Ricorso per cassazione – Intelligenza artificiale – Precedenti inesistenti – Colpa qualificata – Art. 616 c.p.p.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.23006 del 11/06/2026 (dep. 22/06/2026)

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Ricorso per cassazione – Citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati – Allucinazione informatica – Colpa qualificata – Inammissibilità del ricorso – Sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende – Art. 616 c.p.p.

In tema di impugnazioni, la citazione nel ricorso per cassazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di allucinazione informatica, costituisce indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, tale da giustificare l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p..

L’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera infatti il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate; l’allegazione di precedenti inesistenti o alterati, incidendo sul corretto contraddittorio, ostacolando il vaglio di legittimità e ledendo l’affidabilità minima degli atti difensivi, integra una condotta sintomatica di una maggiore intensità della colpa, rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi.

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Cassazione penale, Terza Sezione, Sentenza 11 giugno 2026 (dep. 22 giugno 2026) n. 23006

(Presidente: L. Ramacci; Relatore: A. Scarcella)

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 2 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza avente ad oggetto la revoca dell’ordine di demolizione emesso dal Pubblico Ministero in data 17 marzo 2017, proposta nell’interesse di A.G., indicato come terzo interessato nel procedimento esecutivo relativo alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti di A.V., nel frattempo deceduto.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.G., deducendo, quale unico, articolato, motivo, il vizio di violazione di legge in relazione ai principi generali in tema di nullità e inesistenza degli atti processuali ed il correlato vizio di illogicità manifesta, travisamento del fatto e difetto di motivazione.

In sintesi, il primo segmento del motivo unico investe la parte dell’ordinanza in cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’incidente di esecuzione sul presupposto che esso fosse stato proposto da un soggetto inesistente.

Il ricorso trascrive integralmente il passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata, nel quale la Corte territoriale rileva che l’atto di nomina allegato all’istanza era sottoscritto da “G.B., nato a ….. il …..61 e residente alla Via ….”, e che, tuttavia, dagli accertamenti anagrafici dei Carabinieri di Bacoli emergeva l’esistenza di un solo A.G., nato però il ………. e deceduto; da qui la conclusione secondo cui l’istanza risultava presentata in nome di un soggetto inesistente. Il ricorso assume che tale conclusione sia erronea e ne denuncia l’illegittimità sotto il duplice versante della violazione di legge e del vizio di motivazione. Sotto il profilo della violazione di legge processuale, il ricorrente sostiene che la Corte di appello abbia mal governato i principi generali in tema di nullità e inesistenza degli atti processuali, attribuendo a una mera erronea indicazione anagrafica effetti demolitori che l’ordinamento non contempla. La tesi difensiva è che l’erronea indicazione delle generalità dell’istante non determini né l’inesistenza dell’atto né l’inammissibilità dell’istanza quando l’identità del soggetto sia comunque ricostruibile con certezza dal complesso degli elementi contenuti negli atti del procedimento. Il ricorso, dunque, non contesta solo la ricostruzione fattuale della Corte territoriale, ma soprattutto la qualificazione giuridica dell’errore, che sarebbe stato elevato a difetto radicale dell’atto laddove, secondo la difesa, esso integrerebbe soltanto una inesattezza materiale.

Questa censura è sviluppata attraverso un ragionamento in tre passaggi. In primo luogo, il ricorso afferma che l’incidente di esecuzione è stato effettivamente proposto da una persona fisica esistente, la quale ha sottoscritto l’atto di nomina a difensore; in secondo luogo, sottolinea che la sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, il quale ne ha attestato l’identità “ai fini processuali”; in terzo luogo, deduce che l’errore nelle generalità non era arbitrario, ma riproduceva le indicazioni contenute nello stesso ordine di demolizione, aggiungendo che l’errore concreto sarebbe consistito unicamente nell’inserimento del secondo nome “Battista”. Sulla base di tali elementi, il ricorrente costruisce la censura di violazione di legge processuale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare il principio di conservazione degli atti processuali e quello della prevalenza del contenuto sostanziale dell’atto sulla sua imperfezione formale. A sostegno di questa prospettazione, il ricorso richiama tre arresti di legittimità: a) Cass. pen., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 18839 (secondo cui, nella prospettazione difensiva, l’erronea indicazione delle generalità della parte non determina nullità o inesistenza dell’atto quando il soggetto sia comunque individuabile dal complesso degli elementi dell’atto o del procedimento); b) Cass. pen., Sez. II, 7 febbraio 2017, n. 53602 (secondo cui, nella prospettazione difensiva, eventuali inesattezze nell’indicazione delle generalità non comportano inammissibilità quando l’identificazione del soggetto sia comunque possibile); c) Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2016, n. 11907 (secondo cui, nella prospettazione difensiva, l’inesistenza dell’atto processuale per difetto del soggetto ricorre solo quando l’atto sia riferibile a un soggetto assolutamente privo di esistenza giuridica o processuale, e non in caso di mera inesattezza o incompletezza delle generalità). L’evocazione di tali precedenti serve al ricorrente per sostenere che la Corte di appello abbia violato i principi regolatori della validità degli atti processuali, attribuendo a un errore materiale una portata radicalmente invalidante.

