
La Cassazione (n. 32652/2026) precisa che, nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare non dimostra che sia venuto meno il pericolo di reiterazione, né che la vittima non tema più per la propria incolumità.
Durante un procedimento per maltrattamenti in famiglia, la persona offesa è informata della richiesta dell’imputato di ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare, ma decide di non presentare osservazioni. Quel silenzio può essere interpretato come un segnale che il pericolo è diminuito?
La Sesta penale della Cassazione, con la sentenza n. 32652 depositata il 2 settembre 2026, risponde di no.
La mancata interlocuzione della vittima, infatti, non può essere letta a favore dell’imputato e non dimostra né il venir meno del pericolo concreto e attuale di reiterazione né l’assenza di timore per la propria incolumità.
La vicenda riguarda un uomo condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, sottoposto alla custodia cautelare in carcere.
L'imputato chiede la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di una cugina. Il Tribunale respinge la richiesta e il Tribunale del riesame di Catania rigetta l'appello, ritenendo ancora attuale il rischio di reiterazione.
La difesa valorizza, tra gli altri elementi, il fatto che la persona offesa, pur informata dell'istanza, non abbia presentato opposizione.
Per la Cassazione, però, questo silenzio non può assumere il significato prospettato dal ricorrente.
Il punto di partenza è l'art. 299, comma 3, c.p.p., che consente alla persona offesa, nei casi previsti, di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.
Si tratta, però, di una facoltà.
La mancata interlocuzione non può quindi trasformarsi in un onere informativo a carico della vittima e non consente di presumere:
il venir meno delle condizioni di pericolo;
l'assenza di timore per la propria incolumità;
l'attenuazione del pericolo di reiterazione.
La valutazione resta affidata al giudice sulla base degli elementi concreti del caso.
Nei reati abituali, come i maltrattamenti in famiglia, il pericolo di reiterazione deve essere valutato considerando la durata e l'intensità delle condotte, la personalità dell'autore e la pervicacia del comportamento, con particolare attenzione alla situazione di vulnerabilità della persona offesa.
Non è quindi il comportamento processuale della vittima a stabilire se il rischio sia ancora attuale.
Occorre verificare se siano effettivamente cambiate le circostanze che avevano giustificato l'applicazione della misura.
La Cassazione ribadisce inoltre che il semplice decorso del tempo in esecuzione della misura cautelare non dimostra automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari.
Nello stesso senso, neppure la regolare osservanza delle prescrizioni è di per sé decisiva: servono ulteriori elementi concreti indicativi di un effettivo mutamento della situazione (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 43113/2015).
Nel caso esaminato non basta neppure la prospettata intenzione dell'imputato di intraprendere un programma di recupero per autori di condotte maltrattanti, in assenza di elementi concreti già idonei a dimostrare un cambiamento.
Nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare non vale come consenso e non dimostra che il pericolo di reiterazione sia venuto meno.
Per ottenere una misura meno afflittiva non bastano neppure il tempo trascorso o mere prospettive future: occorre dimostrare un mutamento concreto della situazione cautelare.
Nel caso deciso, questi elementi non emergono e la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
In altre parole: il silenzio della vittima resta silenzio. Non diventa automaticamente un argomento difensivo.
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