Oltraggio a pubblico ufficiale – Art. 341-bis c.p. – Particolare tenuità del fatto – Art. 131-bis c.p. – Polizia giudiziaria – Pubblica sicurezza – Esercizio delle funzioni

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.14741 del 17/03/2026 (dep. 23/04/2026)

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Reati contro la pubblica amministrazione – Oltraggio a pubblico ufficiale – Art. 341-bis c.p. – Particolare tenuità del fatto – Art. 131-bis c.p. – Esclusione ex lege – Ufficiale o agente di pubblica sicurezza – Ufficiale o agente di polizia giudiziaria – Esercizio delle funzioni – Pubblici ufficiali – Polizia municipale – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza

L’esclusione ex lege della causa di non punibilità è riferita non al reato di oltraggio “tout court” (art. 341-bis cod. pen.), ma alla sola ipotesi in cui il reato di oltraggio è commesso “nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”, ovvero nei confronti di una categoria più ristretta di quella, più generica, dei pubblici ufficiali, individuata in correlazione con lo svolgimento delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

L’operatività del divieto presuppone, dunque, la necessaria verifica dell’effettivo svolgimento, nel caso concreto, di tali funzioni da parte dei soggetti qualificati nei cui confronti il reato di oltraggio è commesso, poiché solo ove tale verifica abbia esito positivo la prospettata questione di legittimità costituzionale può ritenersi non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante.

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Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n. 14741 del 17/03/2026 (dep. 23/04/2026)

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 7/03/2023 dal Tribunale di Avellino, assolveva A.A. dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava in mesi quattro e giorni dieci di reclusione la pena inflitta all'imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 341-bis e 595 cod. pen.

2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione A.A., con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli 341 -bis e 595 c.p. La Corte di appello non solo ha confermato la condanna sulla base delle dichiarazioni di un unico testimone ma ha omesso di considerare che le parole ritenute offensive costituivano in realtà manifestazione del pensiero e dovevano, in ogni caso, ritenersi scriminate dal diritto di critica politica. È, inoltre, erronea la conferma della responsabilità per la contestata diffamazione, in relazione alla quale fluate anche il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva chiesto l'annullamento della sentenza, in ragione della non offensività delle espressioni utilizzate e della circostanza che la condotta, consistita nell'attivare una diretta "via Facebook" era stata posta in essere in presenza delle persone offese, con conseguente esclusione del reato di diffamazione che presuppone la comunicazione con altri in assenza della persona diffamata.

2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Il divieto di cui all'art. 131-bis, che preclude il giudizio di particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all'art. 341 -bis cod. pen. e in forza del quale la Corte di appello ha negato la causa di non punibilità, è in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. In ogni caso la Corte di appello ha omesso ogni valutazione quanto alla particolare tenuità dell'offesa.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato.

Le censure prospettate con il ricorso, meramente reiterative delle doglianze formulate con l'atto di appello, non si confrontano con la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto del provvedimento impugnato. La Corte di appello ha dato compiutamente conto dei dati emersi dall'istruttoria dibattimentale in ordine alle espressioni offensive rivolte dall'imputato agli appartenenti alla Polizia municipale nel corso di due dirette Facebook, nella prima delle quali li dileggiava alludendo contestualmente al fatto che potessero essere anche "delinquenti", mentre nella seconda, trasmessa il pomeriggio del medesimo giorno, riproponeva una versione distorta dell'accaduto, ridicolizzando e denigrando ancora gli agenti cui attribuiva anche presunti abusi.

Il giudice di appello ha poi, con motivazione immune da censure, destituito di fondamento l'assunto secondo il quale sarebbe da escludere il reato di diffamazione a causa della contestuale presenza delle persone offese, peraltro limitata alla sola prima diretta, evidenziando che il video contenente le frasi offensive era indirizzato ad una platea potenzialmente indeterminata di soggetti fruitori del "social network". Integra, infatti, il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, (tra le altre, Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Rv. 281023-01).