Accanto al profilo di violazione di legge, il ricorso deduce anche un vizio di motivazione. La doglianza è formulata in termini di illogicità manifesta, travisamento del fatto e difetto di motivazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe travisato la reale portata dell’errore anagrafico, trasformando un’incongruenza meramente nominale in una prova di inesistenza soggettiva dell’istante. Il travisamento del fatto sarebbe ravvisabile proprio nel mancato apprezzamento del dato per cui l’atto introduttivo proveniva comunque da una persona fisica identificabile nel contesto complessivo del procedimento, e il difetto di motivazione deriverebbe dall’aver omesso qualsiasi verifica sostanziale sull’effettiva riferibilità dell’istanza alla parte interessata. In questo segmento il ricorrente mira, dunque, a dimostrare che la motivazione dell’ordinanza è non solo giuridicamente erronea, ma anche intrinsecamente non persuasiva e logicamente viziata. In termini più precisi, la censura motivazionale è costruita sul rilievo che la Corte di appello avrebbe concentrato il proprio ragionamento sul dato formale dell’anagrafe comunale senza confrontarlo con gli ulteriori indicatori identificativi emergenti dagli atti: la qualità di terzo interessato, la sottoscrizione dell’atto di nomina, l’autentica del difensore, la corrispondenza dell’errore con le generalità riportate nell’ingiunzione a demolire. Il ricorrente assume, pertanto, che la motivazione sia parziale, perché omette di considerare elementi decisivi, e illogica, perché postula un’inesistenza processuale là dove l’atto sarebbe invece riconducibile con sufficiente certezza a un soggetto determinato.

Il secondo segmento del motivo unico investe la diversa ratio decidendi dell’ordinanza, ossia quella secondo cui l’incidente di esecuzione sarebbe stato inammissibile anche perché meramente riproduttivo di altra istanza già rigettata. Il ricorso qualifica tale conclusione come illegittima «in violazione dell’art. 666, comma 2, c.p.p.», assumendo che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto operante una preclusione inesistente. Anche qui la censura si atteggia contemporaneamente come violazione di legge processuale e come vizio di motivazione.

Sul piano della violazione di legge, il ricorso sostiene che la Corte di appello abbia erroneamente applicato la regola processuale in tema di reiterazione dell’incidente di esecuzione, perché ha trattato l’istanza dell’odierno ricorrente come una semplice riproposizione di quella già esaminata in precedenza, senza considerare che i soggetti non coincidevano. L’argomento centrale è che il precedente incidente di esecuzione era stato proposto da A.C., C.M. e A.M., mentre l’odierno ricorrente è A.G., qualificato come terzo interessato, il quale non aveva mai proposto personalmente un precedente incidente. Da ciò la difesa trae la conclusione che nei suoi confronti non potesse operare alcuna preclusione processuale, giacché non si sarebbe in presenza della medesima parte che ripropone una questione già decisa. La censura è, dunque, costruita come doglianza di erronea estensione soggettiva della preclusione: la Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe trasposto automaticamente su un soggetto diverso gli effetti processuali di un rigetto pronunciato nei confronti di altri istanti. In questa prospettiva, il richiamo all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è funzionale a sostenere che il giudice dell’esecuzione può certamente dichiarare inammissibile una richiesta meramente reiterativa, ma solo quando si tratti sostanzialmente della stessa domanda proposta dalla stessa parte in assenza di elementi nuovi; non quando l’istanza provenga, come nel caso di specie, da un soggetto formalmente differente, titolare di una propria posizione di interesse nell’esecuzione.

Accanto al profilo di violazione di legge, il ricorso deduce anche qui un vizio di motivazione. Da un lato, si lamenta che la Corte non abbia motivato adeguatamente sulla diversità soggettiva tra l’odierno istante e i proponenti del precedente incidente; dall’altro, si contesta la mancata considerazione di un fatto nuovo, individuato nella perizia dell’ing. Benito Trani del 26 marzo 2025. Il ricorso insiste sul punto che tale relazione costituirebbe un elemento sopravvenuto e autonomo rispetto al materiale già scrutinato, sicché la Corte territoriale non avrebbe potuto liquidarla apoditticamente come irrilevante senza procedere a una reale valutazione del suo contenuto. In questo secondo segmento, il vizio motivazionale è quindi prospettato sotto la forma del difetto di motivazione apparente. Il ricorso censura espressamente il passaggio in cui il giudice dell’esecuzione si limita ad affermare che «la relazione di perizia allegata all’istanza non introduce elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse da questa Corte nella precedente ordinanza di rigetto», sostenendo che una simile affermazione non si accompagna ad alcuna effettiva disamina del contenuto dell’elaborato tecnico. Secondo la difesa, la motivazione sarebbe meramente assertiva, perché non si confronta in modo specifico con i rilievi tecnici dedotti, i quali avrebbero dimostrato la legittimità e la validità dei titoli abilitativi in sanatoria nn. 9, 10, 11 e 12 rilasciati dal Comune di Bacoli il 4 aprile 2013. Il vizio lamentato è, dunque, quello di una motivazione solo apparente, priva di reale confronto argomentativo con l’elemento novativo allegato.

Per comprendere appieno l’architettura del ricorso è necessario considerare il ruolo assegnato dalla difesa alla perizia Trani del 26 marzo 2025. Il ricorso la presenta come un documento tecnicamente articolato, “ineccepibile” e immune da vizi logici, capace di dimostrare la legittimità, validità ed efficacia delle quattro concessioni edilizie in sanatoria rilasciate nel 2013. In tal modo, la perizia non viene evocata come mero supporto illustrativo, ma come fatto nuovo idoneo a escludere la natura reiterativa dell’incidente di esecuzione e, al contempo, come elemento che imponeva al giudice dell’esecuzione un esame specifico. Il ricorso, quindi, intreccia strettamente il profilo processuale della novità con quello motivazionale del dovere di confronto argomentativo. Sotto questo aspetto, il ricorso formula una censura di particolare interesse: non deduce tanto, almeno in questa sede, un errore immediato del giudice sulla validità dei titoli in sanatoria in sé considerata, quanto piuttosto il fatto che la Corte di appello non abbia preso posizione, «neppure per disattenderli», sui rilievi difensivi fondati sulla perizia. In altri termini, la difesa non si limita ad affermare che il giudice abbia deciso male nel merito, ma sostiene che abbia deciso senza realmente motivare sul novum allegato. Questa impostazione colloca la censura prevalentemente nell’alveo del vizio motivazionale, pur sorreggendola anche con il richiamo all’erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

In data 19 maggio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.

