Rapina “impropria” – Violenza che cagioni la morte della persona offesa – Circostanza aggravante del nesso consequenziale

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.16114 del 27/11/2025 (dep. 04/05/2026)

Pubblicato il
Rapina “impropria” – Violenza che cagioni la morte della persona offesa – Circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, comma primo, n. 1 e 61, comma primo, n. 2, cod. pen. – Configurabilità

In tema di reati contro il patrimonio, nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina cd. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, comma primo, n. 1 e 61, comma primo, n. 2, cod. pen.

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Cassazione penale, sez. un., sentenza 27/11/2025 (dep. 04/05/2026) n. 16114

(Dott. BELTRANI Sergio – Presidente; Dott. SIANI Vincenzo – Relatore)

RITENUTO IN FATTO

1. Gli imputati Ma.Em. e La.Me., per quanto in questa sede rileva, sono stati tratti a giudizio per rispondere di concorso in tentata rapina pluriaggravata (capo 1) e nell'omicidio pluriaggravato (capo 2) di Ro.Mo., oltre che nella detenzione e porto illegali aggravati dell'arma clandestina utilizzata per commettere l'omicidio (capo 3), fatti avvenuti in P. (TP) il (Omissis).

2. Con sentenza dell'11 luglio 2023, la Corte di assise di Torino aveva dichiarato il Ma.Em. responsabile dei reati di cui ai capi 1), riqualificato come tentata rapina impropria ugualmente aggravata, 2), 3), riqualificato come riferito ad arma comune da sparo, nonché 4) e 5), unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni uno, assolvendolo dal reato sub 6), perché il fatto non sussiste, e dal reato sub 7), per non aver commesso il fatto; aveva, inoltre, dichiarato il La.Me. responsabile dei reati di cui ai capi 1), riqualificato come sopra, e 2), unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti concorrenti, lo aveva condannato alla pena di anni sedici di reclusione, assolvendolo dal reato di cui al capo 3), perché il fatto non costituisce reato.

Oltre ad adottare le statuizioni conseguenziali, la Corte aveva condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, assegnando a ciascuna una provvisionale quantificata in Euro 300.000,00.

2.1. Secondo la Corte di assise, nelle prime ore del 9 giugno 2021, il Ma.Em., il La.Me. ed altri complici non identificati si erano recati in Piossasco, zona residenziale della provincia di Torino, dopo avervi effettuato nei giorni precedenti alcuni sopralluoghi; durante la notte, intorno alle ore 3:40, il Ma.Em. ed uno dei complici non identificati, previa effrazione della finestra del salotto, avevano fatto ingresso, al fine di sottrarre beni di valore, nella villetta abitata dalla famiglia Ro.Mo., dove in quel momento dormivano Ro.Mo., la moglie, La.Ma., ed il figlio minore To.Mo.

L'entrata degli intrusi aveva determinato l'attivazione dell'impianto di allarme sonoro, che aveva svegliato La.Ma., la quale, nonostante il fatto che uno degli intrusi, dalla voce con marcato accento dell'est europeo, le ordinasse di non urlare, aveva reagito urlando ed uscendo sul balcone per chiedere aiuto; nel frattempo, anche Ro.Mo. si era destato ed era sceso al livello inferiore della villetta, intercettando gli intrusi, con i quali era scaturita una breve colluttazione, conclusasi con l'esplosione all'indirizzo del Ro.Mo., da parte di uno degli aggressori, di un colpo di arma da fuoco che aveva attinto la vittima nella zona inguinale destra, cagionandone rapidamente il decesso; i due aggressori erano riusciti a fuggire.

2.1.1. L'affermazione di responsabilità di Ma.Em. in ordine ai reati sub 1) 2) e 3) era stata fondata su accertamenti riguardanti l'utenza telefonica cellulare 389...100, risultata intestata a Er.Gi. (corrispondente al nominativo fornito da Ma.Em. in una precedente fotodattilosegnalazione), della quale il Ma.Em. aveva ammesso la disponibilità, e sulle dichiarazioni rese da Bu.Sn., soggetto cui gli inquirenti erano risaliti in virtù dell'attività captativa alla quale egli era sottoposto per altra causa, e che, nel periodo di interesse, aveva ospitato La.Me. in una sua abitazione ubicata nella strada (Omissis), di T., ed aveva noleggiato una Fiat Bravo (con indicazione del La.Me. quale secondo conducente), che il (Omissis) era rimasta coinvolta in un sinistro stradale verificatosi in Torino, relativamente al quale lo Bu.Sn. era stato tratto in arresto.

Lo Bu.Sn. aveva, in particolare, riferito una confidenza ricevuta dal Ma.Em. nella mattinata del 9 giugno, in Torino, alla piazza (Omissis): in quella occasione, - il Ma.Em. si era presentato in compagnia del La.Me. e della fidanzata di quest'ultimo, Al.Dr., entrambi alloggiati in casa dello Bu.Sn., ed, approfittando di un momento nel quale i due fidanzati si erano allontanati, aveva riferito allo Bu.Sn. che, durante la notte, "è successo un casino... è successa una cosa grave... ho fatto per proteggere e ho sparato... ieri siamo andati in un posto a rubare e poi la persona è scesa giù col fucile e poi ho sparato, ho fatto per proteggere...".

Tali dichiarazioni erano state considerate intrinsecamente attendibili, nonché

riscontrate da più elementi, tra i quali:

- i messaggi scambiati fra lo Bu.Sn. ed il Ma.Em.;

- la conferma, da parte del Ma.Em., dell'incontro avvenuto in piazza (Omissis);

- la registrazione, tramite GPS installato sull'autovettura Fiat Bravo, degli spostamenti dello Bu.Sn.;

- le dichiarazioni rese da Em.Me., trasportato sulla stessa Fiat Bravo nel pomeriggio del 9 giugno;

- la consegna di un telefono da parte dello Bu.Sn. al Ma.Em.;

- il colloquio intercettato presso la sala visite dell'istituto di pena dove lo Bu.Sn. era detenuto, nel settembre 2021, in occasione di un incontro con alcuni parenti che avevano commentato l'arresto del Ma.Em., avvenuto in quei giorni, ed ai quali lo Bu.Sn. aveva rivelato le confidenze a suo tempo ricevute dal Ma.Em. in relazione ai fatti del 9 giugno, descrivendoli in modo coincidente con quanto riferito nel corso dell'istruttoria;

- la circostanza che lo Bu.Sn. aveva rivelato anche a Ju.Ho. la confidenza ricevuta dal Ma.Em.

2.1.2. L'affermazione di responsabilità di La.Me. in ordine ai reati sub 1) e 2) era stata fondata su una serie di elementi ulteriori, tra i quali particolare rilievo era stato attribuito alle dichiarazioni di Al.Dr., all'epoca legata sentimentalmente all'imputato: la ragazza aveva riferito di essersi recata a Torino, provenendo dalla Campania, in compagnia del La.Me. e di essersi sistemata in un appartamento sito in via (Omissis). nel quale, con riguardo ai fatti del 9 giugno, aveva appreso dal La.Me. che - durante il furto in un'abitazione in cui egli non era entrato, poiché faceva da palo all'esterno - il Ma.Em. aveva sparato al proprietario; tali dichiarazioni, nonostante alcune contraddizioni, erano state ritenute attendibili.

Ulteriori elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato erano emersi dalle captazioni effettuate sulle utenze intestate ed in uso al La.Me. (Omissis...Omissis e Omissis...Omissis) per altra causa: in particolare, era emerso che, durante la notte tra l'8 e il 9 giugno, in orario compreso tra le ore 2:43 e le ore 5:30, l'utenza del La.Me. non aveva prodotto traffico, così come ugualmente spenta, tra le ore 1:31 e le ore 5:30, era risultata l'utenza del Ma.Em.; dopo le ore 5:30, le utenze relative a tali numeri erano state riattivate ed avevano agganciato celle compatibili con il percorso in entrata verso Torino, dalla periferia in direzione del centro città (celle di (Omissis), Piossasco, Rivoli. Vi novo, Venaria), fino a che, alle ore 6:33 del 9 giugno, l'utenza del Ma.Em. aveva attivato la cella di piazza (Omissis), in Torino, che copriva la zona di strada (Omissis), orario in cui l'utenza del La.Me. aveva, a sua volta, agganciato celle attive in quella zona.

2.1.3. Il delitto di cui al capo 1) era stato riqualificato come tentata rapina impropria, valorizzando la mancata sottrazione di beni dall'abitazione della famiglia Ro.Mo.; posta tale acquisizione, il colpo di pistola che aveva provocato il decesso della vittima era stato considerato strumentale all'ottenimento dell'impunità, dal momento che gli imputati, attivatosi l'allarme, erano stati scoperti; la volontarietà dell'omicidio di cui al capo 2) era stata dimostrata dal mezzo impiegato e dalla zona del corpo della vittima attinta, ed il reato era aggravato, tra l'altro, dal nesso di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, richiamato dall'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen. Da tale ricostruzione dei fatti era conseguita anche l'affermazione di responsabilità in ordine alla detenzione ed al porto illegali della pistola cal. 22 utilizzata per l'offesa mortale (capo 3).

2.1.4. Il concorso del La.Me. risultava provato unicamente in relazione ai reati di rapina tentata sub 1) ed omicidio volontario sub 2), essendo risultando accertato che egli era insieme al Ma.Em. sul luogo e al momento dei fatti; le dichiarazioni del Ma.Em. secondo cui il coimputato non era coinvolto nei fatti, si spiegavano in considerazione del ruolo di mero autista e palo assunto dal La.Me. e per il rilievo che-.il Ma.Em. avrebbe negato il diretto coinvolgimento del La.Me. nell'azione omicidiaria per non allarmare lo Bu.Sn. che, il 9 giugno, avuta notizia della sparatoria, gliene aveva fatto specifica richiesta. Il La.Me. aveva fornito il proprio contributo nell'organizzazione del furto nell'abitazione dei Ro.Mo. partecipando ai sopralluoghi e predisponendo quanto necessario per il travisamento dei complici e lo scasso, e recandosi nei pressi dell'abitazione, pur restando all'esterno a fare da palo.

Valutate le circostanze di tempo e di luogo (furto da eseguirsi in orario notturno all'interno di una casa di civile abitazione), la Corte di assise aveva ritenuto certamente prevedibile per il La.Me. la presenza in casa delle vittime e la loro reazione e, quindi, la possibile degenerazione del furto in rapina, quanto meno nella prospettiva, per gli agenti, di guadagnarsi la fuga.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 575 cod. pen., era stata riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante del c.d. "concorso anomalo" (art. 116 cod. pen.), in ragione della mancata acquisizione della prova certa che egli sapesse che i complici fossero in possesso di una pistola; di conseguenza, il La.Me. era stato assolto dai delitti di detenzione e porto della pistola cal. 22 di cui al capo 3).

3. A seguito degli appelli del Pubblico ministero, del Ma.Em. e del La.Me. la Corte di assise di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento degli appelli degli imputati, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen. con riferimento al reato di omicidio

volontario aggravato, ed ha rideterminato la pena irrogata al (Omissis), per i reati di cui ai capi 1), 2) 3), 4) e 5), in anni trenta di reclusione, eliminando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna; nel resto (e, quindi, anche quanto alla condanna del La.Me. alla pena di anni sedici di reclusione) la prima decisione è stata confermata.

3.1. La Corte ha, in primo luogo, escluso la nullità della sentenza di primo grado per l'omesso deposito della relazione di consulenza medico-legale disposta nel corso delle indagini preliminari dal Pubblico ministero e, conseguentemente, per l'omessa motivazione sulle sue risultanze, trattandosi di causa non annoverata dall'art. 604 cod. proc. pen. tra quelle, tassative, che comportano la nullità della sentenza, ed essendo obbligo del giudice di appello, acquisita (come avvenuto nella specie) la consulenza, tenerne conto ai fini della decisione.

3.1.1. Le doglianze riguardanti la mancata assoluzione del Ma.Em. dai reati di cui ai capi 1), 2) e 3) sono state ritenute infondate, essenzialmente valorizzando le dichiarazioni - motivatamente ritenute attendibili - dei testimoni Bu.Sn., Al.Dr. e (Omissis) (l'agente operante che aveva curato gli accertamenti relativi alle celle telefoniche agganciate dai telefoni cellulari dei soggetti coinvolti nella vicenda la sera dei fatti), e le indicazioni fornite dal consulente tecnico del Pubblico ministero.

È stata, tuttavia, esclusa la sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico/consequenziale, contestata e ritenuta in primo grado in riferimento al delitto di omicidio volontario, in adesione all'orientamento giurisprudenziale per il quale, nel caso di omicidio commesso immediatamente dopo l'impossessamento o successivamente al tentativo di sottrazione e impossessamento (rapina impropria consumata o tentata), al fine di assicurarsi l'impunità, sono in parte coincidenti non soltanto le modalità commissive (la violenza) dell'azione, ma soprattutto il finalismo dell'azione stessa (violenza per assicurarsi l'impunità), di tal che tale ultimo segmento della condotta accertata avrebbe finito per essere incriminato due volte, se la suddetta aggravante non fosse stata eliminata, ovvero sia quale elemento costitutivo della rapina che quale aggravante dell'omicidio; conseguentemente, è stata ridotta la pena irrogata all'imputato.

3.1.2. Quanto alla posizione del La.Me. ferma l'esclusione della predetta circostanza aggravante, sono stati ritenuti infondati i motivi finalizzati alla richiesta di assoluzione, essendosi, in particolare, confermata la valutazione di attendibilità del narrato di Al.Dr..

