L’imputato istante, a fronte del dissenso della persona offesa alla partecipazione al programma, è tenuto a prospettare l’utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali di quest’ultima ovvero alla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, in quanto l’accoglimento della richiesta postula l’idoneità del programma a contribuire alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Cassazione penale, Seconda Sezione, Sentenza 30 aprile 2026 (dep. 27 luglio 2026) n. 28366
(Presidente: S. Beltrani - Relatore: S. Beltrani)
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di A.R. in ordine ai reati di usura ed estorsione consumata e tentata ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale.
Avverso la predetta decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazioni della legge penale e processuale e plurimi vizi di motivazione, quanto:
al diniego di accesso ad un programma di giustizia riparativa: premessa in rito l'impugnabilità dell'ordinanza di diniego, ci si duole della illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del predetto diniego, che avrebbe valorizzato la totale indisponibilità della P.O., in alcun modo giustificata, valorizzando un parametro di "utilità" del programma che non sarebbe normativamente previsto, senza considerare l'assenza di situazioni di pericolo concreto, confondendo i concetti di vittima e di P.O. e parificando indebitamente, infine, l'ammissibilità e la concreta fattibilità del programma; il difensore, anche nel corso della discussione, ha dato atto del fatto che, alla data della richiesta, nel distretto di riferimento non esisteva il Centro previsto dalla legge, ma ha evocato la possibilità di invio delle parti ad un Centro esistente in distretto diverso;
alla valutazione di attendibilità e coerenza delle dichiarazioni rese dalla P.O. costituita parte civile, rimaste prive di riscontro, con vizio di motivazione assoluto sul punto, rilevante ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,
alla configurazione delle circostanze aggravanti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 644, quinto comma, cod. pen.,
alta determinazione della natura usuraria degli interessi pretesi;
alla violazione dell'art. 521 cod. proc, pen. quanto al reato di cui al capo B);
alla conclusiva affermazione di responsabilità in ordine ai reati di estorsione consumata e tentata sub B);
alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen.;
alla mancata esclusione ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. della parte civile;
alla complessiva eccessività della pena in tutte le sue componenti; X) al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
XI) alla determinazioni in tema di statuizioni civili e provvisionale.
3. In data 23/04/2026 è pervenuta memoria di replica redatta nell'interesse del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di estorsione tentata perché estinto per prescrizione; il ricorso è, nel resto, infondato. Deve conseguentemente disporsi rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili.
Alcuni principi generali, suscettibili di assumere rilievo in riferimento a più motivi di ricorso, vanno preliminarmente riepilogati.
Secondo un orientamento ormai consolidato (accolto anche da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), in tema di ricorso per cassazione, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
La appena citata decisione delle Sezioni Unite (in motivazione) ha anche ribadito (sulla scia di Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, R". 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Nota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518) che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice.
Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità.
Questa Corte (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
01) ha, infine, chiarito che non sono deducibili, come motivi di ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Eccede, pertanto, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01).
In sintesi: non ogni imperfezione nella motivazione è causa di nullità della sentenza impugnata, occorrendo per tale effetto un vizio tale da avere un'influenza decisiva sul dispositivo, il quale o non resti sorretto, sia pure in un punto, da motivazione di sorta, ovvero abbia come base un argomento inidoneo per la sua incongruenza o manifesta illogicità a dimostrare la fondatezza della soluzione adottata dal giudice.
1.3.1. Non può, peraltro, essere condiviso l'orientamento, talora riaffiorante in seno alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la cognizione della Corte di cassazione sarebbe funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).
1.3.2. L'orientamento riprende più o meno alla lettera analogo orientamento in passato accolto dalla giurisprudenza meno recente (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. Rv. 229369 - 01; Sez. 5, 13/05/2003, Pagano ed altri, n. m.), per il quale, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
1.3.3. Peraltro, detto orientamento non poteva, e non può, più ritenersi attuale all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 5 1 . n. 46 del 2006, a norma del quale 'il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio".
Come bene osservato da Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D. , Rv. 288272 01, con tale statuizione, il Legislatore ha, infatti, inteso consentire di
pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative frutto di mere ed astratte congetture, o comunque costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto.