Per il P.G., la prima censura non coglie nel segno in quanto la decisione impugnata non si fonda su una mera inesattezza formale, ma su un accertamento fattuale circa la mancanza di sicura identificabilità del soggetto istante, che incide sul presupposto stesso di proponibilità dell’incidente di esecuzione. La motivazione è coerente e priva di illogicità manifeste avendo il giudice dell’esecuzione evidenziato come l’atto introduttivo sia riferibile a un soggetto privo di riscontro nell’ordinamento giuridico. In ogni caso, prosegue il P.G., l’ordinanza impugnata ha ripercorso analiticamente la vicenda esecutiva rilevando come l’attuale incidente di esecuzione si fondi sui medesimi titoli abilitativi in sanatoria rilasciati il 4 aprile 2013, già scrutinati e ritenuti inefficaci ai fini della revoca dell’ordine di demolizione dalla medesima Corte con ordinanza del 31 gennaio 2019, emessa a seguito di incidente promosso da A.C., C.M. e A.M., e successivamente vagliata in sede di legittimità, avendo la Corte di cassazione rigettato il ricorso con ordinanza del 19 giugno 2019.

Si esclude inoltre che la perizia allegata all’istanza introduca elementi di reale novità, anche alla luce delle valutazioni già espresse nella precedente fase esecutiva (ordinanza, pagg. 3–8). Il ricorrente, da un lato, deduce di non essere stato parte del precedente incidente e, dall’altro, invoca la perizia del 26 marzo 2025 quale fatto nuovo. Anche tali doglianze sono per il P.G. infondate. Correttamente la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione, una volta divenuti irrevocabili, precludono una nuova decisione sul medesimo oggetto rebus sic stantibus, ossia in assenza di nuovi dati di fatto o di nuove questioni giuridiche, intendendosi per tali anche elementi preesistenti non valutati neppure implicitamente nel precedente giudizio (Sez. V, n. 15341 del 24 febbraio 2010, Rv. 246959). Nel caso di specie, a prescindere dal soggetto proponente, la Corte di appello ha motivatamente escluso qualunque novità rilevando che l’istanza ripropone identiche questioni già definite, fondate sui medesimi titoli di sanatoria e che l’elaborato peritale si limita a una diversa valutazione tecnica di elementi già conosciuti e scrutinati (ordinanza, pag. 7). Il ricorso, nel suo complesso, si risolve in una sollecitazione a una nuova valutazione di questioni di fatto e di diritto già esaminate e correttamente risolte dal giudice dell’esecuzione, in violazione dei limiti del giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell’art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile.

Al fine di meglio chiarire le ragioni dell’approdo cui è pervenuta questa Corte, è utile una sintetica ricognizione della vicenda processuale.

L’ordinanza da atto che la richiesta era stata depositata il 22 settembre 2025 e che le udienze del 1° dicembre 2025 e del 2 marzo 2026 erano state rinviate per omessa notifica del decreto di fissazione al soggetto qualificato come terzo interessato, identificato nell’istanza come A.G., nato a ….. il …… e residente alla Via ……... La Corte richiama espressamente la dichiarazione di nomina con procura speciale allegata all’istanza, sottolineando che l’atto di nomina reca proprio tali generalità ed è sottoscritto con firma autenticata dal difensore.

Un primo nucleo motivazionale dell’ordinanza riguarda la verifica dell’identità soggettiva dell’istante. In particolare, la Corte riferisce che, a seguito di accertamenti richiesti alla Stazione Carabinieri di Bacoli, era emerso che, nella banca dati anagrafica del Comune di Bacoli, l’unico soggetto corrispondente al nominativo di A.G. risultava nato il …… e, per di più, già deceduto. Ne consegue, secondo la Corte, che il soggetto indicato nell’istanza — nato il 10 novembre 1961 — risulta inesistente sotto il profilo anagrafico. La difesa aveva tentato di neutralizzare tale rilievo, sostenendo che l’erronea indicazione delle generalità dipendeva dal fatto che anche l’ingiunzione a demolire oggetto di esame recava quelle medesime, erronee, generalità. La Corte, tuttavia, reputa la circostanza irrilevante, e spiega perché: ciò che conta, ai fini della validità dell’incidente di esecuzione, non è l’eventuale errore già contenuto nell’ingiunzione, ma il fatto che l’atto introduttivo del presente incidente sia stato formalmente proposto e sottoscritto da un soggetto che, all’esito delle verifiche anagrafiche, risulta non esistente. La motivazione è la seguente: «l’atto di nomina allegato all’incidente di esecuzione è sottoscritto da G.B., nato a ….. in data …. ed ivi residente alla Via …………., soggetto risultato inesistente». La Corte enuncia quindi la regola processuale dalla quale trae la conseguenza d’inammissibilità: «l’istanza di incidente di esecuzione deve contenere i dati e le informazioni dell’istante: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza e domicilio»; sicché, «nel caso in esame l’incidente di esecuzione è stato presentato a nome di un soggetto risultato inesistente, con conseguente inammissibilità dell’istanza». In questa prima linea argomentativa, dunque, l’inammissibilità è dichiarata per un difetto originario e strutturale di riferibilità soggettiva dell’atto introduttivo.

La Corte individua poi un ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità, legato alla sostanziale identità della questione sollevata rispetto a quella già esaminata in un precedente incidente di esecuzione. A tal fine ricostruisce dettagliatamente il quadro processuale precedente.

In particolare, ricorda che con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 dicembre 1997, divenuta irrevocabile il 12 giugno 1998, A.V. e C.M. erano stati condannati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e lire 1.700.000 di multa, con pena sospesa, per i reati di violazione di sigilli e abusivismo edilizio, per avere realizzato nel Comune di Bacoli un manufatto in cemento armato di circa 210 mq, composto da piano terra e primo piano, nonché, sul solaio di copertura, una tettoia in ferro e lamiere di circa 30 mq. Alla condanna si accompagnava l’ordine accessorio di demolizione delle opere abusive. In esecuzione di tale sentenza, il Pubblico Ministero emetteva il 17 marzo 2017 la relativa ingiunzione a demolire, notificata a C.M. e agli eredi di A.V., ossia A.M., A.G. e A.C.. A seguito di detta ingiunzione, A.C.. C.M. e A.M. avevano già proposto incidente di esecuzione, chiedendo la revoca e/o sospensione dell’ordine di demolizione; e la stessa Corte, con ordinanza del 31 gennaio 2019, aveva rigettato tale richiesta.

