Codice Penale > Articolo 348 - Esercizio abusivo di una professione

Codice Penale

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Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.23608 del 27/04/2022 (dep. 16/06/2022)

Integra il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 del Codice Penale, la condotta del praticante avvocato che, pur essendo scaduto il termine di sei anni previsto dall’art. 8, comma secondo, R.D.L. n. 1578/1993 dall’iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati, continui a svolgere il patrocinio (nella specie il praticante aveva proseguito nella difesa delle parti civili, costituitesi nel procedimento, compiendo attività istruttoria e rassegnando le conclusioni).

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.8956 del 08/11/2022 (dep. 01/03/2023)

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano tuttavia univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.15423 del 15/03/2023 (dep. 12/04/2023)

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.13341 del 14/02/2024 (dep. 02/04/2024)

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 cod. pen., il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

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