1.4. In applicazione dei predetti principi, ormai pacifici, e comunque condivisi e ribaditi dal collegio, deve ritenersi che:
il primo motivo, nella parte in cui evoca "illogicità e/o contraddittorietà" (f. 7), è, quanto alla deduzione della mera "illogicità", non consentito, e quanto alla deduzione promiscua dei due vizi, privo della necessaria specificità;
il secondo motivo, nella parte in cui evoca violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., non è consentito;
il terzo motivo, nella parte in cui evoca violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., non è consentito;
il quarto motivo, nella parte in cui evoca violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., non è consentito;
il sesto motivo, nella parte in cui evoca violazione dell'art. 125 cod. proc.
pen., non è consentito.
Il primo motivo è, nel resto, infondato.
Deve convenirsi con il ricorrente quanto all'impugnabilità, unitamente alla sentenza che definisce il grado, del provvedimento che abbia rigettato la richiesta di accesso dell'imputato ad un programma di giustizia riparativa, già ammessa dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, Rv. 289325 - 01), con orientamento dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi.
Richiamato quanto già osservato sub 5 1.4, deve aggiungersi che la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa è stata formulata nell'interesse dell'imputato solo all'udienza del 06/06/2025, fissata per la decisione del suo atto di appello, ed alla quale peraltro l'imputato non è comparso; la Corte di appello, preso atto che nessuna altra attività processuale era necessaria, rinviava di ufficio alla successiva udienza del 20/06/0225 per interpellare in ordine alla predetta richiesta la persona offesa, individuata come vittima dei reati in contestazione.
All'esito, in perdurante assenza dell'imputato, preso atto della volontà della P.O. "di non voler più avere nulla a che fare con il R. ", e verificato che nel distretto di, Lecce non risultava a quella data operante ancora alcun Centro per la giustizia riparativa", riteneva che l'invio dell'imputato ad un Centro di giustizia riparativa (anche fuori distretto) non presentasse alcuna concreta utilità per l'imputato e per la risoluzione delle questioni derivanti dai fatti per cui si procedeva, non essendo ravvisabile, soprattutto alla luce della totale chiusura manifestata sul punto dalla persona offesa, una qualche forma di composizione delle questioni in esame, la richiesta veniva rigettata e l'appello deciso.
Ciò premesso, osserva il collegio che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle argomentazioni della Corte di appello, la richiesta era inaccoglibile, e comunque non poteva impedire la prosecuzione del giudizio di appello.
Questa Corte (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 - 01; Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 01), essenzialmente valorizzando la disciplina di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 150 del 2022, ritiene che, in tema di giustizia riparativa, il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l'accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. vittima surrogata, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l'unica circostanza ostativa prevista dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. è la sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall'utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Ciò in quanto l'obiettivo perseguito dal legislatore di responsabilizzazione dell'autore del reato ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede.
Più in generale, si è ritenuto che la prospettazione dell'interesse a impugnare il provvedimento di diniego di accesso alla giustizia riparativa non può limitarsi alla generica invocazione dell'istituto, ma deve dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, dello stesso sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura (Sez. 5, n.415 del 22/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289311 - Ol).
Nel caso in esame, la richiesta presentata nell'interesse dell'imputato risultava generica.
Invero, pacifico essendo che il presupposto positivo ai fini dell'accoglimento della richiesta de qua è dato dall'utilità dello svolgimento del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, sarebbe stato onere dell'interessato, preso atto del dissenso opposto dalla persona offesa, prospettare l'utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali della P.O., ovvero anche con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede.
In difetto, le argomentazioni opposte dalla Corte di appello alla richiesta risultano incensurabili.
Vale anche in proposito il principio che, per dolersi della mancata adozione di una statuizione officiosa, occorre averla sollecitata (argomenta da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01).
Analoga genericità inficia i corrispondenti motivi di ricorso, che riepilogano la normativa di settore e le sue finalità, ma non spiegano la potenziale incidenza dell'accesso al chiesto programma di giustizia riparativa sul trattamento sanzionatorio, poiché si limitano a ribadire in astratto la non preclusività in assoluto del diniego opposto dalla P.O., ma non indicano il possibile percorso riparativo alternativamente esperibile che l'imputato chiedeva di esperire.