L’ordinanza del 2 marzo 2026 ricostruisce anche il contenuto delle doglianze formulate nel precedente incidente del 2019, evidenziando che esse si fondavano sul rilascio di una serie di titoli abilitativi in sanatoria, e precisamente: quattro titoli del 4 aprile 2013 relativi al manufatto principale di 210 mq, rilasciati rispettivamente in favore di C. e A. (titolo n. 9), C.M. e A.M. (titolo n. 10), C.A. (titolo n. 11), C.M. (titolo n. 12); nonché un ulteriore titolo in sanatoria n. 47 del 1° ottobre 2018, relativo alla tettoia in ferro e lamiera di mq 30, in favore di A.V.

La Corte ricorda allora che, nella precedente ordinanza di rigetto, aveva già ritenuto che il manufatto di 210 mq. su due livelli non fosse condonabile, per duplice ragione: a) mancanza del requisito dell’ultimazione al rustico entro il 31 dicembre 1993; b) superamento del limite volumetrico di 750 mc previsto dalla legge n. 724 del 1994. Quanto al primo profilo, la Corte richiama i verbali di sequestro acquisiti agli atti e ne trae due dati fattuali decisivi: (i) «alla data del 29.12.93 le tompagnature esterne erano in corso di esecuzione, ma non erano state ancora completate»; (ii) «in data 19.12.94 erano ancora in corso i lavori di getto di un solaio in cemento armato al piano terra». Da ciò aveva già inferito, e ribadisce ora, che «l’opera abusiva non è condonabile per difetto del requisito del totale completamento dell’opera a rustico alla data del 31.12.93». La Corte, quindi, disattende la doglianza difensiva valorizzando non una valutazione astratta, ma specifici dati cronologici e strutturali risultanti dagli atti del procedimento, ritenuti incompatibili con la nozione legale di opera ultimata entro il termine utile per il condono.

La seconda ragione di rigetto del precedente incidente, oggi ribadita, riguarda la volumetria del manufatto. La Corte osserva che l’opera è «non condonabile anche per la sua volumetria, per il superamento del limite di 750 mc di cui alla legge 724/94». Essa richiama il principio secondo cui, in materia di condono edilizio ex lege n. 724 del 1994, «ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso». Muovendo da tale premessa, la Corte ritiene «evidente» che gli istanti — e cioè la moglie del condannato e i figli della coppia — abbiano fatto «illegittimo ricorso alla pratica di frazionamento dell’immobile in quattro separate proprietà». A conforto di questa affermazione, l’ordinanza elenca analiticamente i quattro titoli del 4 aprile 2013, tutti riferiti al medesimo immobile sito in Via Cupa della Torretta n. 37, distinto al foglio 4, particella 1601, ciascuno riferito ad una porzione apparentemente autonoma ma tutti riconducibili al medesimo organismo edilizio. Ciascun titolo indica superfici di circa 96-98 mq e volumi di 303 mc, il che, se considerato unitariamente, rende manifesto il superamento della soglia di legge. La Corte rafforza questa conclusione osservando che la non condonabilità dell’opera era già stata colta dal giudice della cognizione, e riporta testualmente il passaggio della sentenza d’appello: «Per quanto riguarda l’istanza di condono edilizio, si rileva che l’opera abusiva è costituita da due livelli, aventi una superficie di mq 210 circa ciascuno, con la conseguenza che la rilevanza delle cubature, superiore ai limiti legali (per la quale non possono operare arbitrari frazionamenti), esclude l’applicazione del beneficio». Con questo richiamo, la Corte mostra di collocare il proprio ragionamento in continuità con quanto già definitivamente accertato nella fase di cognizione.

La Corte ripercorre poi le ragioni per le quali, nel precedente incidente, era giunta a «analoghe conclusioni» anche in relazione alla tettoia in ferro e lamiere realizzata sul lastrico solare. La motivazione si incentra qui sul vincolo paesaggistico gravante sull’area. L’ordinanza afferma che «la zona interessata dall’abuso, già all’epoca dei fatti, era sottoposta a vincolo ex art. 1 sexies legge 431/85 e DM 28 marzo 1985», sicché, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, era necessario il preventivo parere obbligatorio della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo. Il parere era stato richiesto, ma la Soprintendenza non aveva risposto. La difesa aveva evidentemente ritenuto che tale silenzio potesse valere come assenso; la Corte, invece, aveva già escluso questa conclusione, osservando che «tale silenzio non equivale, tuttavia, a silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis c. 3 legge 241/85, poiché il Ministero dei Beni Culturali con nota prot. 23231 del 27.09.18 ha precisato che il silenzio-assenso potrebbe verificarsi solo quando il Comune ha già espresso parere favorevole alla sanatoria, e nel caso di specie il Comune aveva espresso solo un parere favorevole condizionato alla rimozione della struttura di alluminio che sorregge la tenda avvolgibile esterna alla veranda». In altri termini, la doglianza difensiva era stata già disattesa sul rilievo che mancava una piena e incondizionata valutazione favorevole del Comune, sicché non poteva operare il meccanismo di semplificazione invocato.

L’ordinanza aggiunge che, contro il provvedimento del 31 gennaio 2019, era stato proposto ricorso per cassazione, e che con ordinanza del 19 giugno 2019 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso. Il dato è valorizzato dalla Corte non come formazione di un giudicato sostanziale sull’incidente di esecuzione in sé, ma come elemento che conferma la già avvenuta e completa verifica della medesima vicenda processuale.

