A decorrere dall’entrata in vigore dell’obbligo di deposito telematico, l’atto di appello presentato dal difensore mediante posta elettronica certificata, anziché tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP), è inammissibile, salvo che ricorra una delle ipotesi derogatorie previste dalla legge.
L’art. 175-bis c.p.p. non esaurisce le ipotesi nelle quali le disfunzioni dei sistemi informatici possono incidere sull’esercizio del diritto di impugnazione. Il malfunzionamento del PDP non certificato né attestato ai sensi di tale disposizione non legittima automaticamente il deposito dell’atto mediante modalità non telematiche, ma può rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 c.p.p., qualora la parte dimostri che la disfunzione, avente carattere oggettivo e non riconducibile al comportamento dell’interessato, abbia integrato gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
Ai fini della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., la dedotta impossibilità di utilizzare il Portale Deposito Atti Penali deve essere comprovata mediante riscontri oggettivi idonei a documentare i tentativi di deposito, il momento in cui sono stati effettuati, il tipo di anomalia riscontrata e la sua concreta incidenza sull’impossibilità di caricare l’atto. Non sono sufficienti allegazioni generiche del difensore, potendo assumere rilievo, tra l’altro, schermate del PDP, codici di errore, marcature temporali, log del browser o della connessione e registri del gestore del portale.
Cassazione penale, Quinta Sezione, Sentenza 17/09/2026 (ud. 11/09/2026), n. 33829
(Rossella Catena - Il Presidente; Elisabetta Maria Morosini - Il Consigliere estensore)
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, emessa de plano previa revoca del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da F. e T. avverso la sentenza di condanna, pronunciata a carico degli stessi, all’esito di dibattimento, dal Tribunale di Biella, in ordine a reati fallimentari relativi alla società P., dichiarata fallita il 29 marzo 2017.
La declaratoria di inammissibilità si fonda sul mancato rispetto delle forme imposte per il deposito dell’appello: entrambi i difensori degli imputati hanno depositato l’appello tramite posta elettronica certificata — il 28 maggio 2025 (per T.) e il 21 giugno 2025 (per F.) — quando era già in vigore (dal 1 gennaio 2025) l’obbligo di deposito esclusivo mediante portale telematico.
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite i rispettivi difensori.
F. coltiva due motivi.
Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 581, 582, 591, 111-bis e 175-bis cod. proc. pen.
L’inammissibilità dell’appello, secondo la difesa, è stata erroneamente dichiarata, tenuto conto che il provvedimento impugnato nulla dice in merito all’assenza, o meno, di malfunzionamenti rilevati in ambito “locale”, situazione che, a norma dell’art. 175-bis cod. proc. pen. consente di ricorrere al deposito cartaceo o mediante posta elettronica certificata.
Peraltro la Corte distrettuale non ha tenuto conto della tempistica di deposito dell’appello, effettuato, dal difensore dell’imputata F., sabato 21 giugno 2025, ultimo giorno utile, né ha considerato che il difensore aveva descritto il “codice errore” che compariva nel portale al momento in cui si tentava di caricare gli atti e che quindi ha di fatto impedito l’utilizzo dell’applicativo.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della oggettiva impossibilità di deposito dell’appello tramite il portale.
La Corte di appello non ha svolto approfondimenti circa il “codice errore” rappresentato dalla difesa nella memoria difensiva, ma ha fatto leva esclusivamente sulla comunicazione del dirigente del Tribunale di Biella, il quale si è limitato a dare atto che nel periodo in rilievo non vi erano stati provvedimenti di sospensione dell’utilizzo del portale certificati dal direttore del DGSIA.
Il medesimo giudice ha revocato il provvedimento di fissazione dell’udienza per la trattazione del giudizio di appello, così da impedire alla difesa dell’imputata, che aveva fatto affidamento sull’udienza, di documentare l’impossibilità oggettiva di procedere al deposito.
Il problema si era verificato sia venerdì 20 giugno sia sabato 21 giugno 2025 e il difensore dell’imputata aveva ripetutamente cercato di contattare la cancelleria del Tribunale di Biella chiamando i numeri di telefono riportati sul sito, senza però ricevere risposta; sicché, all’ultimo giorno utile aveva proceduto all’invio dell’appello mediante posta elettronica certificata.