Peraltro, anche se accolta, l'istanza non avrebbe comunque potuto comportare la sospensione del processo ed impedire la decisione dell'appello: di qui, la carenza d'interesse alla doglianza.
Deve, infatti, ritenersi che la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata in pendenza del giudizio di appello da imputato di reati procedibili d'ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, non comporta la sospensione del processo.
Invero, l'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto "per un periodo non superiore a 180 giorni' la sospensione del processo (durante la quale, ai sensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., ed, inoltre, il giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen. con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., ferma restando l'applicazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), unicamente in presenza di due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso di specie):
'nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione" (laddove, nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d'ufficio):
a richiesta dell'imputato" (che, nel caso in esame, non risultava formulata, non facendosene comunque menzione in ricorso).
Né può ritenersi che la disposizione di cui all'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui, pur in presenza della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, non consente la sospensione del processo per i reati procedibili di ufficio, debba essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 27, comma 3, Cost.
Invero, la predetta disciplina appare in linea con le finalità deflattive dell'istituto, testualmente desumibili dalla previsione di cui all'art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., che sole giustificano la sospensione del processo; d'altro canto, Corte cost. n. 128 del 2025 ha già chiarito che la giustizia riparativa "si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo ( ... ) si tratta attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale".
Ne consegue che è onere del soggetto imputato di reati procedibili d'ufficio, che abbia intenzione di accedere ad un programma di giustizia riparativa onde ottenere, in caso di esito riparativo di esso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen. o comunque un trattamento sanzionatorio più mite, attivarsi in tempo utile a conseguire il predetto esito riparativo prima del giudicato; invero, come già incidentalmente riconosciuto da Sez. U, n. 5166/2026, in motivazione, "anche nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo".
Non essendovi prova della formulazione di una istanza di rinvio da parte dell'imputato in caso di ammissione al chiesto programma di giustizia riparativa (dalla sentenza impugnata emerge che persino il rinvio dal 6 al 20 giugno per l'audizione della P.O. è stato disposto di ufficio, ed il ricorso non fornisce indicazioni sul punto), priva di rilievo appare la questione, pure posta dal ricorrente, della possibile rilevanza del passo della Relazione al D. Lgs. n. 150 del 2022, dove si legge che, per i reati non procedibili a querela di parte, per i quali la possibilità di sospensione del procedimento in pendenza dello svolgimento del programma di giustizia riparativa non è prevista, potrebbe soccorrere "la possibilità di valorizzare l'istituto - ( ... ) - del rinvio su richiesta
dell'imputato, per consentire di concludere il programma e quindi permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio".
Non appare, peraltro, inutile evidenziare sin da ora che tale evenienza non risulta assolutamente considerata dall'art. 129-bis cod. proc. pen., che anzi delinea un procedimento all'evidenza speciale applicabile dichiaratamente per i soli reati procedibili a querela di parte (fissando persino il possibile limite massimo di durata della sospensione, per 180 giorni), cui non avrebbe senso logico pretendere di affiancare contra legem un subprocedimento surrogato non previsto dalla legge, operante in generale per i reati procedibili di ufficio su richiesta dell'interessato, senza la previsione di un termine massimo di sospensione.
D'altro canto, questa Corte (da ultimo Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, non mass. sul punto) è ferma nel ritenere che criterio fondamentale cui occorre attenersi nell'interpretazione delle disposizioni di legge è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, «che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa» (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L. , non mass. sul punto).
Questa conclusione è imposta, a livello costituzionale, dall'art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest'ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice; in piena armonia con la predetta previsione, a livello di legge ordinaria il (pur previgente) art. 12 disp. prel. cod. civ. già disponeva che l'unico criterio ermeneutico impiegabile per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica, peraltro consentita unicamente nel caso in cui una controversia non possa «essere decisa con una precisa disposizione» (ovvero in presenza di una lacuna, in relazione alla questione controversa in esame non enucleabile) e comunque vietata dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. in riferimento alle leggi penali o eccezionali.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che «la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme (sentenza n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (sentenza n. 110 del 2012).
