Delitto di esercizio arbitrario di una professione – Attività di conduttore per la pesca locale – Assenza del prescritto titolo abilitativo perché revocato – Configurabilità del reato

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.41238 del 22/10/2025 (dep. 23/12/2025)

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Delitto di esercizio arbitrario di una professione – Attività di conduttore per la pesca locale – Assenza del prescritto titolo abilitativo perché revocato – Configurabilità del reato

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, integra il delitto di esercizio abusivo di una professione lo svolgimento, anche se alle dipendenze di un’impresa titolare di apposita licenza, dell’attività di conduttore per la pesca locale in assenza del titolo professionale marittimo di cui all’art. 264 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, perché revocato a seguito di condanna definitiva a pena superiore a tre anni di reclusione, rientrando tale attività nel novero delle professioni protette, in quanto caratterizzate dal compimento di atti che, per le concrete modalità di svolgimento, sono univocamente individuati come di competenza specifica della stessa.

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Cassazione penale, sez. VI, sentenza 22/10/2025 (dep. 23/12/2025) n. 41238

RITENUTO IN FATTO


1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa il 26 marzo 2024 dal Tribunale della stessa città, con cui Mo.Al. veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 348 cod. pen. per avere esercitato, in assenza del prescritto titolo abilitativo, l'attività di conduttore per la pesca locale e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale provvedimento, Mo.Al., per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto

- violazione di legge e vizio di motivazione, per omissione e travisamento della prova, per avere la Corte di appello ritenuto configurabile il delitto in contestazione, nonostante la revoca del titolo abilitativo fosse avvenuta a distanza di anni dalla sentenza di condanna, peraltro riportata per reati non collegati alla sicurezza della navigazione, e fosse stata disposta automaticamente senza previa valutazione della pericolosità "morale" del Mo.Al.

L'imputato aveva, inoltre, esercitato l'attività di pescatore alle dipendenze di una ditta regolarmente autorizzata, senza contestazioni da parte dell'autorità marittima e senza porre in pericolo la sicurezza pubblica, convinto di agire lecitamente, di guisa che in tale contesto mancava l'elemento soggettivo del reato ex art. 47 cod. pen.

Nemmeno era configurabile l'elemento oggettivo del reato, presupponendo la condotta incriminata l'abusivo esercizio dì una professione ai sensi dell'art. 2229 cod. civ. l'esercizio di attività di pesca, in assenza del titolo abilitativo di "conduttore per la pesca locale", non configurerebbe il reato in contestazione non essendosi al cospetto di attività professionale;

- violazione di legge per contrasto delle norme di cui agli artt. 264 e 238 dei regolamenti di esecuzione del codice della navigazione agli artt. 1,4,16 e 27 della Cost.

La Corte di appello avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale, così come richiesto, posto che la revoca del titolo abilitativo era stata disposta in modo automatico e a distanza di anni dalla sentenza di condanna e dalla stessa esecuzione della pena. Peraltro, l'imputato aveva dimostrato di essere oggettivamente impossibilitato a chiedere la riabilitazione, per l'incapacità di sostenere le spese ex lege previste.

Si chiede, quindi, che la dedotta questione venga portata al vaglio della Corte costituzionale.

Ad ogni buon conto, la evidente illegittimità del provvedimento di revoca del titolo abilitativo ne avrebbe consentito la diretta disapplicazione e la conseguente declaratoria di insussistenza del reato;

- violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello negato le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della pena sospesa, senza considerare che il ricorrente era un lavoratore dipendente, assunto con regolare contratto di lavoro subordinato, reinseritosi nel tessuto sociale nonostante i precedenti penali a suo carico;

- violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame della istanza di applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare ex art. 20-bis cod. pen.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta alla presenza delle parti- il Pubblico Ministero e il difensore hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo, mentre è complessivamente infondato nel resto.

2. Con il primo motivo, il ricorrente censura le valutazioni operate dai Giudici del merito per avere ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 348 cod. pen., benché l'attività di "conduttore per la pesca locale" non fosse qualificabile come "professione" ex art. 2229 cod. civ. e nonostante l'assenza del dolo per l'errore di fatto ex art. 47 cod. pen.

Il motivo è complessivamente infondato.

La questione devoluta all'attenzione di questa Corte consiglia di soffermarsi, seppur brevemente, sulla ratio, sulla natura e struttura del delitto di esercizio abusivo di una professione ascritto al ricorrente.