Il “codice errore” riscontrato dovrebbe segnalare una connessione “debole” della rete internet, dovuta, probabilmente, ai forti temporali che hanno interessato la città di Biella il 20 e il 21 giugno 2025.
In sostanza si è verificato un caso analogo a quello deciso da Sez. 5, n. 14833 del 2026 che ritenuto ammissibile il deposito cartaceo dell’atto.
La stessa Procura generale distrettuale, dopo aver chiesto di dichiarare inammissibile l’appello, ha invitato la difesa a riformulare la proposta di concordato formulata dalla difesa F. ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., così riconoscendo, implicitamente, la ritualità dell’impugnazione.
T. sviluppa tre motivi.
Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 582, 591, 111-bis cod. proc. pen.
Il portale c.d. PDP non aveva permesso “fisicamente” di inviare l’atto di appello, né aveva generato alcuna ricevuta o messaggio di errore codificato (c.d. blocco silente), sicché la difesa si era trovata nella impossibilità di documentare il malfunzionamento, determinandosi nel senso di effettuare il deposito dell’atto a mezzo posta elettronica certificata, in difetto di indicazioni diverse da parte del Tribunale di Biella.
Il sistema non rileva malfunzionamenti momentanei, che quindi non possono essere dimostrati dalle difese.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’inosservanza dell’art. 3 Cost. a causa di una disciplina che riserva un trattamento deteriore all’imputato che si affida al difensore per il deposito dell’appello rispetto all’imputato che procede personalmente al deposito, essendo consentito al secondo il deposito dell’atto anche con modalità non telematiche.
Con il terzo si lamenta l’inosservanza dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
L’atto ha raggiunto il suo scopo; l’inammissibilità non può derivare da un mero formalismo tecnico, allorché l’atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del giudice e delle parti entro i termini decadenziali, garantendo la certezza della provenienza e della data.
Secondo interpretazione costante, l’art. 6 CEDU, se pure ammette che il diritto di impugnare sia subordinato a specifiche condizioni di legge, impone ai Tribunali di evitare un eccessivo formalismo suscettibile di pregiudicare l’equità del processo, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, l’imputato sia stato condannato in primo grado a una pena severa.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale articola le ragioni a sostegno delle conclusioni rassegnate nei termini trascritti in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel complesso, infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità.
Occorre svolgere alcune considerazioni di carattere preliminare, al fine di incentrare la concreta disamina sull’unica questione rilevante, che concerne la correttezza o meno della declaratoria di inammissibilità.
Sono inammissibili tutte le censure con cui i due ricorrenti deducono vizio di motivazione, in quanto l’oggetto del processo riguarda esclusivamente la risoluzione di una questione giuridica.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione.
Ne consegue che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge.
Con particolare riferimento al rapporto tra error in procedendo e vizio di motivazione, la giurisprudenza di legittimità precisa che qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.
In secondo luogo sono inammissibili le censure formulate da T. circa la violazione di norme della Costituzione o della Cedu.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione) non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU. Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Ma una questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso.
Infine è irrilevante che l’udienza di comparizione delle parti dinanzi alla Corte di appello sia stata prima fissata e poi revocata, perché l’ordinanza di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. può essere assunta de plano, di talché non è ravvisabile la violazione di un contraddittorio che la norma non prevede.
La critica mossa con i ricorsi impone di verificare la rispondenza alla legge processuale della decisione, assunta dalla Corte di appello di Torino, di dichiarare inammissibili gli appelli proposti dagli imputati, in quanto presentati, dopo il 1 gennaio 2025, a mezzo posta elettronica certificata invece che mediante deposito telematico tramite l’apposito portale.
La decisione è corretta.
Senza necessità di ripercorrere la disciplina normativa succedutasi nel tempo (per un’ampia analisi si rimanda a Sez. 5, n. 32912 del 21/07/2026, Capo, non mass.), è pacifico che a decorrere dalle date del 1 gennaio 2025 e dell'1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338 – 01; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 - 01; nonché Sez. 5, n. 32912 del 2026, cit.).