Giunta a questo punto, la Corte collega il quadro ricostruito al nuovo incidente di esecuzione e osserva che anche l’istanza attuale di revoca dell’ordine di demolizione «ha come presupposto il rilascio dei medesimi titoli abilitativi in sanatoria» nn. 9, 10, 11 e 12 del 4 aprile 2013. Pertanto, secondo il Collegio, «è di tutta evidenza la identità della questione sollevata nel presente incidente di esecuzione rispetto a quella già valutata da questa Corte con l’ordinanza di rigetto sopra richiamata».

La difesa aveva allegato una relazione di perizia che concludeva per la «legittimità, validità ed efficacia dei titoli abilitativi in sanatoria» del 4 aprile 2013.

La Corte, tuttavia, ritiene che tale elaborato non introduca elementi di novità. La formula usata è particolarmente significativa: la perizia «non introduce elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse da questa Corte nella precedente ordinanza di rigetto, anche alla luce della relazione di consulenza tecnica di ufficio del C.T.U. Architetto Luigi Antonio Schettini, allegata al parere del PG». Il giudice dell’esecuzione, dunque, reputa la nuova perizia un mero apporto valutativo difensivo, incapace di mutare il quadro fattuale e giuridico già scrutinato, per di più a fronte dell’esistenza di una consulenza tecnica d’ufficio già acquisita e considerata.

Tanto premesso, come anticipato, il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente sostiene, anzitutto, che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come inesistenza soggettiva ciò che sarebbe, invece, una mera inesattezza anagrafica, priva di effetti invalidanti quando l’identità del soggetto sia comunque ricostruibile dagli atti. A tal fine richiama, nell’atto, tre precedenti di questa Corte: Sez. VI, n. 18839/2014 (in realtà, Sez. 5, n. 18839 del 13/02/2014, Barnaba', non mass.), Sez. II, n. 53602/2017 (in realtà, Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè, Rv. 271639 – 01) e Sez. V, n. 11907/2016 (in realtà, Sez. 5, n. 11907 del 19/11/2015, dep. 2016, Adragna ed altro, non mass.), tutti evocati per sostenere il principio della prevalenza dell’identificazione sostanziale della parte sull’errore formale nelle generalità: nessuno di essi, tuttavia, si occupa della questione giuridica in esame, donde la loro citazione, ed i relativi principi di diritto, inesistenti e non riferibili alle richiamate sentenze, nonostante siano stati virgolettati in ricorso e richiamati in corsivo (v. pagg. 4/5), facendoli apparire come affermati da questa Corte, appaiono il frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica.

Il ricorrente insiste sul fatto che l’istanza era stata comunque sottoscritta da una persona fisica, con firma autenticata dal difensore, e che l’errore riproduceva i dati già presenti nell’ingiunzione di demolizione. La Corte di appello, però, non si limita a rilevare un errore materiale nel nome, né fonda la decisione sul solo “secondo nome” Battista. Essa sottolinea che l’atto di nomina allegato all’incidente è sottoscritto da un soggetto indicato con nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e residenza risultati non corrispondenti ad alcun soggetto esistente nelle verifiche anagrafiche compiute. L’ordinanza considera irrilevante il fatto che l’errore fosse già presente nell’ingiunzione a demolire, perché ciò che rileva è l’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione, il quale deve essere riferibile ad un istante identificato in modo corretto e verificabile.

Il cuore della motivazione, dunque, non è l’errore nominale isolato, ma la combinazione di dati anagrafici che, nel loro insieme, individuerebbero un soggetto inesistente. Questa precisazione è decisiva. Se l’errore avesse riguardato soltanto il nomen o l’omissione/aggiunta di un secondo nome, la censura difensiva sarebbe stata fondata. Ma l’ordinanza valorizza il fatto che l’intera scheda identificativa riportata nella procura e nell’istanza – inclusa la data di nascita – non trovava riscontro anagrafico. In tale contesto, la Corte territoriale non ha ritenuto di trovarsi di fronte ad una semplice irregolarità nella denominazione della parte, bensì ad un difetto di certa identificazione dell’istante. Sotto il profilo teorico, il principio invocato dal ricorrente è corretto: la giurisprudenza, anche oltre il settore penale, riconosce che l’erronea indicazione delle generalità non comporta di per sé nullità o inesistenza dell’atto, se il soggetto è comunque identificabile con certezza sulla base dell’atto o del contesto processuale. Tale principio emerge con chiarezza, ad esempio, anche nella giurisprudenza civile di legittimità, che esclude la nullità dell’atto quando il reale destinatario o la reale parte siano univocamente identificabili dal contenuto complessivo della citazione o della relata (Cass. Sez. 2, 10/07/2023, n. 19473, non mass.).

Tuttavia, nel caso specifico, la censura appare non decisiva e, tendenzialmente, manifestamente infondata in concreto, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, l’ordinanza non registra una minima inesattezza ma una divergenza anagrafica che la Corte reputa incompatibile con la certa riferibilità soggettiva dell’atto. In secondo luogo, e soprattutto, anche volendo ipotizzare che su questo punto la motivazione meritasse un affinamento, resterebbe comunque intatta la seconda ratio decidendi, sufficiente da sola a sorreggere la declaratoria di inammissibilità. In sede di legittimità, infatti, quando una decisione è fondata su rationes autonome e ciascuna idonea da sola a sostenerla, il ricorso deve superarle tutte; il venir meno di una soltanto non basta (Sez. 1, n. 44762 del 03/10/2024, Ferraro, non mass.; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 – 01).