Come già osservato da sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L. , non mass. sul punto, «l'inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavori preparatori o della relazione illustrativa del testo normativo è direttamente determinata dal sistema delle fonti del diritto. Invero, i testi di legge sono oggetto di procedure di approvazione "garantite", nelle quali un ruolo centrale spetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della sua maggioranza. I testi di legge inoltre sono promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale, oltre che a referendum abrogativo. Nulla di tutto questo, invece, è dato con riferimento ai lavori preparatori e alla relazione illustrativa».
Altra decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, non mass. sul punto) ha ricollegato l'inidoneità del lavori preparatori a fondare interpretazioni di disposizioni di legge che travalichino il dato letterale delle stesse al rilievo che «proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete»: non può, infatti, dubitarsi del fatto «che detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa».
All'interprete avveduto non può, infine, sfuggire la possibile deriva strumentale, ispirata da finalità dilatorie, che potrebbe verificarsi ove si ricolleghi alla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa (che è possibile formulare in ogni stato e grado, e quindi anche per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione) la sospensione sine die del processo (e dei termini di custodia cautelare, procedibilità e prescrizione) anche nel caso in cui il processo abbia ad oggetto reati procedibili di ufficio, pur in presenza di una chiara previsione di legge che prevede la sospensione del processo soltanto per i reati procedibili a querela di parte (con le evidenti finalità dilatorie documentate dalla disciplina di cui all'art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., al contrario non mutuabili per i reati procedibili d'ufficio) e per un periodo limitato (180 giorni).
Gli altri motivi reiterano doglianze alle quali la Corte di appello ha fornito puntuale ed esauriente risposta, previa dettagliata disamina delle doglianze difensive, con motivazione incensurabile in questa sede, con la quale il ricorrente mostra di non confrontarsi compiutamente, e sono quindi privi della necessaria specificità, quando non consentiti per altra causa o manifestamente infondati.
3.1. Il secondo motivo (come premesso sub g 1.4. , non consentito nella parte in cui evoca violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen.), non considera quanto esaurientemente osservato dalla Corte di appello a f. 2 ss. della sentenza impugnata, che ha valorizzato, a fondamento della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della P.O. (aventi natura testimoniale e quindi di per sé non necessitanti di riscontro), anche l'esistenza dei plurimi elementi di riscontro enumerati a partire da f. 5 ss. della sentenza impugnata, in particolare richiamando esiti inequivocabili di intercettazioni di conversazioni incesurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (valgano le conclusioni tratte a f. 16 s. della sentenza impugnata).
3.2. Il terzo motivo, riguardante la configurazione delle circostanze aggravanti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 644, quinto comma, cod. pen. (come premesso sub 5 1.4. , non consentito nella parte in cui evoca violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.), non è consentito anche in difetto di un corrispondente, tempestivo motivo di appello: a f. 25 del ricorso il ricorrente riferisce erroneamente di aver formulato analoga doglianza a f. 9 dell'atto di appello, dove peraltro si disquisisce di tutt'altro (ovvero di dichiarazioni rese dal D'Urso).
3.3. Il quarto motivo, riguardante la determinazione della natura usuraria degli interessi pretesi (come premesso sub g 1.4. , non consentito nella parte in cui evoca violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen.), non è consentito anche perché dedotto solo con motivi nuovi del tutto avulsi dall'originario gravame; esso è, inoltre, privo della necessaria specificità perché non considera, nel merito, quanto incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a f. 17 della sentenza impugnata (quanto all'ammontare del tasso d'interesse praticato dall'imputato, determinato in misura pari al 65,14% annuo, e quindi, all'evidenza, usurario).
3,4. Non consentito è il quinto motivo, con il quale si lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. quanto al reato di cui al capo B): la sentenza impugnata si è limitata a confermare la sentenza di primo grado (nei confronti della quale l'odierna doglianza non era stata formulata, e non sarebbe, quindi, consentita ex novo in questa sede), sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle del Tribunale; peraltro, in presenza di una doppia conforme di statuizione di condanna in ordine ai medesimi fatti, sarebbe stato onere del ricorrente (in ipotesi non adempiuto, con conseguente difetto di specificità del motivo) evidenziare in ricorso le parti della sentenza di appello introducenti, rispetto a quella di primo grado, riferimenti decisivi a fatti nuovi.