Non è contestato dalle difese che gli appelli in rassegna sono stati depositati a mezzo posta elettronica certificata (il 28 maggio 2025 per T. e il 21 giugno 2025 per F.) allorché l’unica modalità consentita dagli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen. era il deposito mediante il “Portale Deposito Atti Penali” (c.d. PDP o portale telematico), che è l'ambiente operativo destinato ai soggetti “abilitati esterni” vale a dire ai difensori.
Le ragioni di doglianza riposano, per entrambi i ricorrenti, sulla dedotta impossibilità materiale di "caricare" l’appello sul portale.
Si tratta, però, di deduzioni prive di fondamento.
3.2.1. Il quadro normativo di riferimento è disegnato dagli artt. 582, 111-bis, 175-bis cod. proc. pen.
A mente del citato art. 582: “Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo
111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” (comma 1); “Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione (comma 2).
L’art. 111-bis stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici” (comma 1). Ai commi 3 e 4 la disposizione contempla i casi di deroga, qui non in rilievo, ulteriori rispetto all'art. 175-bis cod proc. pen.
L' art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento centrale (comma 1); il malfunzionamento non certificato ai sensi del comma 1, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento locale, circoscritto all’ufficio giudiziario ricevente (comma 4).
In caso di malfunzionamento certificato a livello centrale o attestato a livello periferico, per la durata dello stesso, «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3).
Il comma 5, richiamando l'art. 175 cod. proc. pen., disciplina il modello procedimentale che le parti devono attivare quando durante il malfunzionamento, centrale o periferico, scade un termine previsto a pena di decadenza e, per caso fortuito o forza maggiore, si sono trovate nell'impossibilità redigere l'atto e depositarlo ai sensi del comma 3.
3.2.2. Sorge, inoltre, la necessità di stabilire se e in quali limiti vi sia spazio per assegnare rilievo anche a malfunzionamenti del sistema, concretamente verificatisi, ma non certificati, né attestati.
Il Collegio ritiene di dare risposta positiva nei seguenti termini.
La possibilità di far valere malfunzionamenti diversi da quelli tipizzati deve trovare fondamento in una norma processuale, non potendo essere frutto di creazione ad opera dell'interprete.
La norma di riferimento è l'art. 175 cod. proc. pen. che si pone come disposizione generale, suscettibile di applicazione in casi diversi da quelli cui è dedicata la norma speciale dell'art. 175-bis cod. proc. pen., che non presenta carattere esaustivo, né esclusivo.
Lo stretto collegamento tra le due previsioni emerge: dalla loro collocazione, in successione l'una all'altra; dall'oggetto delle stesse, dal richiamo esplicito che l'art. 175-bis cod. proc. pen. fa, nel suo comma 5, all'articolo che lo precede.
In sostanza l'art. 175-bis cod. proc. pen. tipicizza due ipotesi suscettibili di preservare il diritto di impugnazione, allorché ricorrano certificazioni o attestazioni di disfunzioni del sistema di deposito telematico. E proprio in forza di riscontri di malfunzionamento ad opera delle competenti autorità pubbliche, rinuncia alla procedura dell'art. 175 cod. proc. pen., nel senso che consente di ricorrere — senza apposita istanza e necessità di ulteriore provvedimento giurisdizionale — alla diversa modalità di deposito dell'atto.
Lo stesso art. 175-bis cod. proc. pen. impone, invece, di seguire la procedura dell'art. 175 quando, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato possibile neppure il deposito non telematico.
Una volta ammessa, quindi, la riespansione dell'art. 175 cod. proc. pen. in casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., consegue che i difensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell'impugnazione, se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell'art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore.
Con la precisazione che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti (Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841 – 01; per un’applicazione al deposito telematico cfr. Sez. 6, n. 15603 del 23/01/2026, Fusconi).