I precedenti evocati nel ricorso sul tema dell’errore nelle generalità esprimono un principio astrattamente pertinente, ma, come anticipato, non risultano in realtà essersi occupati della questione giuridica prospettata dal difensore, non avendo in realtà mai affermato i principi che il difensore loro riferisce. In ogni caso, quand’anche esistenti (e, come detto, così non è) la loro pertinenza concreta dipenderebbe comunque dalla possibilità di dimostrare che, nel caso di specie, il soggetto fosse davvero identificabile con certezza. Ed è proprio questo il punto che l’ordinanza esclude. Perciò quei precedenti, frutto di allucinazione informatica probabilmente dovuta all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, non risultano automaticamente decisivi: essi avrebbero potuto giovare al ricorrente se la divergenza fosse stata marginale e non investisse la riferibilità complessiva della procura e dell’istanza; ma pèrdono forza persuasiva se il giudice del merito, come avvenuto nel caso in esame, accerta l’assenza di corrispondenza anagrafica della complessiva identità dichiarata.

In altre parole, i precedenti richiamati dalla difesa – come detto, non riferibili alla questione giuridica qui esaminata - sono astrattamente coerenti sul piano del principio, ma non paiono perfettamente sovrapponibili alla fattispecie concreta, così come ricostruita dall’ordinanza.

Il ricorso è manifestamente infondato anche in relazione al secondo profilo di doglianza.

Il ricorrente sostiene invero che l’ordinanza abbia violato l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. ritenendo l’incidente di esecuzione una mera riproposizione di istanza già rigettata, sebbene il precedente incidente fosse stato proposto da soggetti diversi – A.C., C.M. e A.M.– e non dall’odierno ricorrente. Aggiunge che, in ogni caso, esisterebbe un fatto nuovo, rappresentato dalla perizia dell’ing. B. del 26 marzo 2025, sulla quale la Corte non avrebbe svolto alcuna reale valutazione.

Orbene, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente la declaratoria di inammissibilità quando la richiesta sia manifestamente infondata oppure costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. La giurisprudenza di legittimità più recente ribadisce che la preclusione opera non solo quando sia identico il petitum in senso formale, ma quando, in termini sostanziali, non vengano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche non già esaminate. Iin questo senso si collocano, tra le altre, Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 – 01, richiamata dalla giurisprudenza successiva (Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv. 262135 – 01; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, Barone, Rv. 268834 – 01; Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, D, Rv. 287553 – 01; Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, Pellegrino, Rv. 278283 – 01), e Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza, Rv. 269841 - 01, secondo cui la preclusione non opera solo se vengano dedotti fatti o questioni che non abbiano già formato oggetto della precedente decisione. Più di recente, Sez. 1, n. 44762 del 03/10/2024, Ferraro, non mass., ha ribadito che il provvedimento del giudice dell’esecuzione formalmente irrevocabile preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non emergano elementi sostanzialmente nuovi e non solo apparentemente tali.

L’ordinanza afferma espressamente che il nuovo incidente di esecuzione ha come presupposto gli stessi titoli abilitativi in sanatoria già esaminati nel 2019, e che la questione sollevata è identica a quella già valutata in precedenza.

Si tratta di un passaggio particolarmente convincente, perché la Corte non si limita a dire che vi è somiglianza tra le domande, ma specifica che il fondamento fattuale dell’istanza – cioè le concessioni in sanatoria nn. 9, 10, 11 e 12 del 4 aprile 2013 – è il medesimo già scrutinato. Inoltre, sottolinea che la nuova perizia allegata non introduce reali elementi di novità rispetto al quadro già noto, anche alla luce della precedente CTU dell’arch. Schettini allegata al parere del PG.

La censura difensiva fondata sulla diversità soggettiva del ricorrente non appare, perciò, sufficiente a scalfire questa ratio. Il giudice dell’esecuzione, infatti, non fonda l’inammissibilità su una nozione puramente soggettiva di “stessa parte”, ma sulla constatazione che l’odierno istante – qualificato come erede/terzo interessato in relazione al medesimo immobile e ai medesimi titoli – ripropone la medesima questione esecutiva già definitivamente vagliata. La preclusione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come interpretata dalla Cassazione, ha natura sostanziale e guarda all’identità del petitum e della causa petendi, non soltanto alla coincidenza nominale del proponente.

Questa censura deve, pertanto, essere considerata manifestamente infondata. Il ricorrente enfatizza la non coincidenza soggettiva tra i proponenti del precedente incidente e l’odierno istante, ma non riesce a mostrare che l’odierna iniziativa introduca una questione nuova in senso sostanziale. Al contrario, l’ordinanza espone che i titoli in sanatoria, il compendio edilizio e le questioni di condonabilità erano già stati pienamente scrutinati e risolti in senso negativo. La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata mostra che la preclusione non è superata dalla sola diversa veste formale dell’istanza o dalla diversa identità del proponente quando la questione sostanziale resta identica e non emergano elementi realmente nuovi.

Ancora, si osserva, la difesa sostiene che la perizia dell’ing. Trani del 26 marzo 2025 costituisca un elemento nuovo e che la Corte di appello si sia limitata ad affermarne apoditticamente l’irrilevanza, senza esaminarne realmente il contenuto. Da qui la denuncia di motivazione apparente e di violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

L’ordinanza, sul punto, non è del tutto ellittica. Essa afferma che la perizia allegata «non introduce elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse», e aggiunge un elemento importante: tale conclusione è formulata «anche alla luce della relazione di consulenza tecnica di ufficio del C.T.U. Architetto Luigi Antonio Schettini, allegata al parere del PG». In altri termini, la Corte non ignora la perizia di parte, ma la colloca dentro un quadro tecnico già esistente, ritenendola meramente oppositiva rispetto a valutazioni tecniche e giuridiche già svolte. È vero che la motivazione non riassume diffusamente il contenuto dell’elaborato dell’ing. Trani, ma in sede di legittimità ciò non è di per sé sufficiente a configurare il vizio denunciato, se il ragionamento decisorio consente comunque di comprendere perché il giudice abbia reputato l’elaborato non decisivo.