3. Va, a tal riguardo, rilevato che la norma in contestazione è volta a tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire che l'esercizio di determinate attività professionali avvenga da parte di chi sia munito della necessaria competenza tecnica e sia in possesso di particolari requisiti di probità e moralità. Una tale verifica avviene per il tramite del rilascio di una speciale abilitazione amministrativa da parte dello Stato e/o dell'ente competente nonché mediante l'iscrizione in un apposito albo professionale.

Pertanto, affinchè il delitto possa ritenersi integrato, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere una condotta che rientri nell'ambito delle professioni "protette", tali dovendosi intendere quelle professioni disciplinate dallo Stato e i! cui esercizio è subordinato al conseguimento di una specifica attestazione di idoneità ovvero all'iscrizione in albi o elenchi.

3.1. Per stabilire se una condotta costituisca esplicazione o meno dell'esercizio di una professione protetta occorre individuarne gli "atti tipici".

Il tema specifico è stato affrontato dalle Sezioni Unite "Cani" (cfr sent. n. 11545 del 23 marzo 2012, Rv 251819)(che hanno precisato come occorra far riferimento al "compimento, senza titolo, di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano tuttavia univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato".

Il presupposto della "continuità, onerosità e organizzazione" del modus operandi - anche per la recente giurisprudenza di legittimità - rappresenta la chiave di lettura e traccia la linea di discrimine nei casi limite tra gli atti che debbono rientrare e quelli che invece debbono rimanere fuori dal perimetro della professione protetta.

Dunque, il reato di esercizio abusivo della professione è integrato nel caso di compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti alla professione in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa per le concrete modalità di svolgimento (ex multis, Sez. 6, n. 23843 del 15/05/2013, Rv. 255673).

3.2. Si è, inoltre, precisato che il delitto in oggetto rientra nella categoria dei cc.dd. reati di pericolo presunto, essendo esso integrato a prescindere dal fatto che il soggetto, non qualificato o non iscritto, sia o meno munito della perizia necessaria per eseguire una determinata prestazione e/o attività.

Pertanto, ad onta della natura del reato, sul piano oggettivo esso è sempre configurabile, là dove l'esercizio della professione protetta avvenga in mancanza del titolo abilitativo, e ciò a prescindere dalla maturata esperienza nel settore e dalle sicure capacità del soggetto agente.

3.3. È poi ius receptum il principio, secondo cui l'art. 348 cod. pen. configura una norma penale in bianco.

Come si evince dall'utilizzo nel corpo del testo normativo dell'avverbio "abusivamente", il citato articolo postula l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive, in difetto delle quali non è consentito - ed è quindi abusivo - l'esercizio di determinate professioni.

Trattasi propriamente di altre disposizioni che, essendo sottintese nell'articolo in esame, sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto quasi per incorporazione, cosicché la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice (così Sez. 6, n. 2685 del 18/11/1993, Rv. 198235).

Ovvia conclusione è che la eventuale mancata conoscenza dei limiti di attività autorizzati dalla disciplina normativa del titolo professionale conseguito costituisce ignoranza, inesorabile, della legge penale (cfr Sez. 6, n. 47028 del 10/11/2009, Rv. 245305).

4.1 Giudici dì merito si sono allineati agli enunciati principi di diritto.

A tenore dell'art. 264 del D.P.R. del 09 dicembre 1970 n. 1487 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), il "conduttore per la pesca locale" è abilitato al comando di navi da pesca di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate all'interno dei limiti del mare territoriale. Per lo svolgimento di tale attività è necessario il rilascio di un titolo professionale marittimo per il cui conseguimento° occorrono i seguenti requisiti 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4, ovvero "non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione "; 3) avere compiuto i diciotto anni di età; 4) sapere leggere e scrivere; 5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave, di cui almeno sei su navi addette alla pesca.

Dunque, come sì desume dalla chiara lettera del testo normativo, l'attività in oggetto può essere svolta sempre che si sia in possesso di particolari requisiti di probità, essendo, invero, ostativa la condanna definitiva per taluni titoli di reato o per delitti di particolare gravità, e sempre che sia stata acquisita specifica competenza tecnica per l'esperienza maturata nello specifico settore. È, tuttavia, necessario che il possesso delle prescritte qualità morali, culturali e tecniche siano attestata mediante il conseguimento di una speciale abilitazione amministrativa.