La restituzione nel termine, quindi, passa per la prova che la parte deve fornire della disfunzione — tale da integrare gli estremi del caso fortuito e della forza maggiore — e può essere ottenuta non via automatica (come avviene per l'abilitazione al deposito non telematico dell'atto analogico a norma dell'art. 175bis, comma 3 cod. proc. pen.), ma attraverso l'instaurazione del procedimento previsto dal citato art. 175 cod. proc. pen. a mente del quale, tra l'altro, la richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
3.2.3. Va pertanto affermato che l'art. 175-bis cod. proc. pen. non esaurisce le ipotesi nelle quali le disfunzioni dei sistemi informatici incidono sull'esercizio del diritto di impugnazione, ma disciplina i casi di malfunzionamento certificato o attestato che consentono, in via automatica e senza necessità di attivare un apposito procedimento, il deposito dell'atto con modalità non telematiche. Le disfunzioni non riconducibili alle ipotesi tipizzate dalla norma possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 cod. proc. pen. ove sia dimostrato che integrino gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
3.2.4. Nella fattispecie, non risulta agli atti, né viene allegata ai ricorsi, una certificazione di malfunzionamento rilasciata dal direttore generale del DIGSIA o un'attestazione del Presidente del Tribunale di Biella.
Quindi non sussistono i presupposti, codificati dall’art. 175-bis cod. proc. pen., che autorizzano i difensori a depositare l’appello con posta elettronica certificata, invece che tramite PDP.
I ricorrenti allegano, invece, l’esistenza di malfunzionamenti “momentanei” diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen., a cagione dei quali i rispettivi difensori, pur operando in momenti e con modalità differenti, non sarebbero riusciti materialmente a "caricare" l’appello sul portale.
Come chiarito sopra, tali situazioni potrebbero assumere rilevanza alle condizioni dettate dall'art. 175 cod. proc. pen., che però non ricorrono nel caso in esame.
Invero — anche a voler trascurare che i difensori non hanno mai attivato il relativo procedimento — le circostanze dedotte sono aspecifiche e del tutto prive di un minimo supporto probatorio.
T. formula obiezioni generiche in merito sia al tipo di malfunzionamento in tesi riscontrato sia al momento in cui lo stesso si sarebbe verificato: l’appello è stato trasmesso via posta elettronica certificata il 28 maggio 2025, quando residuavano oltre venti giorni di tempo per depositarlo tempestivamente.
F. deduce circostanze meno astratte, che però sono rimaste del tutto indimostrate.
Il "Portale Deposito Atti Penali" mette a disposizione degli utenti strumenti di assistenza e canali di segnalazione delle anomalie operative. L'effettivo ricorso a tale strumento consente ai difensori, da un lato, di ricevere ausilio per risolvere il problema - che potrebbe essere dovuto non a malfunzionamento del portale, ma a difficoltà del singolo utente, processualmente irrilevanti - dall’altro lato, di ottenere riscontro documentale del tentativo, in ipotesi fallito, di utilizzare il portale per caricare - in quel dato giorno, a quella data ora - l’appello relativo a quella determinata sentenza, da parte di quel difensore.
Peraltro guasti e disfunzioni lasciano, di regola, tracce informatiche che la difesa avrebbe potuto agevolmente provare attraverso idonea documentazione attestante i tentativi di accesso e il tipo di errore riscontrato (si pensi, a titolo esemplificativo, a: fotografia della schermata del PDP che mostri "servizio non disponibile" o "errore di autenticazione", o una fase di caricamento non completata; riferimento preciso del codice errore; "marca temporale" dei tentativi effettuati; log del browser; log della connessione; registri del gestore del portale, e altro).
Inoltre ci si aspetterebbe che i difensori, quando inviino l’atto tramite posta certificata, indichino, almeno nel testo del messaggio, di non essere riusciti a caricare l’atto sul PDP e quindi di fornire giustificazioni in merito all’impiego di un mezzo non consentito.
Tutto ciò non è avvenuto nella specie, dato che il difensore di F. si è limitato a trasmettere un messaggio di posta elettronica al quale ha allegato l'appello, qualificandosi e precisando gli estremi della sentenza impugnata, senza segnalare alcunché. Il medesimo difensore sostiene, poi, di aver riscontrato un “codice errore” che non indica né documenta, ricollegandolo a un ipotizzato calo di tensione per forti temporali, i quali però non devono aver avuto significativa incidenza sulla rete dato che la posta elettronica, evidentemente, funzionava.
3.2.5. In definitiva la dedotta impossibilità di utilizzare il PDP è rimasta del tutto sfornita di riscontri oggettivi. I ricorrenti non hanno allegato elementi idonei a documentare i tentativi di deposito asseritamente effettuati, il momento del loro compimento, il tipo di anomalia riscontrata e l'incidenza di quest'ultima sull'effettiva possibilità di procedere al caricamento dell'atto. In difetto di simili elementi, la prospettata disfunzione non può ritenersi dimostrata, né può integrare il caso fortuito o la forza maggiore richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine.
