In tema di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299, comma 3, c.p.p., è ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, costituendo tale interlocuzione esercizio di una mera facoltà, dalla cui mancanza non può desumersi né l'insussistenza di condizioni di pericolo né l'assenza di timore della vittima per la propria incolumità.
Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 02/09/2026 (ud. 23/07/2026), n. 32652
(Presidente: G. De Amicis; Relatore: E. A. Giordano)
RITENUTO IN FATTO
1. P. A. chiede l’annullamento dell’ordinanza del 22 aprile 2026 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catania, in esito alla condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, da scontare presso l’abitazione di una cugina.
2. Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che la disposizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. presume, facendo, tuttavia, salvo il caso in cui risulti che non sussistono esigenze ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita e l’integrità fisica o psichica, possano essere tutelate con misure cautelari: deve, quindi, sussistere, in relazione al reato per cui si procede, il “pericolo concreto” di reiterazione di condotte abusanti, da valutare anche sulla base delle osservazioni della persona offesa, che, ricevuta la notifica della richiesta di modifica della misura cautelari, denunci la persistenza di uno stato di timore per la propria incolumità. Nel caso in esame, invece, alcuna osservazione sul punto è pervenuta dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su mere asserzioni che non si confrontano con l’ordinanza impugnata che, da un lato, ha valutato la insussistenza di elementi che denotassero l’affievolimento delle esigenze cautelari, sostenuto, nella prospettazione del ricorrente, solo dal periodo di custodia cautelare sofferto e, dall’altro lato, ha ritenuto inidonea a realizzare l’adeguata tutela della finalità cautelare la misura degli arresti domiciliari, anche perché irrilevante, ai fini dell’attenuazione del pericolo di reiterazione, la mera “intenzione” dell’imputato di sottoporsi ad un programma di recupero per soggetti maltrattanti.
Il Tribunale di Catania ha fatto corretta applicazione del principio di questa Corte secondo cui l’attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura e/o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652 - 01).
La motivazione dell’ordinanza impugnata è idonea a giustificare il giudizio di persistente pericolosità dell’imputato, fondato su dati obiettivi costituiti dalla oggettiva gravità della pena irrogatagli, nonostante la diminuzione di pena per il rito abbreviato, e, quindi, di attualità delle esigenze cautelari, alla quale il ricorrente ha opposto esclusivamente il tempo trascorso in esecuzione della misura, come si è detto, neutro, e non convalidato, nella prospettiva di una resipiscenza, dall’inizio di un percorso di recupero che potrebbe essere avviato anche in corso di detenzione in carcere e, pertanto, allo stato, affidato alla mera intenzione futura dell’imputato.
2. Manifestamente infondato è il rilievo che non sussisterebbe il concreto pericolo di reiterazione in mancanza di opposizione della persona offesa alla richiesta di sostituzione della misura che le è stata notificata.
La individuazione della sussistenza delle esigenze cautelari, correlate al pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di condotte dello stesso genere, costituisce precipuo compito del giudice che ne individua la ricorrenza sulla base di elementi circostanziali quali la durata della condotta illecita e la sua intensità e di elementi desumibili dalla personalità del soggetto agente di cui deve essere, in particolare, apprezzata, in presenza di reati abituali quali quello di maltrattamenti in famiglia, la pervicacia della condotta.
In relazione a tale tipologia di reati, il giudizio di pericolosità deve essere vieppiù ponderato dal giudice, in presenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima del reato, attraverso l’esame di specifici elementi di fatto, e non può essere, invece, ricostruito sulla base della percezione di pericolo della persona offesa che, messa in condizione di interloquire sulla richiesta di sostituzione della misura, non abbia allegato situazioni di concreto e ulteriore pericolo per la sua incolumità.
La interlocuzione della persona offesa sulla richiesta di sostituzione della misura costituisce esercizio di una mera facoltà e, pertanto, il suo silenzio non può essere interpretato come mancata sussistenza di condizioni di pericolo o timore per la propria incolumità - e valere a favore della persona già sottoposta a misura - venendo, altrimenti, trasformato da misura di protezione e garanzia in un onere informativo posto a carico della persona offesa.
3. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria è delegata agli adempimenti indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23 luglio 2026
La Consigliera relatrice
Emilia Anna Giordano
Il Presidente
Gaetano De Amicis