Né sussistono i presupposti per ritenere il fatto scriminato dal diritto di "critica politica", avendo questa Corte già avuto modo dì affermare che "In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook", pubblica "piazza virtuale" aperta al libero confronto tra gli utenti registrati)" (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571-01).

2. Il secondo motivo è fondato per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per la ritenuta ostatività del divieto normativo previsto, con riferimento all'art. 341 -bis, cod. pen., dal terzo comma della norma in esame, di cui il ricorrente denuncia profili di contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Il tema dei profili di frizione di tale divieto con i ridetti parametri costituzionali è stato, poi, sviluppato dal Procuratore generale che ha osservato come, a seguito della sentenza n. 172 del 20/10/2025 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 -bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice, debba dubitarsi della ragionevolezza del persistente limite di operatività della causa di non punibilità con riferimento al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.

Le argomentazioni spese dalla Corte costituzionale, che ha individuato un profilo di manifesta irragionevolezza nella esclusione della causa di non punibilità in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., posti in essere in danno di un agente pubblico individuale, a fronte della sua applicabilità ad un reato più grave quale quello di cui all'art. 338 cod. pen., posto in essere in danno dell'agente pubblico, fondano la prospettazione di un analogo profilo di irragionevolezza con riguardo al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., sotto un duplice profilo. In primo luogo, la legge 8 agosto 2019, n. 77 aveva limitato l'operatività della causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., mentre, a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale, rimane escluso dall'applicabilità dell'art. 131 -bis cod. pen. solo il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, meno grave dei primi due in considerazione dell'assenza di condotte violente o minacciose ed in effetti punito con una più contenuta sanzione edittale. Un secondo profilo di irragionevolezza sarebbe desumibile dal confronto tra il reato di oltraggio e il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità previsto dall'art. 595, terzo comma cod. pen. che, ove aggravato perché commesso contro un pubblico ufficiale, continuerebbe ad essere ricompreso tra i reati ai quali è applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante la sua maggiore gravità derivante dall'essere l'offesa percepibile da una platea potenzialmente indeterminata di soggetti.

Ritenuta la rilevanza della questione nel presente giudizio, nel quale l'istituto della particolare tenuità del fatto è stato escluso dal giudice di appello solo in ragione del divieto normativo attualmente previsto dall'art. 131-bis cod. pen., il Procuratore generale ha chiesto a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui si riferisce all'art. 341 -bis cod. pen.

3. Osserva il Collegio che, pur potendosi dubitare della ragionevolezza del persistente divieto di cui all'art. 131 -bis, terzo comma, n. 2 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 341-b/s cod. pen., alla luceupronuncia della Corte Cost. n. 172 del 20/10/2025, non sussistono i presupposti per attivare l'incidente di costituzionalità per difetto del requisito della rilevanza.

In proposito, va rammentato che l'art. 131-bis, terzo comma, n. 2, prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede "per i delitti previsti dagli articoli (336, 337 e) 341 -bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni (...)".

L'esclusione ex lege della causa di non punibilità è, dunque riferita, non al reato di cui all'art. 341 -bis cod. pen. "tout court", ma alla sola ipotesi in cui il reato di oltraggio è commesso "nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni", ovvero nei confronti di una categoria più ristretta di quella, più generica, dei pubblici ufficiali, individuata in correlazione con lo svolgimento delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

L'operatività del divieto presuppone, dunque, la necessaria verifica dell'effettivo svolgimento, nel caso concreto, di tali funzioni da parte dei soggetti qualificati nei cui confronti il reato di oltraggio è commesso, poiché solo ove tale verifica abbia esito positivo la prospettata questione di legittimità costituzionale può ritenersi non solo .non manifestamente infondata ma anche rilevante.