La Corte ha sottolineato l'assenza di elementi atti a confermare la cessione del telefono da parte del La.Me. a terze persone; ciò premesso, la dettagliata analisi dei dati riguardanti le utenze in uso all'imputato ha indotto i giudici di appello a ribadire il carattere meramente congetturale della tesi difensiva secondo cui, nella notte tra l'8 ed il 9 giugno, il La.Me. avrebbe prestato il proprio telefono, rientrandone in possesso soltanto nel corso della mattina del 9 giugno. Quanto all'accertato tentativo del La.Me. di contattare, la sera dell'8 giugno, alcune prostitute, si è ribadito che l'orario delle relative telefonate non inficiava la ricostruzione del corso degli eventi verificatisi nel prosieguo della serata.

4. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino e gli imputati.

4.1. il Procuratore generale della Repubblica distrettuale affida l'impugnazione a due motivi.

4.1.1. Con il primo, si prospetta, con riferimento alla posizione di Ma.Em., la violazione dell'art. 576, primo comma, n. 1, in relazione all'art. 628, secondo comma, cod. pen.

Senza contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito e la riqualificazione del reato di cui al capo 1) in tentata rapina impropria, il ricorrente sostiene l'erroneità dell'esclusione della circostanza aggravante in oggetto, ovvero del c.d. nesso teleologico, tra la condotta omicidiaria - ritenuta sussistente ed attribuita, pur a diverso titolo, ad entrambi gli imputati - e la fattispecie di tentata rapina impropria.

Pur nella consapevolezza dell'esistenza, in seno alla giurisprudenza di legittimità, di un contrasto in merito alla compatibilità della predetta circostanza aggravante, che rende il delitto di omicidio punibile con l'ergastolo, rispetto al delitto di rapina impropria, si deduce la condivisibilità dell'indirizzo, ritenuto maggioritario, secondo cui la violenza omicidiaria risulta esorbitante rispetto alla violenza idonea a integrare il delitto di rapina impropria, e non sussisterebbero ragioni di incompatibilità tra la rapina impropria e la circostanza aggravante (riguardante l'omicidio della vittima) del nesso teleologico. L'opposto orientamento, accolto dalla Corte di assise di appello, non può utilmente fondarsi sul principio di specialità, e comunque tale opzione non potrebbe mai determinare l'assorbimento del fatto più grave nella disposizione che prevede il trattamento sanzionatolo più lieve; inoltre, la violenza impiegata immediatamente dopo l'impossessamento (anche soltanto tentato), andrebbe distinta da quella che determina la morte della vittima, poiché la prima lede il bene giuridico del patrimonio, la seconda quello della vita: in realtà, il richiamato profilo dell'esorbitanza evidenzierebbe l'impossibilità di inserire la violenza omicidiaria nel perimetro, più limitato, della violenza predatoria.

Ancora, si evidenzia l'anomalia che deriverebbe dal ritenere assorbito un elemento, pur se accidentale, della fattispecie più grave (omicidio), nell'ambito del reato meno grave (rapina impropria), laddove l'operatività del principio del ne bis in idem sostanziale imporrebbe di applicare la sola previsione più grave: il sistema, così interpretato, risulterebbe palesemente irrazionale, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto l'omicidio connesso teleologicamente a qualsiasi altro delitto anche meno grave sarebbe punibile con l'ergastolo, mentre la predetta circostanza aggravante (sussistendo la quale è, in astratto, comminato l'ergastolo) andrebbe esclusa in relazione alla rapina impropria.

Rilevata la sussistenza del contrasto ex art. 618 cod. proc. pen. ed evidenziata la particolare rilevanza della questione, il ricorrente ha chiesto di rimettere la questione alle Sezioni Unite.

4.1.2. Con il secondo, si denuncia, con riferimento alla posizione di La.Me., l'erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen.

Confermando la decisione di primo grado quanto al riconoscimento all'imputato della predetta circostanza attenuante in relazione al reato sub 2), la Corte distrettuale, secondo il ricorrente, avrebbe contraddittoriamente ritenuto che il La.Me. - pur non sapendo che il complice era armato - sarebbe stato consapevole del possibile impiego della violenza da parte del (Omissis) per garantirsi la fuga: ma ciò sarebbe stato, ad avviso del ricorrente, sufficiente a configurare il dolo eventuale del La.Me., poiché, quando taluno accetta consapevolmente il possibile impiego della violenza da parte di un concorrente nel reato, pur non potendo essere certo del grado di gravità che assumerà la condotta violenta, finisce per accettare anche l'epilogo più grave.

Si deduce, inoltre, che, per l'asserita incompatibilità del c.d. "concorso anomalo" ex art. 116 cod. pen. con la ritenuta commissione, da parte dell'imputato, dei reati ascrittigli in esecuzione del medesimo disegno criminoso che, ex art. 81, secondo comma, cod. pen. caratterizza la continuazione, potrebbe ritenersi correttamente ritenuta la continuazione fra i reati ascritti al La.Me. soltanto negando la configurabilità del predetto concorso anomalo, in realtà erroneamente riconosciuto.

Sarebbe, infine, paradossale, secondo il ricorrente, il riconoscimento al La.Me. della circostanza attenuante in oggetto, basato sulla distinzione tra la violenza che integra la rapina impropria e quella omicidiaria, pur avendo contestualmente negato tale distinzione quanto all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen. in riferimento al (Omissis).

4.2. La difesa di (Omissis) ricorre chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per sei motivi.

4.2.1. Con il primo, si deduce violazione degli artt. 438, comma 6-ter, e 442 cod. proc. pen., nonché 24 Cost.: la Corte di assise di appello, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, richiamata dall'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., avrebbe omesso di operare la riduzione della pena nella misura di un terzo per il rito abbreviato, che sarebbe stata doverosa, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., poiché l'istanza di ammissione al rito, ritualmente formulata, era stata dichiarata inammissibile unicamente in considerazione dei limiti di pena previsti per l'imputazione di omicidio aggravato, che, ex art. 438, comma 1 -bis, cod. proc. pen., non la consentivano.

4.2.2. Con il secondo, si denuncia l'apparenza della motivazione in ordine al rigetto del motivo riguardante l'omesso deposito della consulenza medico legale avente ad oggetto le cause del decesso di Ro.Mo., che la Corte di assise d'appello non avrebbe adeguatamente confutato.

4.2.3. Con il terzo, sono dedotti l'erronea applicazione degli artt. 628, secondo comma, nn. 1 e 3-bis, 575, 576, primo comma, n. 1, cod. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La Corte di assise di appello non avrebbe adeguatamente considerato le censure sollevate con l'atto di appello in ordine alle risultanze dell'esame delle celle telefoniche, all'asserita incompletezza ed inesattezza delle mappe di copertura consegnate dai gestori Wind ed allo spegnimento del telefono dell'imputato, tra le ore 1:31:30 e le ore 5:34 del 9 giugno, con riaggancio della cella all'atto della riaccensione del dispositivo, poiché:

- quanto alle risultanze dell'esame delle celle agganciate la sera dei fatti, non sarebbe stato considerato il dato della rilevazione sperimentale della copertura delle celle telefoniche della zona di interesse e sarebbe stato travisato l'elemento della triangolazione di esse, alla luce delle indicazioni fornite dall'attività del consulente tecnico del P.M. La conclusione che le celle consentivano di collocare la presenza del Ma.Em. all'interno dell'area in cui si era verificato l'evento delittuoso non fonderebbe su dati certi, non essendo state, tra l'altro, considerate le ulteriori conseguenze derivanti dalla mancata o erronea fornitura di tutte le mappe di copertura;

- in ordine allo spegnimento del telefono del Ma.Em. nel suindicato arco orario ed all'individuazione della cella riagganciata all'atto della riaccensione, immotivatamente sarebbe stata svalutata l'obiezione che il telefono era risultato spento fin dalle ore 23:30, ed esclusa la possibilità che l'utenza in questione avesse agganciato, prima dello spegnimento, come ultima cella, una radiobase distante dal luogo di commissione dell'omicidio.

Il ricorrente ha anche censurato i riferimenti all'utenza 782, siccome inerenti all'utenza in uso al coimputato La.Me., richiamando le dichiarazioni del teste (Omissis)

per criticare l'osservazione della Corte di assise di appello, per la quale, fra le possibili cause del fatto che il telefono non aveva generato dati, andava ragionevolmente esclusa quella secondo cui il cellulare del Ma.Em. poteva essersi collegato ad una rete Wi-Fi, poiché detto rilievo non avrebbe tenuto conto del riferimento alle altre possibili cause pure operato dal testimone.

4.2.4. Con il quarto, si deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta credibilità del testimone Bu.Sn. ed ai riscontri alla sua deposizione: sarebbe stato impropriamente enfatizzato il rapporto di confidenza tra l'imputato e lo Bu.Sn. e sarebbe stata illogicamente fatta discendere l'attendibilità dello Bu.Sn. dalle dichiarazioni captate nel corso dei suoi colloqui in carcere, contestandosi che, in essi, il testimone avesse preso le distanze dall'imputato, giacché i loro rapporti amicali non si erano affatto interrotti; né potevano essere valorizzate, quale riscontro esterno alle dichiarazioni dello Bu.Sn., le dichiarazioni della Al.Dr., la cui attendibilità sarebbe stata valutata unicamente in riferimento alla diversa posizione dell'imputato La.Me.

4.2.5. Con il quinto, sono denunciate la violazione dell'art. 575 cod. pen. e la manifesta contraddittorietà della motivazione in merito alla prova dell'elemento soggettivo del reato di omicidio: la Corte distrettuale avrebbe erroneamente presupposto che il consulente medico-legale avesse affermato che la vittima, nel momento dello sparo, si trovava a terra, pur se consulente non aveva mai sostenuto che il Ro.Mo. era stato colpito quando era a terra, avendo solo rilevato la sussistenza di lesioni da colluttazione sul corpo della vittima.

4.2.6. Con il sesto, vengono dedotte la violazione dell'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e la mancanza o apparenza della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa".

Si osserva che, secondo la giurisprudenza, per la sussistenza della circostanza aggravante, non sarebbe sufficiente la commissione del reato in orario notturno, occorrendo la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia stata ostacolata in concreto e non ricorrano circostanze idonee a elidere tale effetto deprivante; ciononostante, i giudici di merito non avrebbero considerato che La.Ma. aveva invocato l'aiuto dei vicini, successivamente intervenuti, e, quindi, che la commissione del fatto in tempo di notte non avrebbe, in concreto, ostacolato le possibilità di difesa delle vittime.

4.3. La difesa di La.Me. ricorre per due motivi.

4.3.1. Con il primo, si deduce la violazione degli artt. 192e 530 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione circa la valutazione degli elementi posti a base della conferma dell'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Il Tribunale del riesame aveva, a suo tempo, annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del La.Me. per l'inadeguatezza del quadro indiziario raccolto a suo carico, non essendo, in particolare, stato possibile stabilire, anche all'esito di una consulenza tecnica, l'esatta localizzazione dell'utenza telefonica dell'imputato.

Il ricorrente censura, poi, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste Al.Dr., asseritamente prive di logicità e coerenza interna, ed in contrasto con altre testimonianze certamente attendibili: non sarebbe stato considerato il fatto che le dichiarazioni della teste erano state rilasciate solo in dibattimento, e non sarebbe credibile quanto in proposito sostenuto dalla donna (secondo la quale analoghe dichiarazioni erano state rilasciate anche nel corso delle indagini preliminari, ma non erano state verbalizzate); peraltro, la considerazione che, in fase di indagini preliminari, la teste fosse stata parzialmente reticente per timore di un proprio coinvolgimento nel procedimento costituiva mera ed indimostrata congettura.

La difesa ha anche evidenziato alcune difformità esistenti tra le sommarie informazioni e le dichiarazioni dibattimentali della teste, asseritamente idonee ad inficiarne la credibilità; la donna:

- aveva inizialmente negato di conoscere il fratello di La.Me., per poi ammettere di conoscerlo;

- aveva inizialmente dichiarato che il viaggio verso Torino era avvenuto in treno, mentre, in dibattimento, aveva riferito di avere viaggiato in auto;

- aveva riferito che, al rientro da Torino, si era subito trasferita all'estero, mentre, in dibattimento, era emerso che detto trasferimento non era stato immediato, essendo avvenuto circa un mese dopo i fatti;

- aveva collocato lo Bu.Sn. sul luogo dei fatti, mentre tale presenza era stata esclusa già in fase di indagini preliminari.

La difesa contesta, infine, la valenza probatoria di quanto risultante dai tabulati del traffico telefonico e dai dati inerenti alle celle agganciate dall'utenza in uso al La.Me., anche per l'addotta genericità dei dati offerti da tale strumento cognitivo circa la posizione dell'apparecchio inerente all'utenza con numero finale 782, che non avrebbe mai agganciato celle esattamente corrispondenti o immediatamente prossime all'abitazione della vittima.

4.3.2. Con il secondo, lamenta, in subordine, violazione degli artt. 62-bise 133 cod. pen. e vizio della motivazione: sarebbe stata indebitamente valorizzata, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata resipiscenza del ricorrente, in contrasto con il diritto di difesa, e sarebbe, inoltre, lacunosa la motivazione inerente alla determinazione della pena, soprattutto per quanto riguarda l'aumento operato a titolo di continuazione per la rapina tentata.

5. Con ordinanza n. 23353 del 22/05/2025, la Prima sezione penale,

assegnataria del procedimento, ha rilevato che i ricorsi (in particolare, il primo motivo del ricorso del Procuratore generale distrettuale ed, in via consequenziale, il primo motivo di quello dell'imputato Ma.Em.) ponevano una questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, quanto all'applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale con riferimento al delitto di omicidio, nel caso in cui esso concorra con quello di rapina impropria, tentata o consumata, e ne ha rimesso, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la decisione alle Sezioni Unite.