Alla luce dei rilievi contenuti nel ricorso di T., è bene chiarire che la normativa in rassegna non confligge con le suddette norme costituzionali e sovranazionali.
Rispetto all'art. 3 Cost., il ricorrente pone a confronto due situazioni che si collocano non in rapporto di reciproca esclusione, ma di completamento; nel senso che alla medesima parte processuale (rappresentata da imputato e difensore) è sempre riconosciuta sia la facoltà di deposito degli atti tramite portale (quando ad operare sia il difensore) sia di deposito dell'atto analogico in cancelleria (quando all'adempimento proceda l'imputato personalmente).
Ed è proprio questo che garantisce particolare tutela alla parte impugnante, giacché, come osserva la Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2026, consentire all’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen. (così come la possibilità che l’imputato detenuto o internato presenti impugnazioni con atto ricevuto dal direttore della struttura, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen.), depone ulteriormente nel senso di escludere che la disciplina transitoria «sacrific[hi] in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole formalismo».
Circa l'art. 6 CEDU, l’opzione ermeneutica qui ribadita — che sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. — è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali e, in effetti, «compete al legislatore ordinario individuare le modalità di presentazione dell'impugnazione, non dovendosi necessariamente ritenere preferibile un’opzione rispetto a un'altra, purché la scelta non sia irragionevole o pregiudizievole» (così Sez. 2, n. 9827 del 2026, cit.).
Essa inoltre è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis (cfr. Sez. 2, n. 9827 del 2026, cit.).
Quest’ultima pronuncia ha osservato condivisibilmente che: «secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una limitazione all'accesso alla giustizia può essere compatibile con l'art. 6 CEDU, se supera un test articolato in più punti. In primo luogo, occorre stabilire se la restrizione dell’accesso alla giustizia persegua un fine legittimo, e poi si deve valutare la proporzionalità della stessa restrizione. Nella valutazione della proporzionalità della restrizione, la Corte procede ad un esame in concreto, prendendo in considerazione tre fattori: a) la prevedibilità della restrizione; b) la responsabilità – in capo al ricorrente o alle autorità – degli eventuali errori procedurali che abbiano impedito l’accesso alla giurisdizione superiore; c) se la restrizione applicata riveli un “formalismo eccessivo” (Corte EDU, Grande Camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia, § 80- 86; Corte EDU, 28/10/2021, Succi c. Italia, § 71-72; Corte EDU, 09/06/2022, Xavier Lucas c. Francia, § 42-44).
Con particolare riguardo alla proporzionalità della restrizione dell’accesso alla giustizia, va rimarcata (sulla scia di Sez. 5, n. 32912 del 2026, cit.) la prevedibilità della restrizione medesima, intervenuta in forza di una disciplina transitoria «che ha scandito gradualmente l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit.); ed ha trovato espressione tramite decreti del Ministro della giustizia (espressamente contemplati dalla legge e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero), ossia tramite «atti generali, pubblic[i] e facilmente accessibil[i] anche da fonti aperte […] sicché non potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore» (così Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina).
La citata pronuncia Sez. U Messina ha ribadito che la conformità al principio del giusto processo ex art. 111, comma 1, Cost., va apprezzata «sotto il profilo della prevedibilità, ex ante, delle modalità e delle forme di accesso al giudice»; ha, infine, richiamato l’interpretazione dell'art. 6 CEDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, osservando che «la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, la necessità che, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso di formalismo che pregiudicherebbe l'equità del procedimento, dall'altro lato, ha, però, sottolineato che un'eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente e inaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalle leggi, così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità processuale» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit., che ha argomentato sulla scorta di Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia; Trevisanato c. Italia, 15/09/2016; Mortie c Francia, 31/07/2001; Garcia Manibardo c. Spagna, 15/02/2000; Lawyer Partners a.s. c. Slovacchia, 16/06/2022; Xavier c. Francia, 09/06/2022; Zubac c. Croazia del 05/04/2018).