L'articolo 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 condiziona, infatti, il rinvio alla Corte costituzionale al requisito che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, che deve atteggiarsi dunque a presupposto necessario del giudizio principale (sentenza Corte Cost. 45/1972); la pregiudizialità ha, quale carattere indefettibile, quello dell'attualità, dovendo la questione di legittimità essere in rapporto di rigorosa strumentalità fra la risoluzione della questione sollevata ed il progredire verso la decisione del giudizio a quo, che non deve poter proseguire indipendentemente dalla risoluzione della questione incidentale. La questione non deve dunque avere carattere meramente ipotetico e virtuale (così sentenze Corte Cost. 281/2013 e 134/2016), né prematuro (sentenze Corte Cost. 26/2012, 176/2011, 363/2010).

4. Ebbene, rileva il Collegio che, nel caso in esame, è da escludersi che gli istruttori di polizia municipale Della Vecchia e Melillo, al momento del fatto, rivestissero la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre non risulta accertato che gli stessi rivestissero la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.

i-fi. Sotto il primo profilo, va rammentato che le funzioni di polizia giudiziaria delle polizie locali trovano un primo riferimento normativo nella legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

L'art. 3 I. cit. stabilisce che "Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità", mentre l'art, mentre l'art. 4, n. 4, lett. b), dispone che "le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito nel territorio di appartenenza".

Le funzioni di polizia giudiziaria sono poi espressamente disciplinate dall'art. 5 I. cit, che, al comma 1, lett. a), stabilisce che "Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale".

La disciplina dettata dalla legge n. 65/1986 va letta in correlazione con l'art. 57 cod. proc. pen.che, nell'indicare le categorie di soggetti cui è riconosciuta la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, precisa, al comma 2 lett. b), che sono agenti di polizia giudiziaria "i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" e, al comma 3, stabilisce che "Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55", funzioni il cui esercizio è subordinato, dunque, al rispetto dei limiti, territoriali e temporali, stabiliti dalla già menzionata legge n. 65/1986.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente interpretato tale quadro normativo nel senso che "la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo ("quando sono in servizio") e nello spazio ("nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza"), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio" (Sez. 1, n. 8281 del 09/05/1995, dep. 22/07/1995; Rv. 202121; conf. Sez. 2, n. 35099 del 10/06/2015, Rv. 264531-01).

Tale orientamento è stato ribadito con sentenza Sez. 3, n. 31930 del 07/06/2022, Rv. 283482-01, che ha richiamato l'insegnamento "risalente ma mai messo in discussione" in forza del quale "(l)e guardie municipali, in quanto agenti di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e 5 legge 7 marzo 1986, n. 65, sono investite del potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle rispettive attribuzioni, rientrando in esse lo svolgimento di funzioni relative all'accertamento di reati di qualsiasi genere, anche se non lesivi di interessi comunali, verificatisi in loro presenza o che, comunque, richiedano un pronto intervento al fine di acquisizione probatoria".

Dunque, posto che le operazioni di polizia giudiziaria da parte della Polizia municipale, d'iniziativa dei singoli agenti durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità e legate alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, ne consegue che la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riconosciuta agli appartenenti alla polizia municipale solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 cod. proc. pen. in una situazione di flagranza di reato che impone di attivarsi anche per l'assicurazione delle fonti di prova.

Quanto al secondo profilo, concernente l'attribuzione agli appartenenti alla polizia municipale della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, va rilevato che l'art.5 della legge quadro, nell'attribuire al personale della polizia municipale "funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge", prevede espressamente, al comma 2, che il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso degli specifici requisiti previsti dalla medesima disposizione. La qualifica di addetto alla pubblica sicurezza non è, pertanto, correlata automaticamente a quella di appartenente alla polizia municipale, ma presuppone uno specifico provvedimento formale da parte del Prefetto, capo della pubblica sicurezza nel territorio provinciale.