6. Con decreto del 10 luglio 2025, la Prima Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione, con la partecipazione delle parti, l'udienza pubblica del 27 novembre 2025.

7. Il Procuratore generale in sede in data 11 novembre 2025 ha depositato una memoria.

In riferimento alla questione controversa, dopo la dettagliata disamina degli orientamenti in contrasto, ha osservato che quello sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, che afferma la compatibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. nel concorso fra rapina impropria e omicidio volontario, non può essere letto in senso meramente meccanicistico. Proprio perché individua i confini della violenza esercitata per la configurazione del reato di rapina impropria rispetto a quella ulteriore (la sola idonea a realizzare il delitto contro la persona), questa circostanza aggravante evidenzia la maggior riprovevolezza etica e la più alta pericolosità sociale di chi agisca in rapporto finalistico con l'ulteriore reato di rapina impropria; per tale ragione, sollecita l'adesione alla tesi secondo cui la predetta circostanza aggravante, essendo esterna al reato, non è assimilabile al rapporto, tutto interno alla fattispecie (in questo caso) di rapina, tra gli elementi costitutivi della stessa con riferimento alla violenza adoperata immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità, evidenziando che ciò non comporta alcuna duplicazione sanzionatoria.

Sarebbe inapplicabile il principio di specialità, giacché esso viene in rilievo soltanto in presenza di un rapporto di continenza tra le fattispecie previste dalle norme concorrenti, con verifica da effettuarsi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate: pertanto, la differenza dell'elemento materiale che consente di configurare il concorso dei reati in esame determina anche quel quid pluris di elemento finalistico che non può essere contenuto nel reato-fine e che risulta, invece, idoneo a collegare il reato-mezzo al reato-fine.

L'applicazione del principio di specialità al caso in esame, secondo la declinazione adottata dall'orientamento contrastato, comporterebbe un effetto definito "anomalo", poiché si determinerebbe l'assorbimento dell'elemento accidentale del reato di omicidio, tale da comportare conseguenze sanzionatorie più severe, da parte di un altro elemento della fattispecie di rapina, sanzionata con minore gravità, in contrasto con il principio generale secondo cui il principio di specialità comporta l'applicazione della disciplina più grave.

Quanto alle residue censure, si deduce l'infondatezza del secondo motivo del ricorso del Procuratore generale distrettuale, l'infondatezza del primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Ma.Em. e l'inammissibilità degli altri cinque motivi proposti dal medesimo ricorso, nonché l'infondatezza dei motivi del ricorso presentato nell'interesse del La.Me.

8. All'odierna udienza pubblica le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite per risolvere la seguente questione di diritto:

"Se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.".

1.1. La medesima questione si pone anche con riguardo ai delitti di rapina impropria, tentata o consumata, e lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 585, primo comma, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.

2. È necessario esaminare, prima della questione controversa, il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso dell'imputato Ma.Em., il cui accoglimento determinerebbe l'annullamento della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio volontario, il che renderebbe irrilevante l'esame della questione controversa.

2.1. I predetti motivi sono, peraltro, in parte privi della necessaria specificità ed in parte manifestamente infondati.

2.2. Il secondo motivo, inerente all'omesso deposito della consulenza medico-legale disposta dal Pubblico ministero (espletata dal dott. Ro.Te.), pur se la sua acquisizione era stata disposta dalla Corte di assise, con il consenso delle parti, all'udienza del 28 novembre 2023, non considera che la consulenza è stata poi depositata nel giudizio di appello dal Pubblico ministero, e che la Corte di assise di appello ha tenuto conto del suo contenuto per decidere le questioni di merito devolute con i motivi di gravame, integrando sul punto la motivazione della sentenza di primo grado.

Invero, secondo un principio di diritto consolidato (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01), ribadito anche dalla giurisprudenza più recente (Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200 - 01), che merita condivisione, "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante", costituendo vizio deducibile, se riferito alla sentenza di appello, unicamente in sede di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo: l'acquisizione dell'atto e la sua conseguente valutazione ad opera dei giudici di appello hanno reso irrilevante l'addotta carenza assoluta di motivazione sul punto della sentenza di primo grado, poiché il giudice di appello, avendo piena cognizione in ordine alla valutazione del fatto, ha il potere-dovere di rendere la motivazione mancante; d'altro canto, l'avvenuta integrazione della motivazione della sentenza di primo grado da parte dei giudici di appello, che, acquisito l'atto, lo hanno valutato nel merito, completando la base giustificativa dell'assetto decisorio anche sulla base del contenuto di esso, esclude la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio in danno dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo si contesta, per più aspetti, la valenza indiziaria attribuita dai giudici del merito alle risultanze dell'analisi dei dati del traffico telefonico riferibile all'imputato.

Il motivo è privo della necessaria specificità, riproponendo censure legittimamente disattese dalla Corte di assise di appello, senza confrontarsi utilmente con le relative argomentazioni.

Secondo la Corte distrettuale, la lettura dei predetti dati è stata effettuata ricollegando tutti gli elementi acquisiti e valorizzando, in primo luogo, la circostanza, ritenuta estremamente significativa, che l'utenza in uso al Ma.Em. aveva agganciato per tredici giorni consecutivi celle compatibili con l'abitazione

dei Ro.Mo., mentre, dal giorno successivo ai fatti, questa sequenza si era interrotta; nella stessa giornata del 9 giugno, il (Omissis) aveva sostituito il telefono cellulare usato fino a quel momento.

2.3.1. I giudici di appello hanno verificato la compiutezza e la coerenza dell'iter che aveva condotto il consulente tecnico del Pubblico ministero a concludere che la positiva rilevazione della serie di eventi telefonici desunti dai dati telefonici censiti, con la conseguente attività di "triangolazione" della loro progressiva individuazione, confermava la ricostruzione dei movimenti del Ma.Em. già effettuata dall'operante (Omissis): ogni margine di incertezza relativo alla rilevanza della singola cella agganciata è risultato, in definitiva, eliminato dalla considerazione dinamica della complessiva serie di eventi telefonici, fra loro correlati.

In particolare, in risposta alla censura inerente alla mancanza di completezza nell'acquisizione dei dati del traffico telefonico, la Corte distrettuale ha evidenziato lo scarso rilievo della consegna incompleta (imputabile ad un solo gestore) delle mappe di copertura o dell'inesattezza di alcune celle telefoniche: invero, riguardando l'incompletezza della consegna solo la notte tra lunedì 7 giugno e martedì 8 giugno 2021 (non quella relativa al periodo di tempo intercorso tra l'8 ed il 9 giugno 2021), l'affidabilità della ricostruzione della serie di eventi verificatisi non ne aveva risentito, e ciò anche grazie alla rilevazione delle ulteriori celle pure agganciate dall'utenza dell'imputato (partitamente analizzate dal consulente), per le quali si era riscontrata la mappa di copertura.

La decisione impugnata ha anche attribuito argomentata rilevanza agli ulteriori dati, inerenti all'avvenuto spegnimento del telefono cellulare nella fascia oraria coincidente con l'ingresso in casa dei Ro.Mo. e con l'omicidio (ore 01:31 -ore 05:34 del 9 giugno 2021), senza trascurare le obiezioni della difesa circa il fatto che il telefono dell'imputato, quella notte, era risultato spento già dalle ore 23:33 alla ore 01:31, superate in con siderazione del fatto che lo spegnimento, pur se anticipato, si era verificato sempre nella notte dei fatti, sicché esso aveva conservato intatta la valenza indiziaria riconosciutagli, evidenziando che il Ma.Em. era, in quelle ore, impegnato in attività che intendeva svolgere al riparo da altrui interferenze o rischi di localizzazione.

Assolutamente priva di fondamento è risultata la critica al ragionamento dei giudici di secondo grado nella parte in cui essi hanno nuovamente analizzato la testimonianza dell'operante (Omissis) facendo riferimento all'utenza 782: invero, quel richiamo era stato operato per evidenziare che l'argomento, svolto dalla difesa del Ma.Em., dell'aggancio in tempo appena susseguente a celle diverse e distanti, era stato trattato dal teste (Omissis) con riguardo all'utenza 782 (anche dai giudici di appello consapevolmente riferita al La.Me.), ed era stato poi seguito da un ampio e persuasivo richiamo della tesi sostenuta dal consulente Porta, per giungere alla conclusione che, al momento della riaccensione del cellulare, era stata rilevata la cella effettivamente agganciata dall'utente, associata nel tabulato all'evento registrato all'atto dello spegnimento.

I giudici di appello hanno, in ogni caso, puntualizzato, con espresso riguardo alla posizione del Ma.Em. che la cella agganciata dalla sua utenza alle ore 05:34:47 del 9 giugno, al momento della riaccensione del telefono cellulare, era risultata esattamente quella di (Omissis), Via (Omissis). ininterrottamente mantenuta fino alle ore 05:48:03, con la registrazione di nove eventi, per poi spostarsi verso R., in direzione T.; ciononostante, essi hanno esaminato le ulteriori cause, diverse dallo spegnimento, per le quali un telefono cellulare poteva non generare traffico, indicate dal medesimo (Omissis), richiamando le notazioni di quest'ultimo in merito al costante collegamento del cellulare con la rete, escluso solo dallo spegnimento o dall'attivazione del traffico WI-FI, in coincidenza con la presenza, nel luogo, del corrispondente sistema, eventualità congruamente esclusa in fatto nel caso di specie.

Infine, le obiezioni difensive riguardanti i meccanismi che presiedono alle dinamiche di aggancio delle celle telefoniche quando un apparecchio è nuovamente acceso sono state chiaramente confutate dai giudici di appello, i quali hanno rimarcato la natura congetturale della tesi alternativa prospettata dalla difesa (peraltro smentita anche dal contenuto dei messaggi intercorsi tra il Ma.Em. e lo Bu.Sn.).

2.3.2. Non sussiste, inoltre, il dedotto travisamento delle prove valorizzate.

Sia la testimonianza dell'operante (Omissis) che le dichiarazioni del consulente tecnico (Omissis)(e la sua relazione) sono state esaminate in modo articolato e, poi, correttamente valorizzate nelle due conformi sentenze di merito.

D'altro canto, la difesa non ha speso alcuna specifica argomentazione per prospettare e dimostrare la decisività degli addotti travisamenti, il che costituisce concorrente ragione di aspecificità della doglianza; invero, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01), il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece:

a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

2.4. Il quarto motivo deduce vizi di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone Bu.Sn.

Il motivo è privo della necessaria specificità nella parte in cui ripropone censure legittimamente disattese dalla Corte di assise di appello ed è, nel resto, manifestamente infondato.

La Corte, nel confermare motivatamente la valutazione di attendibilità intrinseca della predetta testimonianza ed escludere che la stessa fosse mossa da intenti calunniatori, neppure documentati dalla difesa, ha evidenziato che, in realtà, la difesa ha tentato di atomizzare le singole parti delle dichiarazioni rese dal teste, omettendo di considerare che le stesse erano estrinsecamente riscontrate da numerosi elementi, tra i quali:

- il contenuto univoco dei messaggi inviati, fin dalla prime ore del 9 giugno, dal Ma.Em. allo Bu.Sn. e dei colloqui fra lo Bu.Sn. e i genitori, intercettati quando il teste era in carcere;

- la dichiarazioni della teste Al.Dr., in merito alla quale è stata evidenziata l'insussistenza di elementi idonei a far sospettare che quanto dalla stessa riferito costituisse frutto del fraintendimento di quanto confidatole dal La.Me.. poiché la sostanza dell'informazione resa corrispondeva a quanto lo Bu.Sn. aveva affermato aver appreso direttamente dal Ma.Em. ; non è stata ritenuta fondata l'obiezione difensiva secondo cui la valutazione di attendibilità del narrato della Al.Dr. sarebbe stata effettuata dai giudici di appello in riferimento solo alla posizione del La.Me., non anche a quella del Ma.Em., poiché, pur essendo stata la valutazione della Corte svolta nel corso della disamina della posizione dell'imputato La.Me., le implicazioni che ne sono state tratte incidevano necessariamente sulla inscindibilmente collegata posizione del Ma.Em.. Peraltro, la Corte distrettuale ha valorizzato anche l'estrema precisione mostrata dalla teste nell'individuare, pur nel suo racconto de relato, il predetto imputato come il soggetto che aveva esploso il colpo di pistola che aveva ucciso il Ro.Mo., dopo averlo riconosciuto in fotografia come "il ragazzo che mi ha mantenuto in casa".

Non era, infine, risultato dimostrato che il Ma.Em. fosse rimasto, la notte dei fatti, nell'immobile sito in Torino alla via (Omissis), a dormire nel garage.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta che il consulente medico legale non aveva affermato che il Ro.Mo. sarebbe stato colpito quando era a terra: la relativa affermazione, contenuta nella sentenza impugnata e risultata decisiva al fine della dimostrazione della volontarietà della condotta omicidiaria ascritta all'imputato, costituirebbe frutto di un evidente travisamento.

Il motivo è in parte privo della necessaria specificità ed in parte manifestamente infondato.

Invero, pur dovendo convenirsi con il ricorrente in ordine al fatto che consulente tecnico del Pubblico ministero non aveva affermato che il Ro.Mo., al momento dello sparo, si trovasse in terra, deve rilevarsi che la Corte di assise di appello non ha ascritto al predetto consulente tale affermazione, avendo, al contrario, desunto le posizioni dell'agente e della vittima valutando in connessione logica e sinergicamente gli elementi fattuali accertati.