4.1. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione operata nelle due conformi sentenze di merito - non oggetto di alcuna contestazione da parte della difesa - il ricorrente aveva esercitato l'attività, in assenza del titolo abilitativo; ed invero, era stato sorpreso dal personale della Capitaneria di porto alla conduzione dell'imbarcazione da pesca "Antonietta Prima", senza essere provvisto del titolo fi abilitativo ex lege richiesto, perché gli era stato revocato, ai sensi dell'art. 264 citato, per avere riportato condanna definitiva, superiore a tre anni di reclusione, e dunque perché privo dei requisiti morali e di probità richiesti.

La Corte territoriale - sulla base di un percorso argomentativo conforme ai menzionati principi di diritto e per nulla illogico - ha ricondotto la fattispecie concreta nell'alveo delle professioni protette e ritenuto il reato in contestazione configurato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Si è, infatti, rilevato nella sentenza in verifica che a) il Mo.Al. svolgeva l'attività di conduttore per la pesca, in modo continuo ed abituale, e. professionale, come del resto dal medesimo lasciato intendere nel momento in cui aveva dichiarato di lavorare alle dipendenze di una ditta abilitata sin dal 2018; b) detta attività, per il cui svolgimento l'art. 264 del Regolamento del codice della navigazione prevede il rilascio di un titolo abilitativo ad hoc, era stata, tuttavia, svolta in assenza della abilitazione, revocatagli nel 2019 per sopravvenuta mancanza dei requisiti morali.

In modo congruo rispetto alle premesse fattuali, la Corte di appello ha concluso nel senso che, nel descritto contesto, fossero prive di significanza probatoria e, comunque, non escludessero la configurabilità del reato a) lo svolgimento dell'attività alle dipendenze di una ditta sulla base di regolare contratto di lavoro; b) il fatto che la ditta fosse titolare di una licenza; c) la circostanza che il Mo.Al. fosse convinto della non necessità di alcun titolo, ad onta dell'esperienza maturata nello specifico settore della pesca. Peraltro, quanto a tale ultimo aspetto, il ragionamento dei Giudici di merito secondo cui il reato è configurabile anche sotto il profilo soggettivo è esente da censure, posto che - come evidenziato - il ricorrente era ben conscio della sopravvenuta revoca dell'abilitazione per la condanna riportata e, nonostante tutto, aveva, senza soluzione di continuità, continuato ad esercitare l'attività, senza titolo e senza avere ottenuto la riabilitazione (cfr pag. 3 della sentenza).

4.2. La trama motivazionale regge il peso delle censure difensive censure che, per un verso, poggiano su una interpretazione del concetto di professione, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 cod. pen., che non si confronta affatto con l'esegesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, e che, per altro verso, incorrono nella confusione tra errorfacti ed error iuris.

Ed infatti, la dedotta e, comunque, non provata ignoranza da parte del Mo.Al. della normativa di settore, ad onta della natura di norma penale in bianco della norma incriminatrice, si traduce al più in un errore che cade sul precetto e non sul fatto. Errore che, dunque, in virtù del principio ignoratia legis non excusat non esclude il dolo del reato.

4.3. Va, poi, esclusa la riconducibilità della fattispecie in esame nella ipotesi prevista dall'art. 1117 cod. nav.

La norma, invero, punisce come delitto contro la sicurezza della navigazione il fatto di chi "indebitamente assume o ritiene il comando di una nave", ovverosia si pone alla direzione di una nave, senza essere munito della prescritta abilitazione. La esatta individuazione del raggio di azione della norma è, dunque, strettamente correlata al significato del concetto tecnico-giuridico di "comando di nave". A tal uopo, soccorrono gli artt. 273,316,321,322 cod. nav., dal cui combinato disposto si evince che il comando si sostanzia a) nella direzione nautica del natante; b) nel potere gerarchico sull'equipaggio e sui passeggeri; c) nella rappresentanza dell'armatore; d) nell'esercizio di determinate funzioni giuridiche di natura privatistica e pubblicistica (cfr. Sez.3. n. 4951 del 13.5.1982, Esalini, Rv. 153675). E ciò a prescindere dal tipo, dalla stazza e dal sistema propulsivo della nave, dovendo per nave intendersi, a tenore dell'art. 136 cod. nav., "qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo".

Conseguenza di tale premessa è che, per la configurazione del reato di usurpazione del comando di nave, occorre accertare che l'agente assuma il controllo dell'imbarcazione nell'accezione indicata, in assenza dei necessari requisiti abilitativi (così, Sez. 3 n. 755 del 24.01.1985, D'Aloia, Rv 167557).