Le coordinate ermeneutiche sopra delineate sono state ribadite, di recente, da questa Corte con sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 31231 del 25/09/2020 Rv. 279886-01) che, con riguardo ad una fattispecie di lesioni commesse in danno di appartenenti alla polizia municipale, ha affermato che l'aggravante prevista dall'art. 576, primo comma, lett. 5-bis, cod. pen., in forza del quale la pena è aggravata quando "il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle proprie funzioni" non risulta sempre configurabile nel caso di reato commesso ai danni di appartenenti alla polizia municipale, in quanto questi ultimi rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria solo se risulti in concreto lo svolgimento delle attività previste dall'art. 57 cod. proc. pen., ovvero quella di agente di pubblica sicurezza a condizione che vi sia un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65".

Si tratta di principio che, per quanto si è detto, è applicabile anche con riferimento alla questione relativa all'applicabilità del divieto ex lege di ritenere di particolare tenuità l'offesa quando si procede per il delitto previsto dall'art. 341-bis cod. pen.

Deve dunque, conclusivamente, affermarsi che tale divieto, operante limitatamente alle ipotesi in cui il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, non risulta configurabile per il solo fatto che il reato è stato commesso in danno di appartenenti alla polizia municipale, richiedendosi, invece, la verifica in ordine all'effettiva assunzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in ragione dello svolgimento, al momento del fatto, delle attività previste dall'art. 57 cod. proc. pen., ovvero di quella di agente di pubblica sicurezza, che presuppone un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

5. La conclusione circa l'insussistenza, nel caso di specie, della qualifica di agenti di polizia giudiziaria in capo alle persone offese del delitto di oltraggio si trae dalla ricostruzione (n fatto operata nella sentenza impugnata.

Risulta, infatti, che i due istruttori di vigilanza, al momento in cui l'imputato ha posto in essere la condotta oltraggiosa, erano impegnati, nella loro qualità di agenti di polizia municipale, non nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, bensì in attività di controllo su strada, ai sensi del D.P.C.M. 89 dell'I 1/03/2020, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa anti COVID. Né rileva, in senso contrario, l'eventuale esercìzio, sopravvenuto, di tali funzioni, correlato all'esigenza di intervento e accertamento in relazione al reato di oltraggio commesso (oltre che in danno) in presenza degli agenti di polizia municipale, rimanendo irrilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen, l'assunzione postuma di una qualifica dì cui è richiesta la sussistenza al momento del fatto. Peraltro, nel caso di specie, è, comunque, escluso che tali funzioni siano state in concreto esercitate, anche successivamente, dagli agenti di polizia municipale che, nell'immediatezza del fatto, ebbero a sollecitare l'intervento dei carabinieri, cui è da ricondursi tanto l'identificazione dell'imputato quanto l'attività investigativa volta all'acquisizione delle fonti di prova (quali l'acquisizione e la trascrizione delle dirette video, cui, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha proceduto il vice brigadiere dei carabinieri La Targia).

Rimane, dunque, esclusa, sotto tale profilo, l'operatività del divieto di cui all'art 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen.

Non risultano, invece, elementi che consentano di affermare la sussistenza (o meno) della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, in mancanza di ogni verifica, di pertinenza del giudice di merito, circa l'eventuale intervento di un provvedimento prefettizio di conferimento di tali funzioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, I. n. 65/1986.

La mancata verifica, nel caso di specie, della ricorrenza di tali presupposti, non solo si risolve nel difetto di rilevanza, allo stato, della questione di legittimità costituzionale, ma rende, altresì, censurabile la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto operante il divieto di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il solo fatto che il reato è stato commesso ai danni di appartenenti alla polizia municipale, inidoneo, di per sé, a precludere il giudizio di particolare tenuità del fatto.

6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata relativamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, impregiudicata ogni valutazione, all'esito della verifica dell'effettiva operatività in concreto del divieto di cui all'art. 131 -bis cod. pen., in ordine alla non manifesta infondatezza e rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 17 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2026.

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