3.5. Il sesto motivo (come premesso sub 5 1.4. , non consentito nella parte in cui evoca violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.), non considera quanto
esaurientemente osservato dalla Corte di appello a f. 5 ss. della sentenza impugnata, ed in particolare le conclusioni esposte a f. 16, quanto alle minacce inizialmente formulate dall'imputato personalmente all'indirizzo della P.O.. per ottenere l'adempimento della pretesa usuraria, poi formulate con l'ausilio del D. (che in una occasione rappresentò alla P.O. che sapeva che la P.O. aveva dei figli); la P.O. fu poi in seguito indotta a cedere, sempre sotto minaccia, un motore marino ed una autovettura Mercedes.
La vicenda aveva trovato conferma anche in conversazioni intercettate ed incensurabilmente interpretate dalla Corte di appello di difetto di documentati travisamenti.
3.6. Il settimo motivo, riguardante la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., non consentito perché dedotto solo con motivi nuovi del tutto avulsi dall'originario gravame, è, inoltre, privo della necessaria specificità perché non considera, nel merito, quanto incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a f. 17 della sentenza impugnata (valorizzando gli svariati atteggiamenti minatori posti in essere dal R. e dal D. per ottenere il pagamento degli interessi del debito usurario contratto dalla P.O. con il R.).
Manca, comunque, l'interesse del ricorrente a far valere la non configurabilità della circostanza in danno del D. (perché estraneo all'usura), procedendosi in questa sede in danno del R., imputato in ordine a tutti i reati in contestazione.
3.7. L'ottavo motivo, riguardante la mancata esclusione ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. della parte civile, per aver fatto in data 22/01/2018 (e quindi prima della sentenza di appello) richiesta di accesso al Fondo per le vittime dell'usura, non consentito perché dedotto solo con motivi nuovi del tutto avulsi dall'originario gravame, è, inoltre, manifestamente infondato, in difetto della previsione testuale di incompatibilità tra la detta richiesta e l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ed attesa, inoltre, la natura meramente indennitaria dell'erogazione che potrebbe conseguirne, dimostrata dal fatto che essa è a carico dello Stato, senza previsione di possibile rivalsa contro il condannato.
D'altro canto, la lamentata duplicazione è meramente eventuale, e ad essa sarebbe, comunque, possibile porre rimedio in fase esecutiva.
3.8. Il nono e il decimo motivo, riguardanti nell'ordine, la complessiva eccessività della pena in tutte le sue componenti ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono privi della necessaria specificità perché non considerano, nel merito, quanto incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a f. 17 s. della sentenza impugnata, dove si evidenzia che, pur a fronte di condotte gravissime ed insistentemente reiterate, la pena base è stata determinata nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione sono stati particolarmente contenuti rispetto alla misura massima legalmente consentita. Nessun elemento sintomatico della necessaria meritevolezza, suscettibile di legittimare il riconoscimento delle predette attenuanti, sussiste; l'imputato è, peraltro, gravato da significativi precedenti, e vale, inoltre, quanto premesso in ordine alle modalità dei fatti.
3.9. L'undicesimo motivo, riguardante le conclusive determinazioni in tema di statuizioni civili e provvisionale non è consentito:
quanto alla provvisionale, trattandosi di statuizione per giurisprudenza assolutamente consolidata non ricorribile, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02); nel resto, perché proposto per la prima volta in questa sede; esso è, peraltro, di per sé tanto generico da risultare all'evidenza meramente assertivo.
La mera infondatezza del primo motivo di ricorso, riguardante tutti i reati in esame, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di estorsione tentata, perché, pur computati i 210 giorni di sospensione ricavabili ex actis, estinto per prescrizione.
4.1. Va conseguentemente disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili, previa declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in ordine ai residui reati.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di estorsione tentata perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai residui reati. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili.
Così deciso il 30/04/2026