In particolare, è stato correttamente evidenziato che il corrispondente motivo di appello era stato proposto in un momento nel quale la relazione del consulente medico-legale del Pubblico ministero non era stata ancora materialmente acquisita; pronunciando dopo la sua acquisizione, i giudici di secondo grado, dopo averne esaminato il contenuto, hanno incensurabilmente ritenuto che la causa della morte del Ro.Mo. andava individuata in un massivo emoperitoneo cagionato dalla lesione dell'arteria femorale destra, a sua volta determinata dal proiettile calibro 22 esploso da una distanza di circa quaranta centimetri, e comunque non a contatto o in stretta prossimità con la vittima, che aveva attinto quest'ultima in sede inguinale destra, con tramite dall'avanti all'indietro e dall'alto verso il basso (cfr. f. 70 della sentenza impugnata). Per escludere l'ipotesi che il colpo fosse partito accidentalmente nel corso della colluttazione, sono stati poi legittimamente valorizzati il fatto che i corpi della vittima e dell'aggressore non fossero a stretto contatto o in prossimità, unitamente alla considerazione che il colpo era diretto dall'alto verso il basso: ciò, tenuto conto della notevole statura del Ro.Mo., ha legittimato la conclusione (non manifestamente illogica o contraddittoria, né viziata da travisamento) che il colpo di pistola risultato letale fosse stato esploso da un soggetto che, quando la vittima era già in terra, si trovava in posizione eretta, il che eliminava ogni dubbio in ordine al fatto che l'agente avesse esploso volutamente il colpo per uccidere.

Né può fondatamente dirsi che siano stati immotivatamente sottovalutati i segni di colluttazione rilevati sul cadavere: l'argomento difensivo è stato esaminato e confutato con il rilievo che i segni rilevati erano compatibili con la condotta esitata nello sparo, ricostruita sulla scorta delle argomentazioni appena riepilogate.

Il travisamento e le omissioni dedotte sono, quindi insussistenti: di qui la manifesta infondatezza del motivo, che, nel resto, non confrontandosi esaurientemente con il complesso delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, risulta privo della necessaria specificità.

3. Può ora essere esaminata la questione controversa, in ordine alla quale, come illustrato in modo esauriente dall'ordinanza di rimessione, si sono formati due orientamenti.

4. L'orientamento che appare numericamente prevalente ritiene, in riferimento al delitto di omicidio volontario, la configurabilità della circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale, ex artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., con il delitto di rapina impropria ex art. 628, secondo comma cod. pen., consumata o tentata, quando la violenza che integra quest'ultima abbia cagionato la morte della persona offesa, dovendo escludersi la configurabilità di un concorso apparente di norme in ipotesi da risolvere applicando il criterio di specialità posto dall'art. 15 cod. pen.

4.1. Si è, in proposito, affermato che, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell'impossessamento, abbia cagionato la morte della persona offesa, la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., contestata in relazione al reato di omicidio, non può ritenersi assorbita nel reato di rapina, non sussistendo incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e la predetta aggravante quante volte la violenza esercitata dall'agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare la rapina (Sez. 1, n. 18116 del 21/03/2017, Sechi, Rv. 270703 - 01).

Secondo questo orientamento, il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurirebbe la sua funzione nell'ambito di tale fattispecie, contenendo l'estensione della rilevanza penale dell'esercizio della violenza, mentre la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. svolgerebbe la funzione di collegare le due autonome fattispecie di reato, tra di loro non sovrapponibili, di rapina impropria ed omicidio. Tale conclusione sarebbe ineludibile, atteso che oggetto del dolo specifico della rapina impropria non è la violenza in quanto tale, ma solo quella strumentale alla commissione del reato; qualora, invece, l'azione violenta ecceda, per livello massimo di intensità, il limite necessario ad integrare la rapina impropria, la condotta criminosa genera conseguenze ulteriori, non contenibili nella fattispecie della rapina impropria, ed autonomamente rilevati per la legge penale: "in altri termini, mentre la modalità violenta della condotta rapinosa non spiega autonoma rilevanza processuale quando non supera la soglia di intensità indispensabile a concretizzare tale azione criminosa, laddove trasmoda nell'omicidio e concretizza una figura di reato coesistente con quella della rapina impropria..., determina un'autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti, in alcun modo assimilabile al rapporto esistente tra gli elementi costitutivi della fattispecie della rapina" (Sez. 1, n. 18116 del 21/03/2017, Sechi, cit.)

L'affermazione che, quando la rapina impropria (consumata o tentata) per un verso, e l'omicidio (consumato o tentato) per l'altro, risultano collegati dal nesso teleologico o consequenziale, essendo stato perpetrato il delitto contro la persona "per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato", la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. non produce una duplicazione suscettibile di generare un fenomeno di concorso apparente di norme coesistenti, regolato dall'art. 15 cod. pen., in quanto il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione all'interno di tale fattispecie, mentre il nesso consequenziale opera al di fuori di essa, poiché aggrava il reato contro la persona a causa del suo collegamento funzionale con il delitto contro il patrimonio, è stata condivisa, tra le altre, da Sez. 1, n. 46869 del 25/05/2022, Ursan, Rv. 284038 - 01; Sez. 1, n. 13012 del 18/12/2019, dep. 2020, El Makni, non mass.; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019, Ruszo, Rv. 276333 - 01.

Nel solco del medesimo orientamento, merita menzione Sez. 1, n. 21411 del 27/03/2019, Vescovi, non mass., riguardante una fattispecie peculiare (il concorso di reati si era verificato tra una rapina impropria ed un omicidio preterintenzionale), in relazione alla quale si è, peraltro, ribadito che l'esistenza del corrispondente nesso tra reato-fine e reato-mezzo impone di ritenere applicabile la corrispondente circostanza aggravante, non emergendo alcuna duplicazione della "valutazione della finalità di conseguire il profitto del reato o la sua impunità attraverso la violenza, trasmodata nell'omicidio preterintenzionale, integrante sia l'elemento psicologico del delitto di rapina impropria sia il contenuto dell'aggravante teleologica", poiché la funzione della circostanza aggravante de qua consiste nel collegare "due autonome fattispecie, tra loro non sovrapponibili, rappresentate dalla rapina impropria e dall'omicidio preterintenzionale".

4.2. Come anticipato sub par. 1.1., la medesima questione si è posta anche con riguardo al rapporto fra il delitto di rapina impropria, tentata o consumata, e quello di lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 585, primo comma, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.

4.2.1. Una disamina particolarmente approfondita e puntuale di essa si rinviene in Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124 - 01, per la quale, qualora si determini la compresenza delle due fattispecie di reato, risulta evidente che il delitto di lesioni risulta strumentale alla commissione del delitto di rapina impropria, e ciò determina la rilevanza della citata circostanza aggravante, non potendo prospettarsi la duplicazione della valutazione del fatto che la violenza posta in essere sarebbe animata dal fine dì conseguire, da un lato, il risultato del reato, dall'altro, l'impunità, ed integrerebbe, ad un tempo, l'elemento psicologico del delitto di rapina impropria e dell'aggravante teleologica, in quanto "oggetto del dolo specifico della rapina impropria è la violenza non purché sia, ma nei limiti di efficienza delle percosse; qualora l'azione trasmodi quel livello legale massimo di intensità (segnalato dall'assorbimento del reato di percosse a fronte della persistenza del reato di lesioni) genera conseguenze ulteriori, non contenibili nella fattispecie "rapina impropria", e perciò in tesi autonomamente rilevanti per la legge penale".

La decisione precisa che "l'intenzione rilevante nella prima figura (rapina impropria) non può essere assimilata alla ragione per cui insieme al primo reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività". Per tale ragione, si conclude che la modalità violenta della condotta non spiega autonoma rilevanza quando non supera la soglia delle percosse; tuttavia, quando essa trasmoda nelle lesioni personali, e concretizza, pertanto, una figura di reato autonoma e coesistente con quella della rapina impropria, si determina, con la sussistenza del secondo reato, l'autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti, che non può in alcun modo essere assimilato al collegamento tra gli elementi della fattispecie "rapina impropria" che ne integrano il dolo specifico.

Per la citata decisione, inoltre, il fatto che tali elementi giuridici integrino qualificazioni desunte da una unica condotta materiale non può ritenersi determinare una duplicazione di valutazione dello stesso fatto: "A questa conclusione osta un limite sistematico, evidenziato nella regola sull'assorbimento della violenza nella più ampia fattispecie della rapina impropria con assorbimento del delitto di percosse da un lato, e sulla opposta regola nel caso di lesioni dall'altro: la considerazione di insieme delle due regole evidenzia infatti come lo stesso fatto possa determinare l'autonomo apprezzamento di più figure di reato; a tal punto, nulla si oppone a che si consideri anche il nesso teleologico tra tali autonomi reati. In altre parole, è dalla sussistenza del reato-mezzo e del reato-fine per come integrati dall'unico fatto materiale che deve trarsi la logica conseguenza derivante da quel rapporto quando sussunta in una specifica norma di legge: come l'art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. Come la coesistenza dei due reati non si pone in contrasto con l'art. 15 cod. pen., allo stesso modo non può ritenersi tale contrasto quando i due reati sono apprezzati nell'oggettivo rapporto finalistico che li connette".

In seguito, Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01, nell'aderire all'orientamento, ha osservato che, per ritenere integrata la violenza richiesta dall'art. 628, secondo comma, cod. pen., la condotta deve essersi concretata nelle percosse di cui all'art. 581 cod. pen., il cui secondo comma stabilisce che la norma incriminatrice prevista dal primo comma non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato; quando, al contrario, la violenza esercitata dall'agente presenti un quid pluris rispetto alle percosse, avendo cagionato alla persona offesa una malattia nel corpo o nella mente, si configura, accanto al delitto di rapina impropria, l'ipotesi di delitto di cui all'art. 582 cod. pen.

In adesione a tale orientamento, dopo aver ribadito che i delitti di rapina e lesioni personali sono legati da un nesso teleologico o consequenziale quando il secondo sia realizzato per portare a compimento od occultare il primo, o per conseguire o assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di esso oppure l'impunità in ordine ad esso (non essendo di ostacolo alla configurazione di tale nesso la considerazione che si realizzerebbe una duplicazione di valutazione della sussistenza del fine di conseguire il risultato del reato o l'impunità, integrando tale fine sia l'elemento psicologico del delitto di rapina impropria che quello della predetta aggravante), si è osservato che il dolo specifico del delitto di rapina esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie e consiste nello scopo di assicurare per sé o per altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità mediante la realizzazione di una violenza circoscritta alle percosse, mentre la circostanza aggravante del nesso teleologico o consequenziale lega due autonome fattispecie di reato, non sovrapponibili: commesso il delitto di rapina impropria, se la violenza trasmoda nelle lesioni personali, si configurano due fattispecie di reato, eventualmente legate dall'aggravante teleologica secondo lo schema del mezzo e del fine, sicché l'intenzione rilevante ai fini della configurazione della rapina impropria non può essere sovrapposta alla ragione per la quale, commesso un reato, se ne realizzi un altro (in tal senso, con espressioni analoghe o, comunque, non dissimili fra loro, Sez. 2, n. 27040 del 17/06/2025, M., Rv. 288496 - 03; Sez. 2, n. 10965 del 08/01/2025, Quirini, non mass.; Sez. 2, n. 37048 del 15/09/2022, Sunday, Rv. 283789 - 01).

4.3. Nell'ambito dell'orientamento, vanno segnalate decisioni emesse, anche in epoca meno recente, con riferimento al concorso di condotte antigiuridiche che si determina quando la violenza sia stata esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l'impunità, nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporglisi mentre compie un atto di ufficio, oppure di costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione, ed abbia ecceduto le percosse, cagionandogli lesioni personali.

È stato, ad esempio, configurato il concorso tra rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, quest'ultime aggravate dalla connessione teleologica, ritenendosi privo di rilievo il fatto che reato-mezzo e reato-fine fossero integrati dalla stessa condotta materiale (Sez. 2, n. 26435 del 31/05/2005, Infurna, Rv. 232004 - 01); si è poi osservato che la resistenza a pubblico ufficiale assorbe solo quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, ma non gli atti che, esorbitando da tali limiti, cagionino lesioni personali in danno dell'interessato, sicché le lesioni personali volontarie concorrerebbero con la resistenza a pubblico ufficiale e, se l'atto di violenza, con cui l'agente abbia consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a sé stesso, ma è stato posto in essere per resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto dell'aggravante della connessione teleologica ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240880 - 01; conforme, più recentemente, Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285846 - 02).

Successivamente, Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014, Bontempo, Rv. 260321 - 01 ha ritenuto che, quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione, integrante il reato di cui all'art. 336 cod. pen., ecceda il fatto di percosse e volontariamente provochi lesioni personali in danno dell'interessato, sussiste il concorso tra la violenza o minaccia a pubblico ufficiale e le lesioni, queste ultime aggravate della connessione teleologica, non rilevando il fatto che reato-mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale; da ultimo, Sez. 2, n. 14376 del 06/02/2025, Cicinelli, Rv. 287822 -01 ha ribadito che il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti del pubblico ufficiale, onde opporglisi nel mentre compie un atto dell'ufficio, ecceda la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell'azione predatoria, configurandosi altresì, con riguardo al delitto contro la pubblica amministrazione, l'aggravante della connessione teleologica, atteso che non assume rilievo la circostanza che il delitto-fine e il delitto-mezzo siano integrati dalla stessa condotta materiale.