E qui la ratio è intellegibile: la perizia di parte si limiterebbe a sostenere la legittimità di titoli già esaminati; non introdurrebbe fatti sopravvenuti, ma una diversa valutazione tecnico-giuridica di dati già noti. Anche questa censura appare infondata. La giurisprudenza che esclude la preclusione in presenza di documenti o fatti nuovi – come la già citata Cass. pen., Sez. 1, n. 19358/2017 – presuppone che il documento prodotto non abbia già formato oggetto di valutazione e introduca un effettivo profilo di novità sostanziale. Nel caso in esame, però, la Corte di appello spiega che la perizia dell’ing. Trani non muta il nucleo della questione: i titoli in sanatoria del 2013 erano già stati esaminati, e le ragioni ostative alla loro efficacia rispetto all’ordine demolitorio erano già state puntualmente indicate. Il solo fatto che un tecnico di parte fornisca una lettura più favorevole non trasforma quell’elaborato in un “fatto nuovo” ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La motivazione, dunque, può dirsi sintetica, ma non apparente. Essa individua l’oggetto della perizia, lo confronta con il precedente giudizio e conclude per la mancanza di novità, richiamando anche una CTU già acquisita. In sede di legittimità, una simile motivazione è sufficiente, specie in presenza di una questione già in precedenza approfonditamente scrutinata.

3.7. Da ultimo, osserva il Collegio, benché il ricorso formalmente insista soprattutto sui profili processuali, la sua architettura è chiaramente orientata a rimettere in discussione il giudizio sostanziale di non condonabilità delle opere.

Per valutare la plausibilità della censura occorre allora verificare se le ragioni sostanziali ribadite nell’ordinanza siano corrette. La risposta, nel complesso, è positiva. L’ordinanza richiama i verbali di sequestro, dai quali emerge che al 29 dicembre 1993 le tamponature esterne erano ancora in corso, e che al 19 dicembre 1994 si eseguivano ancora lavori di getto di un solaio in cemento armato al piano terra. La Corte conclude che l’opera non era ultimata al rustico entro il termine utile per il secondo condono ex art. 39 l. n. 724/1994, che rinvia alla nozione di ultimazione dell’art. 31, comma 2, l. n. 47/1985.

Tale conclusione è pienamente coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rustico richiede non solo le strutture portanti e la copertura, ma anche le tamponature esterne, essendo queste necessarie a rendere individuabile il volume del manufatto (in questo senso sono richiamabili Sez. 3, n. 35006 del 12/06/2024, Di Massa, non mass., nonché i precedenti già consolidati Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Aprea, Rv. 250658 – 01, Sez. 3, n. 13641 del 15/11/2019, Rv. 278784 – 01, e Sez. 3, n. 33083 del 06/07/2021, Balzano, non mass.). Ne discende che, anche qualora si volesse valorizzare la perizia dell’ing. Trani, essa difficilmente avrebbe potuto scardinare questa ratio, fondata su dati cronologici obiettivi risultanti dai verbali di sequestro. Sotto tale profilo, l’ordinanza appare perfettamente allineata alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso non offre elementi idonei a sovvertirla.

3.8. L’ordinanza afferma ancora che il manufatto supera il limite di 750 mc previsto dall’art. 39 l. n. 724/1994 e che gli istanti avevano illegittimamente frazionato l’immobile in quattro distinte pratiche per eludere il limite volumetrico. Anche questo passaggio è conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ribadisce costantemente che, in materia di condono, l’edificio abusivo va considerato unitariamente quando riconducibile a un unico disegno edificatorio o a un unico centro di interessi, e che la pluralità delle domande non può essere utilizzata per aggirare artificiosamente il limite volumetrico (il principio è stato recentemente riaffermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 15725 del 09/04/2026, Mare, non mass., da Sez. 3, n. 28350 del 15/05/2025, Incarnato, non mass., e, con specifico riferimento al tema, da Sez. 3, n. 47639 del 28/11/2024, Fasano ed altro, non mass.). La motivazione dell’ordinanza, inoltre, è particolarmente accurata perché descrive le quattro sanatorie del 4 aprile 2013 come riferite tutte allo stesso immobile, alla stessa particella catastale, a porzioni dello stesso fabbricato a due piani fuori terra, presentate da componenti del medesimo nucleo familiare. Anche su questo piano, dunque, la censura del ricorso non coglie nel segno: non vi è traccia di un errore di diritto o di un travisamento, bensì applicazione lineare di un orientamento consolidato.

3.9. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione, non debba limitarsi a prendere atto dell’esistenza formale di un titolo o di un’istanza, ma debba verificare la plausibilità dell’esito favorevole e la sussistenza di eventuali cause ostative. In tal senso è particolarmente pertinente Sez. 3, n. 25195 del 05/04/2019, Miragliuolo, non mass., secondo cui la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione presuppone l’accertamento di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione di un provvedimento amministrativo favorevole, con obbligo per il giudice dell’esecuzione di valutare l’esito prevedibile dell’istanza e le cause ostative al suo accoglimento. Questo precedente è altamente pertinente rispetto al caso in esame, perché l’ordinanza del 2026 fa esattamente ciò che la sentenza n. 25195/2019 richiede: verifica non la mera esistenza dei titoli, ma la loro effettiva idoneità a incidere sull’ordine demolitorio, concludendo in senso negativo per ragioni ostative sostanziali. Perciò la perizia dell’ing. Trani, anche in questa prospettiva, non è idonea a mutare l’esito.

3.10. Quanto alla tettoia in ferro e lamiera, l’ordinanza ricorda che l’area era vincolata ai sensi della normativa paesaggistica già all’epoca dei fatti e che, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, era necessario il parere della Soprintendenza. La Corte aggiunge che il silenzio della Soprintendenza non equivaleva, nel caso concreto, a silenzio-assenso ex art. 17-bis l. n. 241/1990, anche alla luce della nota del Ministero dei beni culturali del 27 settembre 2018, poiché il Comune aveva espresso non già un parere pienamente favorevole, bensì un parere favorevole condizionato.

