Giustizia riparativa: il dissenso della vittima impedisce l’accesso?

Articolo del 04/09/2026

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Il rifiuto della persona offesa non impedisce di per sé l’accesso alla giustizia riparativa. Ma l’imputato deve indicare quale percorso alternativo possa essere concretamente utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto.

Il dissenso della persona offesa impedisce all’imputato di accedere a un programma di giustizia riparativa?

No. Ma se la vittima non intende partecipare, non basta formulare una richiesta generica.

Lo chiarisce la Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 28366 depositata il 27 luglio 2026: in presenza del dissenso della persona offesa, spetta all’imputato prospettare concretamente l’utilità di un percorso alternativo, ad esempio attraverso una mediazione con i gruppi parentali della vittima oppure con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede.

Il caso

L’imputato, condannato per usura ed estorsione, chiede in appello l’accesso a un programma di giustizia riparativa.

La persona offesa, interpellata dalla Corte, manifesta però la volontà di non avere più rapporti con lui.

La richiesta viene respinta perché, secondo i giudici, il percorso non presenta una concreta utilità rispetto alle questioni derivanti dai reati contestati.

L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo che il dissenso della persona offesa non può, da solo, precludere l’accesso alla giustizia riparativa.

La Cassazione condivide questa premessa, ma ritiene comunque corretta la decisione.

Il dissenso della vittima non basta per dire no

Il riferimento è l’art. 129-bis c.p.p.

La norma consente l’invio a un Centro per la giustizia riparativa quando il programma può risultare utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporta un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti.

Il mancato consenso della persona offesa, quindi, non rappresenta di per sé una causa ostativa.

Il programma può infatti svolgersi anche senza la partecipazione della specifica vittima del reato.

L’art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 contempla espressamente la mediazione tra autore e vittima, anche estesa ai gruppi parentali, nonché la mediazione con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, la cosiddetta vittima surrogata o aspecifica.

La Cassazione richiama sul punto Cass. pen. n. 19393/2026 e Cass. pen. n. 8653/2026.

Cosa deve indicare l’imputato?

Qui si trova il passaggio centrale della decisione.

Quando la persona offesa non vuole partecipare, l’imputato non può limitarsi ad affermare che il suo dissenso non è vincolante.

Deve indicare quale diverso percorso riparativo intende intraprendere e spiegare perché possa essere utile rispetto alle conseguenze del fatto.

Nel caso esaminato, la richiesta era invece generica: contestava il valore attribuito al rifiuto della persona offesa, ma non prospettava una mediazione con i suoi familiari né con una diversa vittima.

Per questo il rigetto viene ritenuto incensurabile.

Il principio è quindi chiaro: il no della vittima non chiude automaticamente l’accesso alla giustizia riparativa, ma rende necessario indicare concretamente un percorso alternativo.

Reati procedibili d’ufficio: il processo non si sospende

La sentenza affronta anche un secondo profilo.

Per i reati procedibili d’ufficio, la richiesta di accesso alla giustizia riparativa non comporta la sospensione del processo.

L’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. consente infatti la sospensione, per un periodo non superiore a 180 giorni, nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e alle condizioni previste dalla norma.

Nel caso deciso dalla Cassazione, invece, si procedeva per reati perseguibili d’ufficio. La Corte d’appello poteva quindi definire il giudizio senza attendere l’esito del programma.

Richiamando anche Corte cost. n. 128/2025, la Cassazione ricorda che la giustizia riparativa costituisce un’attività extraprocessuale.

Ne deriva che l’imputato che voglia utilizzare l’eventuale esito positivo del programma ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, c.p. o comunque del trattamento sanzionatorio deve attivarsi in tempo utile prima del giudicato.

Il diniego può essere impugnato

La Cassazione conferma inoltre il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5166/2026: il provvedimento che respinge la richiesta di accesso alla giustizia riparativa può essere impugnato insieme alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

Anche la censura, però, deve essere specifica: non basta invocare genericamente l’istituto, ma occorre indicare quale concreta incidenza il programma avrebbe potuto avere sulla posizione dell’imputato.

Cosa ci portiamo a casa?

La Cassazione n. 28366/2026 fissa due regole.

La prima: il dissenso della persona offesa non impedisce automaticamente l’accesso alla giustizia riparativa.

La seconda: quando la vittima rifiuta di partecipare, spetta all’imputato indicare un percorso alternativo concretamente utile, ad esempio con i suoi familiari o con la vittima di un diverso reato.

Per i reati procedibili d’ufficio, inoltre, la richiesta non sospende il processo.

La giustizia riparativa, quindi, non si attiva con una formula di stile: se una strada si chiude, bisogna indicare quale altra strada si vuole percorrere.


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