5. L'orientamento contrario, emerso - in assoluta prevalenza - con riferimento ai rapporti tra rapina impropria, tentata o consumata, ed omicidio volontario, tentato o consumato, ed in origine espresso da Sez. 1, n. 10708 del 18/05/1982, Rv. 156078 - 01, risulta compiutamente enunciato da Sez. 1, n. 12359 del 01/06/1990, Rv. 185315 - 01 e Sez. 1, n. 5189 del 18/03/1996, Rv. 204666 - 01, per le quali, "in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 15 cod. pen. e del principio per cui lo stesso fatto non può essere valutato a carico del medesimo soggetto più volte, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità, è elemento costitutivo della rapina impropria, di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato e pertanto, non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576, primo comma, n. 1, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.".

Ferma la configurabilità del concorso formale di reati - essendo evidente che l'omicidio tentato o consumato non è assorbito dalla rapina impropria, e viceversa -, il principio di specialità imporrebbe di ritenere assorbita nel delitto di rapina impropria la circostanza del nesso consequenziale che aggrava il delitto contro la persona, in quanto la volontà dell'agente di assicurarsi il bene sottratto o di garantirsi l'impunità usando violenza rientrerebbe, di per sé, quale elemento costitutivo, nella struttura del delitto di rapina impropria: le due disposizioni coinciderebbero sia quanto alle modalità commissive, sia quanto al finalismo della condotta, e detta coincidenza andrebbe necessariamente valorizzata, posta la natura soggettiva dell'aggravante, che, se applicata, duplicherebbe l'effetto sanzionatorio già compreso nella rapina impropria, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Sussisterebbe, quindi, un rapporto di genere a specie tra la fattispecie circostanziale e l'art. 628, secondo comma, cod. pen., in virtù del quale quest'ultima incorporerebbe l'elemento intenzionale in cui si sostanzia l'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., poiché la finalità di assicurarsi il provento criminoso o l'impunità si esaurisce nel dolo specifico che integra la rapina impropria.

Nel medesimo senso si sono pronunciate Sez. 1, n. 42371 del 16/11/2006, Timis, Rv. 235570 - 01 e Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio, Rv. 271593 -01, che hanno ribadito l'operatività, in termini di inapplicabilità per assorbimento dello stesso fatto, del principio di specialità, pervenendo all'affermazione che, una volta accertata la volontà del soggetto (di assicurarsi l'impunità con violenza sulla persona), così da assumerla come elemento costitutivo della rapina impropria, tale volontà non potrebbe essere nuovamente valutata nella previsione sanzionatoria per il delitto di violenza contestualmente commesso.

Più recentemente, l'orientamento è stato ribadito da Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022, Scancarello, Rv. 283507 - 01 (in fattispecie di rapina impropria in abitazione sfociata nell'omicidio, perpetrato al fine di garantirsi l'impunità) e Sez. 1, n. 37070 del 04/04/2023, Magno, Rv. 285247 - 01 (in fattispecie di tentata rapina impropria, commessa mediante attacco con esplosivo al sistema bancomat di un istituto bancario, e tentato omicidio, aggravato dal nesso

consequenziale).

Le citate decisioni hanno concordemente ritenuto che, in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza, tra le fattispecie, sia quanto alla modalità commissiva dell'uso della violenza che quanto all'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.

La prima ha evidenziato che "l'aggravante del nesso finalistico tra omicidio e rapina va mantenuta in ipotesi di rapina "propria", commessa immediatamente dopo l'omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come reato-mezzo e viene commesso "per eseguire" la rapina ad esso posteriore. In simile evenienza, l'unico profilo di potenziale "assorbimento" riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente), ma ciò che rileva ai fini dell'aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l'aver previamente deliberato l'omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell'aggravante"; ben diverso sarebbe il caso dell'omicidio (consumato o tentato) commesso "immediatamente dopo" l'impossessamento (rapina impropria) ed al fine di assicurarsi l'impunità: "in detta seconda ipotesi, ad essere in parte coincidenti (tra il reato concorrente e l'aggravante dell'omicidio) non sono solo le modalità commissive (la violenza) ma soprattutto il finalismo dell'azione (violenza per assicurarsi l'impunità), aspetto che finisce con essere incriminato - illegittimamente - due volte, la prima quale elemento costitutivo della rapina impropria, la seconda come elemento che caratterizza l'aggravante del delitto di omicidio".

Ferma restando la configurabilità di entrambi i delitti, non potrebbe quindi ritenersi configurabile, quanto all'omicidio, l'aggravante finalistica, poiché detto elemento sarebbe già ricompreso nella struttura del reato di rapina; andrebbe, pertanto, preferita "l'interpretazione che valorizza la coincidenza - tra le due disposizioni in rilievo - tanto della modalità commissiva (uso di violenza) che soprattutto del finalismo (assicurarsi l'impunità), posta la natura soggettiva dell'aggravante, che andrebbe, ove applicata, a duplicare un effetto sanzionatorio - già compreso nel delitto di rapina impropria - in modo non consentito (con bis in idem sostanziale)".

Si è, infine, osservato che il parametro della "esorbitanza della violenza" introdurrebbe un requisito non previsto dall'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che aggrava l'omicidio se quest'ultimo sia finalizzato alla commissione di altro delitto, e che tale nesso, nel caso in esame, assume rilievo già quale "elemento costitutivo di un diverso e autonomo reato contestualmente commesso".

6. Il Collegio ritiene che meriti condivisione l'orientamento maggioritario.

7. Come, anche di recente, evidenziato dalle Sezioni Unite (n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02), il reato di rapina, previsto e punito dall'art. 628 cod. pen., "ancorché incluso nel titolo XIII del secondo libro del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio, ha in genere natura plurioffensiva, in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesa aggredita per la realizzazione del profitto" (conforme, in precedenza, Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01, in motivazione).

7.1. Sotto la comune denominazione di rapina, l'art. 628 cod. pen. disciplina due ipotesi, distinte non solo dalla diversa successione delle condotte che integrano il delitto, ma anche dalla differente direzione finalistica del comportamento violento o minaccioso (in argomento, cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, cit.).

Nella fattispecie descritta dal primo comma, la c.d. "rapina propria", la violenza o la minaccia vengono utilizzate dall'agente per sottrarre il bene al detentore ed impossessarsene, sicché esse rappresentano il mezzo, precedente o concomitante rispetto alla spoliazione, utilizzato per perseguire l'offesa al patrimonio: si configura, pertanto, un rapporto di strumentalità tra violenza o minaccia, da un lato, e sottrazione, dall'altro.

Nella fattispecie descritta dal secondo comma, la c.d. "rapina impropria", la sequenza fra la violenza o minaccia, da un lato, e la sottrazione, dall'altro, risulta invertita dal punto di vista cronologico, ed il nesso che deve intercorrere tra le une e l'altra è caratterizzato dal requisito dell'immediatezza, peraltro ordinariamente interpretato (non nel senso che debba mancare un intervallo di tempo tra l'una e l'altra, bensì) nel senso che non occorre la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l'uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà della condotta volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 - 02;.

7.1.1. La rapina propria si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pure se il soggetto agente sia immediatamente costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento

dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, n. 33725 del 24/06/2025, Mugnaini, Rv. 288672 - 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01).

Per la rapina impropria, ai fini della consumazione è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, o l'impunità, mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01).

Questo disallineamento (come evidenziato anche da Corte cost., sent. n. 190 del 2020) deriva dalla formulazione letterale dell'art. 628 cod. pen., che opera la distinzione tra "sottrazione" ed "impossessamento", includendo nel primo comma entrambi i fattori come elementi costitutivi della materialità del reato ed, al contrario, indicando, nel secondo comma, l'impossessamento quale obiettivo rilevante per l'integrazione dell'elemento psicologico, da assicurare mediante la condotta violenta (o minacciosa) posta in essere immediatamente dopo la sottrazione.

7.1.2. Ne consegue, quanto all'elemento soggettivo, che la rapina propria è integrata dal dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore, accompagnato dal dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di adoperare, al predetto fine, la violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, che può essere anche concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia preesistano rispetto al primo atto della condotta (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227 - 01).

Nella rapina impropria, come appena osservato, l'impossessamento non costituisce evento del reato, ma elemento che rientra nel fuoco del dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01).

7.1.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 84 cod. pen., la rapina, in entrambe le sue connotazioni, è un reato complesso, risultante dalla "commistione del reato di furto con il corrispondente reato relativo al tipo di violenza di volta in volta esercitata (percosse, minacce)" (Sez. U, n. 34592 del 19/04/2012, Reina, cit.).

7.1.4. La giurisprudenza costituzionale (sent. n. 190 del 2020) ha ritenuto la non manifesta irragionevolezza dell'equiparazione sanzionatoria che connota le due indicate forme del delitto di rapina.

Si è, in particolare, evidenziato che anche la rapina impropria è caratterizzata dal ricorso ad una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto di tempo e di luogo di una aggressione patrimoniale, e che essa non si distingue necessariamente dalla rapina propria quanto alla capacità criminale del soggetto agente, poiché in entrambi i casi le condotte criminose sono consapevoli e volontarie ed hanno luogo nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale; inoltre, in entrambi i casi possono rilevarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto.

7.1.5. L'ordinamento, rispetto alla struttura del reato complesso in esame, stabilisce, peraltro, che, fino a quando il delitto-componente che aggredisce la libertà morale o la persona (che può variamente atteggiarsi rispetto all'aggressione contro il patrimonio, intervenendo contestualmente ad essa o comunque nel medesimo contesto spazio-temporale) si arresta allo stadio della minaccia, della violenza privata o delle percosse, è configurabile unicamente il delitto di rapina, poiché i singoli illeciti che la compongono rimangono in essa assorbiti, perdendo la loro individualità; tale effetto di assorbimento, con riferimento ai delitti contro la persona, non può, al contrario, verificarsi nei casi in cui la condotta ecceda la soglia di tipicità desumibile dal testo dell'art. 628 cod. pen. (che, per indicare ciò che fa trasmodare un furto in una rapina, evoca le condotte di "minaccia" o "violenza").

In tal senso, depone con chiarezza quanto disposto dall'art. 581, secondo comma, cod. pen., per il quale il delitto di percosse non è configurabile quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

7.1.6. Può aggiungersi, a conclusione di questa breve disamina, che nessuno degli orientamenti in contrasto dubita che sia configurabile il concorso materiale tra il delitto di rapina (propria od impropria) ed il delitto contro la persona integrato dalla condotta violenta eccedente il reato di percosse (lesioni personali, omicidio).

8. La circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. aggrava il reato nei casi in cui esso sia stato commesso "per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato".

Tale circostanza, quando viene in rilievo come circostanza aggravante comune, comporta l'inasprimento della pena-base nella misura ordinaria indicata dall'art. 64, primo comma, cod. pen., ovvero fino ad un terzo.

In riferimento a taluni reati, peraltro, il legislatore ha ricollegato ad essa effetti di maggiore portata, e non soltanto sotto il profilo sanzionatorio: ad esempio, proprio con riferimento al caso in esame, la circostanza è richiamata dall'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen. e comporta che all'autore dell'omicidio volontario così aggravato sia comminata la pena dell'ergastolo, nonché, conseguentemente, ai sensi dell'art. 438, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a, legge 12 aprile 2019, n. 33), l'impossibilità di procedere con giudizio abbreviato; essa è, inoltre, richiamata dall'art. 585, primo comma, cod. pen. (attraverso il rinvio all'art. 576 cod. pen.), e comporta che all'autore delle lesioni volontarie così aggravate sia comminato un aumento di pena da un terzo alla metà, nonché, ai sensi dell'art. 582, secondo comma, cod. pen., la procedibilità di ufficio, in ogni caso, del reato.

Trattasi di circostanza aggravante di natura soggettiva (Sez. 5, n. 11497 del 26/09/2000, Carbone, Rv. 217977 - 01) che, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., può comunicarsi al concorrente nel reato qualora i motivi a delinquere dell'autore della condotta rientrino nella rappresentazione e volizione, anche sotto il profilo del dolo eventuale, del concorrente medesimo (Sez. 1, n. 20756 del 02/02/2018, Giangreco, Rv. 273125 - 01): essa concerne, infatti, l'elemento intenzionale del reato, essendo tradizionalmente fondata sulla maggiore capacità a delinquere dell'agente il quale, per attuare il suo intento criminoso, si avvale di un ulteriore mezzo illecito.

8.1, Sebbene la connessione cui la norma attribuisce rilevanza venga abitualmente definita, in modo indifferenziato, "teleologica", l'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. prevede, in realtà, due distinte ipotesi di connessione:

- la prima, teleologica in senso stretto, ricorre quando un reato costituisce il mezzo per commettere un altro reato o comunque per occultare un reato ancora da commettere;

- l'altra, meglio definibile "consequenziale" (che assume rilievo nel caso in esame), ricorre quando l'ulteriore reato costituisce il mezzo al quale l'agente ricorre per occultarne un altro già commesso, ovvero per garantirsi l'impunità dall'altro reato già commesso, o per assicurare e sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo dell'altro reato già commesso.

Nella prima ipotesi, il reato-mezzo è commesso prima dell'eventuale commissione del reato-fine; nella seconda, la perpetrazione del reato-mezzo segue, sotto il profilo logico, quella del reato-fine.

8.1.1. La connessione "consequenziale" trova la sua ratio nella maggiore insensibilità etica e nella più pronunciata pericolosità sociale dimostrata dall'agente, il quale non esita a compiere un altro reato per volgere in suo favore la situazione determinata dalla commissione del primo reato, tentato o consumato, o per occultarlo, oppure per garantirsi l'impunità dagli effetti sanzionatori determinati dall'averlo commesso, ovvero, infine, per assicurarsene il prodotto, il profitto o il prezzo; in tali casi, affinché ricorra l'aggravante, è necessario che il reato principale sia stato commesso o tentato e che il reato-mezzo sia ad esso finalisticamente collegato in uno dei modi appena indicati.