Su questo punto, il quadro giurisprudenziale amministrativo è stato per qualche tempo oscillante, ma oggi prevale l’orientamento secondo cui l’art. 17-bis

l. n. 241/1990 può trovare applicazione anche al parere della Soprintendenza nei procedimenti “orizzontali” a fase decisoria pluristrutturata, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610, e ribadito da successive decisioni, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3464. Tali pronunce sottolineano, però, che l’operatività del silenzio-assenso presuppone una precisa struttura procedimentale e l’invio di uno schema di provvedimento o comunque di una proposta compiuta, sicché non ogni inerzia della Soprintendenza produce automaticamente assenso. In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza può ritenersi sostanzialmente corretta nel caso concreto, anche se formulata in termini sintetici. La Corte non nega in astratto l’applicabilità dell’art. 17-bis; osserva piuttosto che, nel caso specifico, mancava il presupposto di un previo assetto favorevole compiuto del procedimento, poiché il Comune aveva espresso solo un assenso condizionato.

Anche ammettendo che il dibattito amministrativo sia stato vivace (in senso contrario, si v., ad es., T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII, 11 giugno 2025, n. 4406), il punto decisivo resta che la censura difensiva, nel ricorso per cassazione, non sviluppa in modo specifico una doglianza autonoma e tecnicamente strutturata contro questa parte dell’ordinanza: essa resta sullo sfondo dell’intera vicenda, ma non è al centro del motivo unico. Pertanto, pure sotto questo profilo, non emerge una fondatezza del ricorso.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ed invero, il richiamo, nel ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o “allucinati” da sistemi di intelligenza artificiale costituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità e, proprio per questo, giustifica l’irrogazione di una sanzione più elevata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. quando la Corte, come nel caso di specie, ravvisi che il ricorso è stato proposto senza il minimo controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fonti invocate.

5.1. L’art. 616 cod. proc. pen., infatti, prevede che, in caso di inammissibilità, la parte privata sia condannata alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che può essere aumentata fino al triplo “tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso”.

La sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 ha chiarito il fondamento di tale meccanismo sanzionatorio: la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non può operare automaticamente quando il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ma, specularmente, essa resta pienamente giustificata – e anzi può essere più severa – quando la causa di inammissibilità sia invece ascrivibile a un comportamento colposo del ricorrente.

In altri termini, la Consulta ha eliminato soltanto l’automatismo sanzionatorio nei confronti dell’incolpevole, non certo la legittimità di una risposta più incisiva nei confronti di chi abbia dato causa, con negligenza o imprudenza, a un ricorso intrinsecamente viziato.

5.2. Proprio in questa prospettiva, il ricorso fondato su giurisprudenza inventata presenta un quid pluris rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza. Non si è di fronte a una mera debolezza argomentativa, ma a una patologia dell’atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico-professionale: l’allegazione di precedenti inesistenti altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l’inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell’atto. In tale situazione, la causa di inammissibilità non è soltanto presente, ma è il risultato di una condotta positivamente colpevole, incompatibile con l’area dell’errore scusabile delineata dalla sentenza n. 186 del 2000.

5.3. Il punto decisivo è che l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa, perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Se il difensore – o la parte che dell’atto risponde nei limiti consentiti dal rito – introduce nel ricorso sentenze mai pronunciate, massime alterate o riferimenti inesistenti, egli non versa in una situazione assimilabile all’incolpevole errore oggettivamente inevitabile; al contrario, manifesta omessa verifica, trascuratezza professionale e talora persino spregiudicato uso dello strumento processuale. Perciò non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, secondo la formula della Consulta.

5.4. Sotto il profilo funzionale, poi, una sanzione più elevata trova giustificazione nella stessa ratio deterrente dell’art. 616 cod. proc. pen.

La norma mira a disincentivare impugnazioni abusive, dilatorie o comunque proposte senza il necessario rigore tecnico; e il legislatore, dopo le modifiche del 2017, ha reso espresso che la misura della somma va calibrata tenendo conto della causa di inammissibilità, proprio per permettere al giudice di graduare la risposta economica in ragione della gravità del vizio processuale. Se il ricorso è inammissibile perché costruito anche mediante citazioni giurisprudenziali fittizie, la causa di inammissibilità è qualitativamente più grave di quella derivante da un semplice errore interpretativo: essa denota un uso del giudizio di cassazione incompatibile con il livello di diligenza esigibile e quindi legittima una condanna in misura più alta.

5.5. Né può sostenersi che l’impiego dell’intelligenza artificiale introduca una zona franca di deresponsabilizzazione. La sentenza n. 186/2000 protegge chi incorra nella causa di inammissibilità senza colpa, ma non copre l’ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sulle fonti richiamate. In tale evenienza, l’errore non è inevitabile, bensì prevenibile con l’ordinaria diligenza professionale: sarebbe bastato verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente. L’assenza di questo controllo rende la colpa non solo sussistente, ma intensa, perché investe il nucleo stesso del metodo di redazione del ricorso di legittimità.

5.6. Ne deriva che, in un caso del genere, il giudice può motivare la maggiore entità della sanzione valorizzando una pluralità di indici: (a) la non verificazione delle fonti; (b) la spendita processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto di censure; (c) il conseguente aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte; (d) la lesione dell’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi; (e) la maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi. Tutti questi elementi si raccordano con la clausola legale che consente di graduare la somma “tenuto conto della causa di inammissibilità” e con il principio costituzionale per cui la sanzione pecuniaria è pienamente legittima quando l’inammissibilità sia imputabile a comportamento colpevole del ricorrente.

6. In termini conclusivi, si può dunque affermare che la citazione di giurisprudenza inesistente generata dall’intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale. Perciò, una volta dichiarata l’inammissibilità, l’art. 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l’irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, l’11/06/2026

Il Consigliere estensore
Alessio Scarcella

Il Presidente
Luca Ramacci

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