4.4. Ebbene, la fattispecie al vaglio, tenuto conto della formulazione dell'editto accusatorio e della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, è sensibilmente diversa dalla fattispecie contemplata dall'art. 1117 cod. nav.

E ciò perché al Mo.Al. non sì contesta il comando abusivo di un natante, ma l'esercizio dell'attività di "conduttore per la pesca locale", in assenza del necessario titolo abilitativo.

Le valutazioni della Corte di appello poggiano, dunque, su una trama argomentativa adeguata e obiettivamente chiara, rispettosa dei principi di diritto sanciti in subiecta materia.

5. Manifestamente infondato e, comunque, generico, perché propositivo di questioni adeguatamente scrutinate nel provvedimento impugnato, è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la incostituzionalità della disciplina, chiedendo che sia sollevata la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale, e, in ogni caso, sia dichiarata la illegittimità del provvedimento di revoca del titolo abilitativo, perché disposto in via automatica e senza alcuna valutazione del requisito della moralità.

5.1. Al netto della preliminare considerazione circa la genericità delle argomentazioni poste a sostegno della questione di legittimità costituzionale, va rilevato che la specifica normativa di settore presuppone il rilascio di un titolo abilitativo, previa verifica di una serie di requisiti, tra cui rientra anche quello della probità e moralità, consistente nel non avere riportato condanna per alcuni tipi di reati. Tale requisito può essere "riacquistato" mediante la procedura della riabilitazione, per cui - sulla base di un iter volto ad una valutazione ''attuale e in concreto" - è possibile, nonostante la condanna, ottenere il rilascio di nuovo titolo abilitativo e l'iscrizione nell'apposito registro.

5.2. Dunque, all'automatismo della revoca fa da pendant la riabilitazione, che consente, appunto, di riappropriarsi della "moralità" e di riacquistare "la capacità" a svolgere la professione.

La mitigazione dell'automatismo e la previsione nel complessivo sistema normativo di un rimedio che, previa rivalutazione del requisito della probità, legittima all'esercizio della professione rendono manifesta la infondatezza della questione di legittimità costituzionale e consentono di escludere anche eventuali profili di illegittimità del provvedimento di revoca.

Peraltro, a tal riguardo, è il caso di osservare che la revoca in oggetto non ha natura discrezionale, essendo piuttosto un provvedimento "dovuto" e con effetti dichiarativi la P.A., infatti, prende atto della "sopravvenienza" di elementi ostativi alla permanenza degli effetti del titolo abilitativo, senza che sia richiesta la comparazione tra interessi di diversa natura.

L'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate da chi è in possesso di particolari requisiti di probità e di competenza tecnica impone, per un verso, la necessità inderogabile di conseguire una speciale abilitazione e, per altro verso, la altrettanto inderogabile necessità della revoca del titolo abilitativo, lì dove i requisiti dovessero ex post venire a mancare.

5.3. Parimenti, non meritano censure, perché scevre da vulnus motivazionali, le argomentazioni svolte dai Giudici di merito circa la esclusione della dedotta causa di oggettiva ed incolpevole impossibilità in capo al ricorrente di ottenere la riabilitazione. Ed invero, la deduzione di incapienza economica e, quindi, della impossibilità per il Mo.Al. di sostenere le spese per la riabilitazione è rimasta relegata sul piano delle mere asserzioni, perché non agganciata ad alcun elemento probatorio.

Va, infatti, richiamato il consolidato e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini di tale valutazione, è necessario che la parte interessata fornisca la prova, certa e rigorosa, di una situazione di incapienza reddituale.

Dunque, la prova in oggetto non può desumersi solo dalla mera esibizione della dichiarazione dei redditi "in tema di riabilitazione, la dimostrazione, spettante al condannato, dell'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al Tribunale un controllo di conformità ai vero" (così, Sez.l, n. 10556 del 7/11/2018, Rv.274847).

6. Generico e aspecifico è anche il motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici dì legge.

L'iter argomentativo è esente da vizi motivazionali, avendo la Corte di appello dato atto dei precedenti penali, risultanti dal casellario, della pervicacia della condotta e della intensità del dolo. Dunque, la valutazione poggia su una motivazione nient'affatto illogica, che sfugge alle censure dedotte con il ricorso (cfr pag. 4 della sentenza).

7. Va, invece, accolto l'ultimo motivo di ricorso inerente alla istanza volta all'applicazione della pena sostitutiva l'istanza è stata ritualmente presentata con l'atto di appello e non è stata oggetto di alcuna valutazione.

Alla stregua delle svolte considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla pena sostituiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.


Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2025.

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