8.1.2. Sin da epoca risalente, la giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 19 del 29/11/1958, Rv. 098052 - 01) ritiene che la circostanza aggravante della connessione teleologica sia applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo ed il reato-fine siano commessi con unica condotta (nel caso dei cc.dd. reati contestuali), essendo irrilevante qualsiasi considerazione di ordine cronologico tra un reato e l'altro, posto il fondamento essenzialmente soggettivo di essa; per tale ragione, che svincola la struttura dell'aggravante da qualunque elemento di carattere temporale, può anche accadere che l'esecuzione del reato che realizza lo scopo finale preceda l'altro reato che si è previsto di dover necessariamente compiere in relazione al primo. Ed anche più recentemente, la giurisprudenza ha ribadito che la predetta circostanza aggravante è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, giacché essa non postula un'alterità di condotte, ma esige la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione dell'altro, non potendo escludersi in radice la configurabilità di essa nell'ipotesi della contestualità delle condotte criminose: risulta, quindi, essenziale, ai fini della sua configurabilità, l'accertamento del relativo coefficiente psicologico, ovvero la sussistenza, nel caso concreto, della specifica volontà dell'agente di finalizzare il compimento del reato-mezzo alla realizzazione del reato-fine (Sez. 3, n. 28491 del 26/06/2025, D., Rv. 288346 - 01; Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N., Rv. 286907 - 02).

8.1.3. Del pari, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la compatibilità tra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. e l'istituto della continuazione (art. 81, secondo comma, cod. pen.), giacché quest'ultimo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la prima attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117 - 01; Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano Monachelli, Rv. 253901 - 01).

9. La questione controversa si è posta soltanto con riferimento alla rapina impropria, tentata o consumata: nei casi di concorso tra omicidio aggravato dalla connessione teleologica o consequenziale e rapina propria si ammette pacificamente, al contrario, che la coincidenza delle modalità commissive violente non determina l'assorbimento dell'aggravante de qua negli elementi costitutivi della rapina, poiché l'omicidio si configura come reato-mezzo, precede logicamente la rapina e viene commesso per eseguire la stessa, e netta è, inoltre, la distinzione degli elementi soggettivi afferenti a ciascuno dei delitti

teleologicamente connessi.

10. La questione controversa non coinvolge immediatamente il principio di proporzionalità della pena, poiché, quale che ne sia la soluzione, l'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., continuerebbe a comminare, per l'omicidio aggravato dalla connessione teleologica con altro reato, la pena dell'ergastolo, ma con previsione non inderogabile (in quanto la predetta circostanza aggravante andrebbe ordinariamente posta in comparazione con qualsiasi circostanza attenuante eventualmente concorrente) che appare, quindi, conforme al principio di proporzionalità della pena: peraltro, la Corte costituzionale (sent. n. 2 del 2025), nell'escludere la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27e 111 Cost., dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha, proprio con riferimento al delitto di omicidio, ammesso che esso possa essere connotato, in concreto, da livelli di gravità notevolmente differenziati, sia con riguardo al profilo oggettivo che a quello soggettivo, con la conseguente necessità di una graduazione quoad poenam, che legittima costituzionalmente financo la comminatoria, per le ipotesi più gravi, della pena dell'ergastolo, giustificata dal giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale, ritenga di formulare.

Essa pone, in realtà, un problema di possibile concorso apparente di norme, che si configura quando il confluire di più disposizioni - incriminatrici o circostanziali, ma anche giustificanti, esimenti o estintive - regolatrici di un medesimo fatto, ovvero della "stessa materia" (cfr. art. 15 cod. pen.), risulta meramente apparente, perché in realtà è una soltanto la norma che in concreto disciplina il caso di specie.

11. Nel diritto positivo, il fenomeno del concorso apparente di norme è disciplinato da tre disposizioni:

- l'art. 15 cod. pen. stabilisce che, quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, opera, salvo che sia diversamente stabilito, il principio di specialità, in applicazione del quale la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale;

- l'art. 84, primo comma, cod. pen. stabilisce che le disposizioni in tema di concorso di reati (artt. 71 - 83 cod. pen.) non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato;

-l'art. 68 cod. pen. riguarda i rapporti tra elementi integranti unicamente

circostanze del reato ed è quindi palesemente privo di rilievo ai fini della risoluzione dell'odierna questione controversa.

Non risultano normativamente previsti ulteriori criteri atti a disciplinare il predetto fenomeno, né i contrastanti orientamenti ne propongono.

12. Con riferimento alla concreta operatività del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha raggiunto approdi consolidati che il collegio condivide e ribadisce.

12.1. La specialità "è una relazione tra norme astratte, non già tra fatti concreti e norme, e dunque o esiste già in astratto o non esiste neppure in concreto" (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, non mass, sul punto).

Il criterio della specialità è il solo normativamente previsto per regolare i fenomeni di concorso apparente di norme, atteso che gli ulteriori criteri di assorbimento e di consunzione (enucleati nel tempo dalla dottrina) risultano privi di fondamento normativo, "perché l'inciso finale dell'art. 15 cod. pen. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici che, in deroga al principio di specialità, prevedono, si, talora l'applicazione della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si riferiscono appunto solo a casi determinati, non generalizzabili... i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale" (Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, non mass, sul punto; nel medesimo senso, in seguito, Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, non mass, sul punto; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, non mass, sul punto; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864 - 01; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, non mass, sul punto).

La sentenza Marino ha, inoltre, chiarito che, "in realtà, un'esigenza di determinatezza e tassatività si pone anche con riferimento "all'ordinamento penale complessivamente considerato", perché un'incertezza incompatibile con il principio di legalità deriva anche dalla mancanza di criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben determinate, siano applicabili. È vero che anche il criterio di specialità, in particolare nei casi di specialità per aggiunta, presuppone talora una discrezionalità nella selezione degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione tra le fattispecie. Ma questa operazione di selezione rimane pur sempre nei limiti di un'attività interpretativa, che costringe nell'ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili; mentre i criteri di assorbimento e di consunzione esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie".

Nel solco di tale elaborazione giurisprudenziale, Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, non mass, sul punto e Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass, sul punto, hanno poi ribadito "la eccentricità dei criteri di "sussidiarietà", "assorbimento" e "consunzione", suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti, e la loro estraneità all'unico criterio legale previsto, ovvero quello di specialità positivizzato dall'art. 15 cod. pen."; Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, non mass, sul punto, ha, inoltre, evidenziato che "la sussistenza dell'identità della materia regolata da più disposizioni della legge penale, che costituisce il presupposto normativo dell'operatività dell'istituto del concorso apparente, non può essere valutata alla luce di criteri diversi dal principio di astratta specialità fra le norme".

12.2. Il principio di specialità definito dall'art. 15 cod. pen. consente, dunque, alla legge speciale di derogare a quella generale, ma soltanto nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la "stessa materia".

L'espressione "stessa materia" evoca la medesimezza delle fattispecie astratte, ovvero del fatto tipico che integra le ipotesi di reato (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, cit.; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, cit.).

In tale prospettiva, "norma speciale" è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale, presentando altresì uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, con una struttura tale che l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, cit.).

Il criterio di specialità va inteso ed applicato in senso logico-formale: il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola riguardante l'individuazione della disposizione prevalente, stabilita dall'art. 15 cod. pen, può ritenersi integrato soltanto in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, "alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato" (Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, non mass, sul punto; nei medesimi termini, Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, non mass, sul punto; Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.; Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, cit.; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, cit.).

Infine, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza costituzionale nel delineare la nozione di "idem factum" (osservando che l'idem storico "è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi", e non può essere "ristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente": così Corte cost., n. 200 del 2016), ai fini dell'applicazione del principio di specialità ex art. 15 cod. pen., l'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, cit.; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, cit.).

13. In rapporto sinergico con l'applicazione del principio di specialità ex art. 15 cod. pen. opera la verifica della sussistenza della configurabilità del reato complesso ex art. 84 cod. pen., caratterizzato, "oltre che dagli elementi strutturali esplicitamente indicati dalla norma, anche da un ulteriore elemento sostanziale, costituito dall'unitarietà del fatto che complessivamente integra il reato riconducibile a questa fattispecie" (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, cit.).

Come chiarito da Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, non mass, sul punto, sul rapporto di specialità si fonda anche la comparazione, e quindi l'applicazione, delle componenti accessorie del reato, posto che la disposizione di cui all'art. 84 cod. pen. informa la correlazione tra gli elementi eventuali del reato nei medesimi termini previsti dall'art. 15, "i cui principi sono volti ad evitare l'addebito plurimo di un accadimento, ove unitariamente valutato dal punto di vista normativo: condizione che si porrebbe in contrasto col principio del ne bis in idem sostanziale".

14. Alla luce di tali necessarie premesse sistematiche, può immediatamente concludersi che la disciplina del reato complesso non è all'evidenza applicabile ai fini della soluzione della questione controversa, poiché nessuna delle due fattispecie di reato in oggetto risulta configurabile come fattispecie integralmente "contenente" l'altra, e nessuna, per converso, lo è come fattispecie integralmente "contenuta" (cfr., in proposito, Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, cit., che ha conclusivamente ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. in quello di cui agli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1, cod. pen.).

15. Per la medesima ragione, non è, peraltro, possibile ritenere l'applicazione di una soltanto delle fattispecie concorrenti, in quanto in ipotesi speciale rispetto all'altra.

15.1. L'orientamento minoritario propone l'assorbimento dell'elemento finalistico integrante la sola circostanza, che aggrava il più grave delitto di omicidio volontario, di cui all'art. 61, primo comma n. 2, cod. pen. (specificamente richiamata, con disciplina sanzionatoria ad hoc, dall'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen.), nel meno grave delitto di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., in ossequio al principio di specialità ex art. 15 c.p.

Come in precedenza illustrato, tuttavia, il principio di specialità postula che più norme si riferiscano, in astratto, alla "stessa materia", ovvero alla medesima fattispecie astratta, al medesimo fatto tipico che integra l'ipotesi di reato, e comporta che la norma "speciale" (ovvero quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma "generale", presentando altresì uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, con una struttura tale che l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale) deroga a quella generale.

Nel caso in esame non è però individuabile - dal confronto strutturale tra gli elementi costitutivi e circostanziali che concorrono a definire le fattispecie astratte de quibus - una norma che, oltre a tutti gli elementi costitutivi e circostanziali dell'altra, contenga uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, e non è, quindi, enucleabile un rapporto di specialità, perché nessuna di esse è speciale rispetto all'altra, essendo l'evento-morte elemento costitutivo di una soltanto di esse, e l'aggressione al patrimonio della vittima elemento costitutivo unicamente dell'altra.

15.2. A ben vedere, proprio in considerazione di tali connotazioni, tra le fattispecie de quibus risulta, al contrario, configurabile un rapporto di c.d. "specialità reciproca bilaterale per aggiunta", che è caratterizzata dal fatto che ciascuna delle fattispecie concorrenti presenta, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, cit.; in argomento, cfr. anche Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit., che propone l'esempio del rapporto tra violenza sessuale, con gli elementi specializzanti della violenza e minaccia, ed incesto, con l'elemento specializzante del rapporto di parentela o affinità).

15.3. Come già affermato da questa Corte (Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, cit.; Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, cit.), in tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola "specialità unilaterale", giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la "specialità reciproca" o "bilaterale", non evidenziano alcun rapporto di genus ad speciem, pacifico essendo che deve essere individuata come "norma speciale" "quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale" (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, cit.).

Il rapporto di c.d. "specialità reciproca bilaterale per aggiunta", non è, quindi, regolato da alcuna disposizione, con la conseguenza che, quando esso ricorra, risulta configurabile unicamente, ricorrendone i presupposti ulteriori, un concorso di reati, a seconda dei casi ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 81 cod. pen.

15.4. Alla medesima conclusione dovrebbe, peraltro, giungersi anche nel caso in cui si intendesse aderire all'orientamento (meno recente ed ormai superato) per il quale si avrebbe identità di materia anche nel caso di specialità reciproca per specificazione (per una completa ricostruzione dei vari orientamenti, cfr. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit., che riconduce alla predetta forma di specialità reciproca il rapporto tra gli artt. 581e 572 cod. pen.): ciò proprio in quanto la questione controversa riguarda il diverso rapporto di c.d. "specialità reciproca bilaterale per aggiunta".

15.5. Deve aggiungersi che il rilievo - ripetutamente opposto dalle pronunce espressive dell'orientamento minoritario all'opposto indirizzo - secondo cui la valorizzazione della "esorbitanza" della violenza che integra il delitto di omicidio volontario aggravato ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. rispetto a quella sufficiente ad integrare la rapina impropria (anche solo tentata), quale elemento che impedirebbe l'assorbimento in quest'ultima della suddetta aggravante, non fonderebbe su alcuna base legale, non considera l'esistenza del solido riferimento normativo di cui all'art. 581, secondo comma, cod. pen., che tale assorbimento legittima unicamente nei casi in cui la violenza si sia arrestata allo stadio delle percosse.

Invero, proprio l'esorbitanza o eccedenza - rispetto al predetto limite, non generico o indistinto, ma ancorato ad uno specifico parametro normativo - della condotta violenta che superi la soglia di intensità richiesta perché si realizzi, attraverso le mere percosse, la fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., oltre ad assumere intrinseca valenza quale connotato della condotta del delitto susseguente (nel caso di specie l'omicidio), corrobora l'assunto della autonoma rilevanza del nesso di collegamento teleologico tra i due delitti che, pertanto, devono essere valutati autonomamente, anche quanto alla loro configurazione circostanziale.

15.6. Questo rilievo dimostra la (diversa) materialità delle due fattispecie, ma produce conseguenze anche sotto il profilo psicologico.