Le Sezioni Unite hanno così compendiato i princìpi enunciati dalla Corte di Strasburgo: «a) il diritto di accesso a un tribunale deve essere "concreto ed effettivo", ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto richiede, per definizione, una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certo margine di apprezzamento; b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso, limitare l'accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza; c) dette limitazioni sono conciliabili con l'articolo 6 § 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito», da valutarsi in ragione dei seguenti fattori: i) la sua prevedibilità per l'interessato; ii) la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento; iii) la questione se tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo» (ivi).
Infine, la lettura qui espressa trova conforto nella giurisprudenza costituzionale e, in particolare, in Corte cost. n. 77 del 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, d. lgs. n. 150 del 2022 (sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) nella parte in cui il combinato disposto di esse «sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione».
La Consulta, richiamando la propria giurisprudenza (cfr. Corte cost. n. 146 del 2025, n. 76 del 2025, n. 39 del 2025, n. 148 del 2021 e n. 75 del 2019), ha ribadito che «il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa in tutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecie da regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere “impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale”» (Corte cost. n. 77 del 2026). Ed ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, il diritto all’impugnazione (quale «parte essenziale» del «diritto all’accesso a un giudice che sia «pratico ed effettivo» e non «teorico o illusorio»), non è tuttavia «incondizionato e può essere soggetto a limitazioni, ben potendo gli Stati prevedere specifiche condizioni di ammissibilità dei ricorsi», purché le limitazioni applicate non restringano l’accesso del singolo al tribunale in modo o in misura tale da comprometterne l’essenza stessa, perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate rispetto a tale scopo (cfr. spec. Corte EDU, Grande camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia, parr. 77 e 78), ravvisando «la violazione della garanzia convenzionale in relazione a formalismi eccessivi relativi ai requisiti di atti di impugnazione».
Il Giudice delle leggi, in maniera convergente con la giurisprudenza di legittimità, ha pure osservato che la disciplina transitoria (adottata nelle more dell’avvio dell’operatività del portale del processo penale telematico) è funzionale alla traduzione in atto «di una scelta di sistema compiuta dalla legge processuale penale italiana, che si è ormai incamminata sulla via della digitalizzazione dell’intero processo penale, sul modello di quanto già accaduto per i processi civile e amministrativo (nonché per lo stesso giudizio costituzionale)», volta a incidere sull’«eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese […] in attuazione del principio della ragionevole durata dei processi – fondato, assieme, sull’art. 111, secondo comma, Cost. e sull’art. 6, paragrafo 1, CEDU –, che [è] “connotato identitario della giustizia del processo” (sentenza n. 116 del 2023, punto 6.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto)» e, dunque, costituisce una finalità legittima (Corte cost. n. 77 del 2026). Ancora, ha evidenziato la prevedibilità della sanzione di inammissibilità (con riguardo alle norme sottoposte al suo vaglio, relative all’erroneità dell’indirizzo di posta elettronica cui inviare l’atto di impugnazione via PEC, ma con considerazioni valevoli anche per la disciplina che qui rileva) perché «chiaramente stabilita dalla legge» e fondata pure sul provvedimento del DGSIA che individua tali indirizzi, ossia su un «atto generale, pubblico e accessibile mediante internet, sì da consentire a qualsiasi difensore di acquisirne conoscenza, e pertanto agevolmente prevedibile per gli interessati»; e ha escluso che ricorra un sacrificio sproporzionato del diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole formalismo (ivi), valorizzando al riguardo pure la permanente possibilità dell’imputato di presentare personalmente l’impugnazione in forma cartacea ai sensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.
4.3. Non può venire in rilievo il criterio, invocato dal ricorrente, del «raggiungimento dello scopo», poiché esso è «fondato […] su norme, quali le previsioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen., non certamente adattabili alla sanzione dell'inammissibilità» (così Sez. U, Messina, cit.). «L'avere previsto il legislatore la massima sanzione processuale per il mancato rispetto delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, preclude, quindi, la percorribilità di interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzino l'idoneità dell'invio al "raggiungimento dello scopo" (così Sez. U, Messina, cit.).
5. Discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso l'11/09/2026
Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini
Il Presidente
Rossella Catena