l’aggravante dei maltrattamenti commessi in presenza di un minore, non rileva il solo dato numerico degli episodi, ma la concreta capacità offensiva della condotta (Cass. pen., sez. VI, n. 9770/2026; Cass. pen., sez. VI, n. 17857/2025).
L’aggravante può sussistere anche quando il minore assista a condotte solo verbalmente violente o dispregiative, se queste contribuiscono, nella loro abitualità, a formare il contesto maltrattante. Non è dunque necessario che il minore presenzi a violenze fisiche: possono bastare litigi aggressivi, offese e comportamenti verbali sistematicamente degradanti, quando aggravano il clima familiare e la condizione psicologica dei figli (Cass. pen., sez. VI, n. 17845/2024).
La condanna per maltrattamenti in famiglia può incidere anche sulla responsabilità genitoriale, ma la sospensione non opera in modo automatico. Dopo l’intervento della Corte costituzionale n. 55/2025, il giudice deve valutare caso per caso se la misura sia realmente conforme all’interesse del minore, tenendo conto della gravità dei fatti, dell’evoluzione del rapporto tra genitore e figli e degli eventuali provvedimenti civili già adottati.
La Cassazione ha quindi annullato la decisione che aveva applicato la sospensione della responsabilità genitoriale come conseguenza necessaria della condanna per maltrattamenti, ribadendo che occorre una motivazione individualizzata sia sull’applicazione della misura, sia sulla sua durata (Cass. pen., sez. VI, n. 30455/2025).
Il carattere abituale del reato non esclude la possibilità di ravvisare la flagranza o la quasi flagranza. Il singolo episodio violento, se non appare isolato ma si inserisce in una situazione di reiterata sopraffazione percepita dagli operanti, può consentire l’arresto per maltrattamenti in famiglia.
La Cassazione ha ritenuto legittimo l’arresto quando la persona offesa presentava segni visibili sul collo, aveva reso dichiarazioni immediate sulle violenze subite da anni e vi erano elementi idonei a collegare l’episodio appena verificatosi a un contesto abituale di maltrattamenti, anche in presenza dei figli minori (Cass. pen., sez. VI, n. 30316/2024).
Il reato è procedibile d’ufficio. Non è quindi necessaria la querela della persona offesa e l’autorità giudiziaria può intervenire anche a seguito della denuncia di terzi. La procedibilità d’ufficio risponde all’esigenza di proteggere vittime spesso esposte a condizionamenti, paura o dipendenza economica e affettiva.
Il reato è inoltre frequentemente collegato agli strumenti di tutela previsti dal Codice Rosso, che mirano ad assicurare un intervento rapido nei casi di violenza domestica e di genere.