L'accertamento degli elementi che integrano la circostanza aggravante de qua, costituente elemento accidentale del delitto contro la persona (nel caso di specie, del delitto di omicidio), richiede la verifica dell'avvenuta commissione del reato susseguente e della sua proiezione finalistica, declinata (per quanto in questa sede rileva) nel senso di procurarsi l'impunità rispetto alla pregressa condotta volta all'illecita sottrazione.

Ciò premesso, per verificare se l'elemento finalistico delle due fattispecie in oggetto (rapina impropria ed omicidio volontario aggravato ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) sia, come argomentato dalle pronunce che aderiscono all'indirizzo minoritario, integralmente coincidente, è necessario comparare l'elemento connotante la rapina impropria, ossia l'aver agito allo scopo di assicurarsi (nella specie) l'impunità, con il corrispondente elemento finalistico che ha determinato l'evenienza della circostanza aggravante dell'omicidio.

In ambedue i reati, astrattamente considerati, la suindicata finalità ha riguardo al medesimo obiettivo, ma, per quanto concerne la rapina impropria (tentata o consumata), detta finalità, proprio in virtù di quanto stabilito dall'art. 581, secondo comma, cod. pen., può riferirsi esclusivamente alla condotta violenta non eccedente le percosse, non a quella porzione di essa che eventualmente ne esorbiti; la condotta violenta che abbia ecceduto tale limite, pur se sorretta dalla finalità di conseguire l'impunità per la commissione del reato predatorio (tentato o consumato), afferisce necessariamente al solo delitto contro la persona e ben può concorrere a determinare l'integrazione dell'aggravante del nesso consequenziale.

È vero, dunque, che in entrambe le situazioni il legislatore si riferisce a un reato e ad una violenza che l'agente pone in essere al fine di garantirsi, per quanto in questa sede rileva, l'impunità dal reato antecedente; ma ciò non intacca il rilievo che non sussiste l'addotta integrale coincidenza (non soltanto, come premesso, tra le modalità commissive, ma anche) tra le finalità dell'azione violenta, descritte nelle due norme.

La finalità della condotta tesa al conseguimento dell'impunità resta, quindi, distinta, poiché, per la parte che accede alla condotta costitutiva della rapina impropria, concorre, nel relativo ambito, a sostanziare l'elemento soggettivo di quel reato, e, per la sua ulteriore parte, inerente al solo delitto contro la persona, concorre ad integrare il profilo soggettivo della circostanza aggravante; ciò in quanto il rilievo che la volontà di conseguire l'impunità accede a un comportamento ordinariamente unitario o comunque a un'azione antigiuridica compiuta senza soluzione di continuità che - caratterizzandosi per l'erogazione di una violenza eccedente le percosse - perviene alla consumazione dell'omicidio (o delle lesioni personali) in funzione strumentale al raggiungimento del medesimo risultato, non esclude affatto che, sotto il profilo logico e ontologico, il dolo si sviluppi in modo distinto, in riferimento alle due fattispecie.

16. Deve, pertanto, concludersi che la circostanza aggravante del nesso consequenziale accedente all'omicidio non resta assorbita nella rapina impropria: il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie, identificandosi nello scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità mediante la realizzazione di una violenza non eccedente le percosse, mentre la circostanza aggravante, afferendo al delitto di omicidio, è sorretta dal dolo proprio di tale delitto, in relazione alla condotta ulteriore, a sua volta necessaria per la commissione del delitto violento, e, quindi, si colloca al di fuori della fattispecie predatoria.

16.1. Questa conclusione non trova ostacolo nella disposizione di cui alla parte iniziale dell'art. 61, primo comma, cod. pen., la quale esclude che possa essere contestata una circostanza aggravante comune quando l'elemento che la integra sia già valorizzato quale elemento costitutivo del reato che dovrebbe aggravare: tale disposizione non può, infatti, applicarsi al rapporto fra rapina impropria (tentata o consumata) ed omicidio aggravato dal nesso consequenziale, a cagione dell'evidenziata eterogeneità delle condotte violente caratterizzanti, rispettivamente, l'uno e l'altro reato e, di conseguenza, del corrispondentemente diverso oggetto del dolo che anima le distinte condotte.

16.2. D'altro canto, l'opzione interpretativa proposta dall'orientamento minoritario, oltre a risultare, per le ragioni appena esposte, priva di base legale (impropriamente individuata nell'art. 15 cod. pen., come in precedenza illustrato), perviene ad un risultato per più ragioni eccentrico dal punto di vista sistematico, proponendo l'assorbimento (non di una intera fattispecie astratta, bensì) di un segmento asseritamente comune della fattispecie più grave in quella meno grave (con conclusiva configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio non aggravato ex art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. e rapina impropria), senza, peraltro, spiegare perché non sarebbe esplorabile l'opzione contraria, ovvero l'assorbimento del segmento comune della fattispecie meno grave in quella più grave (con conseguente configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio aggravato ex art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. e furto).

16.2.1. In riferimento a tale ultimo rilievo, non può, d'altro canto, essere accolta l'ulteriore tesi (emersa perlopiù in dottrina) che, muovendo dall'assunto della non configurabilità, in riferimento alla condotta antecedente alla sottrazione, del tentativo di rapina impropria, coniugato con il delitto contro la persona, perviene a considerare integrato il delitto contro la persona contrassegnato dalla violenza eccedente, aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., e, quindi, nel caso di specie, dell'art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., ma, per altro verso, ritiene conseguentemente "depurato" dalle finalità ulteriori di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., il delitto contro il patrimonio (considerando estranea ad esso l'aggressione alla persona) e, pertanto, lo qualifica come furto tentato: osta, infatti, alla possibilità di accedere a tale costruzione il già richiamato - e qui condiviso - approdo ermeneutico che, sulla base del diritto positivo, e muovendo dall'inscindibilità del reato complesso, ha ritenuto la configurabilità del tentativo di rapina impropria quando l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, abbia usato violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. U, n. 34592 del 19/04/2012, Reina, cit.).

Invero, la predetta ricostruzione determinerebbe una segmentazione della struttura del reato predatorio, rimuovendo dal reato di tentata rapina impropria la parte di condotta violenta, fino al limite fissato dall'art. 581, secondo comma, cod. pen., ed il corrispondente elemento finalistico: operazione, questa, non consentita dalla corretta applicazione del principio di specialità, se declinato in conformità dei consolidati orientamenti giurisprudenziali innanzi riepilogati.

16.2.2. Trattasi, in entrambi i casi, di operazioni interpretative improponibili, in assenza di una base legale che le legittimi, atteso che, come chiarito, si è in presenza di un caso di specialità bilaterale o reciproca per aggiunta, inidonea a determinare la deroga di una delle disposizioni astratte in oggetto ad opera dell'altra.

17. La soluzione accolta non si pone in contrasto con il divieto di bis in idem sostanziale (la cui nozione concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico: Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, dep. 2022, Leto, Rv. 282529 - 01), non coincidenti essendo, come fin qui argomentato, la materialità, l'evento ed il finalismo psicologico delle condotte concorrenti (cfr. Corte cost., n. 200 del 2016 cit.).

Peraltro, se anche si intendesse valorizzare la potenziale coincidenza parziale dei predetti elementi limitatamente alla mera violenza non eccedente le percosse (di per sé idonea ad integrare la rapina impropria, tentata o consumata, ma rispetto alla quale risulta esorbitante - nei sensi e per gli effetti premessi - quella integrante la condotta omicidiaria), ciò potrebbe, in ipotesi, indurre a ritenere che il giudice, all'atto dell'irrogazione in concreto della pena, valorizzando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., debba considerare il fatto che la condotta violenta non eccedente le mere percosse, e poi degenerata nella violenza esorbitante che abbia cagionato l'evento-morte della vittima, rischierebbe di essere sanzionata due volte, e contenere, di conseguenza, l'aumento di pena da operare ex art. 81 cod. pen. per il reato meno grave, ma non potrebbe in alcun modo incidere sulla soluzione della questione controversa, non potendo certo legittimare ex art. 15 cod. pen. (in difetto - pacificamente - di una possibile, diversa base legale) la deroga di una norma incriminatrice astratta, non generale (artt. 575 e 576, primo comma, n. 1, in riferimento all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) ad opera di una norma incriminatrice astratta, non speciale (art. 628, secondo comma, cod. pen.).

18. Per le ragioni fin qui esposte, il collegio ritiene, in conclusione, di dover condividere l'orientamento in atto maggioritario.

Va, pertanto, enunciato, ai sensi dell'art. 173, comma 3, disp. att, cod. proc. pen., il seguente principio di diritto:

(Omissis) caso in cui la violenza che integra il reato di rapina c.d. "impropria", tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante dei nesso consequenziale di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.".

19. La risoluzione della odierna questione controversa in senso sfavorevole per l'imputato Ma.Em. (poiché l'opzione interpretativa accolta comporta un trattamento sanzionatorio più severo di quella non accolta) non si pone in contrasto con l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che, come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale allorquando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238 - 01; Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, Rv. 267164 - 01): invero, alla data di commissione dei fatti, il contrasto tra gli opposti orientamenti oggi superato era già insorto e non era stato ancora risolto dalle Sezioni Unite, il che rendeva ragionevolmente prevedibile l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto nel senso meno favorevole all'imputato.

Come già chiarito da questa Corte (Sez. U, n. 27515 del 10/04/2025, Valca, non mass, sul punto; Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, non mass, sul punto), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, (Omissis) suscettibile di assumere rilievo in tema di successione di orientamenti giurisprudenziali nel tempo, potendo comportare l'irretroattività dell'orientamento sfavorevole successivo, richiede necessariamente "un pregresso indirizzo di tale significanza da non potere lasciare dubbi di sorta al destinatario del precetto circa le conseguenze, penali o meno, della propria azione"; si è precisato, addirittura pregiudizialmente, che "non sarebbe mai appropriato evocare il fenomeno dell'(Omissis) in malam partem se non in presenza di una pronuncia delle Sezioni Unite, depositarie di dieta assistiti dal valore del precedente "relativamente vincolante" loro attribuito dall'art. 618, comma 1 -bis, cod. proc. pen.", non sussistendo quindi, in presenza, come nel caso in esame, di un contrasto tra gli orientamenti di singole sezioni semplici.

20. Il primo motivo del ricorso del Procuratore generale distrettuale della Repubblica, proposto unicamente nei confronti dell'imputato Ma.Em., deve, quindi, essere accolto.

Deve precisarsi che l'imputato, in appello, aveva chiesto l'esclusione della predetta circostanza aggravante unicamente per la prospettata incompatibilità giuridica di essa, riferita all'omicidio volontario, con il delitto di tentata rapina impropria pure contestato e ritenuto, senza proporre doglianze inerenti alla configurabilità in fatto di essa; la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la circostanza aggravante del nesso consequenziale (ex artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Torino che, nel rispetto dell'enunciato principio di diritto, ritenuta la concreta configurabilità dell'aggravante (in difetto di ulteriori motivi di appello sul punto), dovrà rideterminare il trattamento sanzionatorio.

21. Vanno ora esaminati gli ulteriori motivi di ricorso proposti dai ricorrenti.

22. Il secondo motivo del ricorso del Procuratore generale distrettuale della Repubblica che, in riferimento al coimputato La.Me. deduce l'erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen., non è consentito.

22.1. Il ricorrente sostiene che, pur non essendo emersa la prova certa della consapevolezza, da parte del La.Me., del porto dell'arma da fuoco da parte del coimputato Ma.Em., risulterebbe comunque accertato che il La.Me. era consapevole della possibilità dell'impiego, ad opera del Ma.Em., della violenza necessaria per garantirsi la fuga nel caso in cui fosse stato sorpreso dai soggetti che vivevano nel villino de quo, pur senza utilizzare necessariamente armi idonee a mettere a rischio la vita delle vittime: ciò comporterebbe, secondo il ricorrente, che il La.Me. avrebbe voluto, a titolo di dolo eventuale, anche l'evento

sfociato nell'epilogo più grave.

22.2. Nell'atto di appello (cfr. secondo ed, indirettamente, terzo motivo), il Pubblico ministero aveva censurato l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante in oggetto al La.Me., sostenendo non soltanto che egli sapesse dell'arma portata dal complice, ma anche che dovesse rispondere dei corrispondenti reati rubricati sub 3), giacché tutti i concorrenti avevano progettato una rapina a mano armata.

La Corte di appello, nel confermare l'impugnata statuizione, ha osservato che, anche alla luce delle precisazioni rese da La.Ma., non poteva ritenersi accertato che il (Omissis) ed i complici fossero a conoscenza dell'esistenza dell'impianto antifurto installato a protezione dell'abitazione dei Ro.Mo. (non visibile dall'esterno) e del fatto che, all'epoca, le telecamere di sorveglianza fossero funzionanti, ed ha ribadito che nulla dimostrava con certezza che il La.Me., che fungeva da autista, fosse stato reso edotto dai complici dei dettagli concordati per eseguire il furto; né poteva all'uopo essere valorizzata la nota propensione del Ma.Em. ad esibire il possesso di armi, di per sé non specificamente ricollegabile alla vicenda criminosa de qua; si era, pertanto, concluso che non poteva dirsi acquisita la prova che il La.Me. fosse consapevole del possesso dell'arma da parte dei complici.

22.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste la responsabilità del compartecipe a titolo di concorso c.d. "anomalo" ex art. 116 cod. pen. per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, nel caso in cui l'agente non abbia in concreto previsto il fatto più grave, anche se nelle forme del dolo alternativo o eventuale (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977 - 01; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604 - 01).

22.4. Il ragionamento concordemente svolto dai giudici del merito si pone in linea con tale principio di diritto, essendo stata correttamente valorizzata la mancanza della prova della consapevolezza del La.Me. del possesso dell'arma da fuoco da parte dei concorrenti materialmente entrati nell'abitazione, che rendeva l'evento omicidiario uno sviluppo possibile, ed in una certa misura persino prevedibile, del programmato delitto, ma dal La.Me. non voluto in alcun modo, neppure nella forma del dolo eventuale.



A fronte di tali incensurabili argomentazioni, il Procuratore generale distrettuale chiede di ritenere accertato, in riferimento al delitto di omicidio, il dolo eventuale dell'imputato, con prospettazione che implica, però, la rivalutazione dello sviluppo fattuale della vicenda quanto al presunto diverso atteggiamento finalistico con cui il La.Me. aveva partecipato alla rapina, finendo con il sollecitare un apprezzamento di merito alternativo non consentito, in presenza di motivazione congrua, non contraddittoria, e non manifestamente illogica, in sede di legittimità.

22.5. Non è consentita anche l'ulteriore censura del ricorrente riguardante il fatto che solo nella prospettiva costituita dal diniego del concorso anomalo avrebbe potuto ritenersi correttamente applicata dai giudici di merito la continuazione fra i reati ascritti al La.Me.

Invero, in ordine alla violazione di legge asseritamente conseguente all'invocata impossibilità di applicare il regime di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. ai reati di rapina e di omicidio volontario, quest'ultimo attenuato ex art. 116 cod. pen., nessun motivo di appello risultava proposto (come conferma l'esame del relativo atto, senz'altro consentito al collegio, perché necessario ai fini della soluzione di una questione di carattere processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01).

Trattasi, pertanto, di questione evocante una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, per l'effetto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

23. I residui motivi del ricorso proposto dall'imputato Ma.Em. non possono essere accolti.

23.1. Il primo motivo, inerente alla mancata riduzione della pena per l'applicazione dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., sarebbe stato, in riferimento alla sentenza impugnata, fondato; tuttavia, l'accoglimento del primo motivo di ricorso del Procuratore generale distrettuale della Repubblica, e quindi la ritenuta configurabilità della circostanza aggravante del nesso consequenziale (artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.), che rende l'omicidio astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, privano di fondamento la censura.

23.2. Il sesto motivo, che deduce violazione dell'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. in riferimento alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, è, ad un tempo, privo della necessaria specificità, perché reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione con la quale il ricorrente in concreto non si confronta, e manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno condiviso la valutazione compiuta dalla Corte di assise, secondo la quale la circostanza aggravante, contestata con riferimento sia alla rapina impropria tentata che all'omicidio, era configurabile; hanno, in proposito, valorizzato le modalità della condotta, ed, in particolare, il fatto che la condotta era stata posta in essere a notte fonda, cogliendo alla sprovvista gli occupanti dell'abitazione, che, nel momento dell'irruzione in casa dei malviventi, dormivano, come era risultato pacificamente, anche dall'abbigliamento della vittima; è stata anche confutata l'obiezione della difesa, secondo la quale la commissione dei reati in ora notturna non avrebbe determinato, in concreto, una

compromissione delle possibilità di difesa delle vittime, tanto vero che La.Ma. aveva chiesto l'aiuto dei vicini di casa, poi effettivamente intervenuti, osservando, in senso contrario, che i componenti della famiglia Ro.Mo. erano stati colti nel sonno, in piena notte, così da trovarsi in condizioni idonee a ostacolare le loro ordinarie capacità di difesa, situazione di certo non neutralizzata dalle grida della Mal volte a invocare l'aiuto dei vicini, anch'essi colti di sorpresa, il che aveva ostacolato la loro possibilità di reazione, tanto vero che i primi soccorritori (Ca.e Da.) erano giunti in casa quando il Ro.Mo. era già stato colpito dal proiettile esplosogli contro, ed i rapinatori si erano ormai allontanati.

La doglianza si esaurisce, pertanto, nella mera reiterazione delle deduzioni sul punto svolte nell'atto di appello, già congruamente confutate dalla Corte distrettuale, che si è, peraltro, correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, la quale, premesso che, "ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso", ritiene che "la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto" (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01/02).

24. Il ricorso di La.Me. è inammissibile.

24.1. Il primo motivo, che deduce sia la violazione degli artt. 192e 530 cod. proc. pen. che il vizio della motivazione circa la valutazione delle prove poste alla base dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, è in parte non consentito ed in parte privo della necessaria specificità.

24.1.1. La deduzione della violazione degli artt. 192e 530 cod. proc. pen. per evocare vizi di motivazione non è consentita.

In proposito, questa Corte ha già chiarito che "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze

connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità" (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

24.1.2. In ogni caso, l'essenza del motivo - volto a criticare il tessuto argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui corrobora la valutazione di credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni della testimone Al.Dr. - è disattesa ictu oculi dalla motivazione, congrua e non illogica, sul punto resa dalla Corte distrettuale, che ha tenuto in debito conto la necessità di valutare con particolare rigore il contributo dichiarativo espresso nel corso della deposizione dibattimentale dalla testimone, caratterizzato da non irrilevanti innovazioni quanto ai fatti narrati; la Corte distrettuale ha verificato, in modo articolato e persuasivo, le ragioni che avevano determinato Al.Dr. a modificare le dichiarazioni iniziali e l'avevano indotta a superare l'iniziale reticenza, evidenziando sia il comprensibile timore nutrito dalla donna, nel corso delle indagini preliminari, di essere coinvolta nel procedimento, sia la verosimile influenza del residuo legame sentimentale con il La.Me., ancora vivo quando ella aveva reso le sommarie informazioni.

In questo quadro, alla valutazione della credibilità soggettiva della testimone si è addivenuti dopo la ponderata esclusione di qualsivoglia intento calunniatorio da parte sua proprio in ragione del suo comportamento antecedente, teso unicamente a non farsi coinvolgere, fino a quando le era stato possibile, dalla vicenda processuale, nonché della spontaneità e dell'assenza di animosità dell'ulteriore apporto, accertate attraverso l'approfondita disamina delle modalità con le quali era avvenuta la deposizione, in coerenza con il contenuto delle conversazioni captate a cui la Al.Dr. aveva partecipato e con la ricostruzione dei suoi movimenti, operata anche attraverso l'analisi dei tabulati.

24.1.3. Del tutto rivalutative e, come tali, esorbitanti dalle deduzioni consentite sono, inoltre, le censure mosse dal ricorrente all'analisi dei tabulati del traffico telefonico, compiuta dalla Corte di merito con adeguata articolazione critica e secondo coerenti scansioni logiche, alla stregua dei riferimenti già in precedenza esposti.

Pur dovendo convenirsi con il ricorrente sul fatto che la Corte di assise di appello giustifica non coerentemente le chiamate effettuate dal La.Me. la notte del fatto-reato in oggetto (ma pur sempre in orario antecedente a quello della condotta delittuosa ascrittagli) verso le utenze di alcune prostitute, prima ritenendole (ragionevolmente) finalizzate a concordare incontri da svolgersi nei giorni successivi, poi osservando (meno ragionevolmente) che l'imputato, in considerazione del ruolo assegnatogli dai complici, aveva lunghi tempi di attesa da trascorrere da solo, compatibili con l'iniziativa assunta (cfr. f. 90 della sentenza impugnata), deve rilevarsi che, alla luce dei plurimi elementi ulteriormente valorizzati, la predetta incoerenza appare non determinante.

Ciò premesso, la Corte territoriale ha efficacemente evidenziato anche gli effetti della diversità di gestori delle utenze cellulari in uso ai due imputati per i riflessi inerenti al distinto aggancio, da parte delle predette utenze, delle singole celle, spiegando altresì le ragioni per le quali, facendo leva sulle risultanze dei dati del traffico telefonico debitamente illustrate dalle fonti qualificate già citate, la ricostruzione del percorso fatto dal La.Me. nell'orario che assumeva rilievo aveva prodotto risultati paralleli rispetto al percorso effettuato dal coimputato.

I giudici di appello hanno, infine, evidenziato che gli orientamenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante per svalutare la valenza delle risultanze dei tabulati del traffico telefonico non risultavano pertinenti al caso in esame giacché, nelle vicende poste in comparazione, si discuteva dell'analisi di una singola situazione di aggancio di celle in coincidenza con il rispettivo tempo del commesso reato, mentre nell'odierno processo la localizzazione dell'imputato era avvenuta sulla base di una valutazione coordinata di una serie di eventi telefonici, peraltro riguardanti le utenze dei due imputati, posti in adeguata connessione fra loro, oltre che costituenti un tassello, di per sé rilevante, ma coerentemente incastonato anche nel più articolato quadro probatorio acquisito.

Nessuna questione è stata, peraltro, sollevata con riferimento ai canoni di valutazione legale di tali tabulati.

24.1.4. Congrua è risultata, infine, la spiegazione data dalla Corte distrettuale in merito all'esclusione di ogni determinante contraddizione sugli ulteriori profili segnalati dalla difesa, ivi incluso quello dell'indicazione da parte della Al.Dr. della presenza anche dello Bu.Sn. in Piazza (Omissis) di Torino la mattina del 9 giugno, avvenuta soltanto nelle sommarie informazioni, con riguardo all'evidenziata mancanza di incidenza di tale particolare narrativo sulla complessiva valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla testimone in merito alla condotta tenuta e sulle confidenze fattele dal La.Me. la stessa mattina del 9 giugno.

La dettagliata e lineare analisi compiuta dai giudici di appello, valorizzando il complesso degli elementi emersi e senza indulgere a congetture, si è attenuta al principio di diritto secondo cui, nella valutazione delle dichiarazioni del testimone, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile; in proposito, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ritiene illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali se la parte ritenuta inattendibile sia un imprescindibile antecedente logico dell'altra porzione narrativa, mentre la ritiene legittima quando le parti ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, nei casi in cui tale verifica sia necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica, ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica, con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto, dovendo in ogni caso il giudice dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni della diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, Petrone, Rv. 286139 - 01; Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01).

24.1.5. In conclusione, il quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito, pienamente dimostrativo della responsabilità penale del La.Me. in ordine ai delitti a lui ascritti, non è stato, all'evidenza, scalfito da alcun argomento fra quelli dedotti dal ricorrente.

24.2. Prive della necessaria specificità, in quanto meramente reiterative, si rivelano le censure svolte nel secondo motivo.

24.2.1. Per quanto concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invero, la Corte di assise di appello, dopo aver rettificato la motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui valorizzava erroneamente il fatto che il La.Me. si era avvalso della facoltà di non rispondere, ha puntualizzato le ragioni del mancato riconoscimento delle predette circostanze attenuanti, in considerazione del suo comportamento processuale, valutato (ferma restando la legittima facoltà dell'imputato di scegliere le più opportune modalità della sua difesa nel processo) non sintomatico di alcun profilo di meritevolezza, e della negativa condotta tenuta in tempo successivo ai fatti, caratterizzata dagli atti di resistenza commessi al momento del fermo; tali elementi sono stati poi correlati alla valutazione di gravità massima, espressa dai giudici di primo grado, della condotta tenuta anche dal La.Me. nell'adesione al progetto criminoso, sia pur limitatamente alla sola impresa predatoria.

Con questo complesso di ragioni, esplicitamente indicato come prevalente sul mero rilievo dell'incensuratezza dell'imputato (che, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non può da sola legittimare il beneficio in oggetto), la difesa non ha istituito un confronto effettivo, obliterando il consolidato indirizzo secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).

24.2.2. In ordine, poi, alle doglianze inerenti alla quantificazione, nell'ambito dell'enucleato reato continuato, dell'aumento di pena per il reato satellite di tentata rapina impropria, si rileva che l'incremento, già fissato dalla Corte di assise in anni due di reclusione, è stato confermato dai giudici di appello, i quali, correttamente conformandosi all'orientamento secondo cui "il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (riaffermato con chiarezza da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), hanno valorizzato, con motivazione specifica ed esente da vizi logici, la gravità della condotta del La.Me. grecatosi dalla Campania a Torino per partecipare ad attività predatorie, munendosi anche di appositi presidi, quali le schede telefoniche dedicate a quell'attività, per perseguire i suoi fini illeciti, e portando con sé la compagna per meglio mascherare l'effettivo scopo del trasferimento), per nulla svalutabile in forza della funzione risocializzante della pena, imposta dall'art. 27 Cost., e della necessità che la pena sia anche percepita come equa, richiamate dalla difesa del ricorrente.

25. In conclusione:

- il ricorso del Procuratore generale distrettuale è fondato, e va accolto, limitatamente al primo motivo, con conseguente parziale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei termini e per gli effetti già specificati nel par. 19., e nel resto va dichiarato inammissibile;

- il ricorso del Ma.Em., in ampia parte inammissibile, ma in altra parte infondato, va, nel suo complesso, rigettato, il che comporta, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali;

- il ricorso del La.Me. è integralmente inammissibile, il che comporta, ex art. 616 cit., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, è equo determinare in Euro tremila.

25.1. Le spese del grado relativo alla posizione delle parti civili vanno poste in solido a carico degli imputati ricorrenti, soccombenti rispetto all'azione civile proposta nei loro confronti; esse vanno liquidate come da dispositivo, in riferimento alle voci esposte nella prodotta nota specifica, ex artt. 12e 16 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato anche dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, delle questioni trattate nelle conclusioni prodotte nella discussione orale e del numero di parti rappresentate.

25.2. Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in considerazione del fatto che una delle parti civili costituite è persona minore di età, deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore generale distrettuale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ma.Em. limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 1) cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Torino.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore generale distrettuale.

Rigetta il ricorso di Ma.Em., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di La.Me. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 6.000/00, oltre accessori di legge.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2026.

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