
Il blocco del Portale Deposito Atti Penali non certificato né attestato non consente automaticamente al difensore di depositare l’impugnazione via PEC. La disfunzione può però giustificare la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., se viene provata come caso fortuito o forza maggiore.
Se il Portale Deposito Atti Penali non funziona, il difensore può inviare l’appello via PEC?
La risposta arriva dalla Cassazione penale, Sezione V, con la sentenza n. 33829, depositata il 17 settembre 2026: il malfunzionamento del Portale Deposito Atti Penali (PDP), quando non è certificato o attestato nelle forme previste dalla legge, non rende automaticamente ammissibile il deposito via PEC.
La disfunzione può però rilevare ai fini della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., se il difensore dimostra che ha concretamente integrato un caso fortuito o una forza maggiore.
Dal 1° gennaio 2025, in via generale, l’appello presentato dal difensore deve essere depositato telematicamente tramite il PDP. L’impugnazione proposta con modalità diverse è inammissibile, salvo le deroghe previste dalla legge.
L’art. 175-bis c.p.p. disciplina due ipotesi:
il malfunzionamento centrale, certificato dal DGSIA;
il malfunzionamento locale, accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario.
In questi casi, per la durata del problema, è consentito il deposito con modalità non telematiche.
La distinzione è quindi questa:
malfunzionamento certificato o attestato → art. 175-bis c.p.p. → deposito non telematico consentito;
malfunzionamento non certificato → art. 175 c.p.p. → prova della disfunzione e richiesta di restituzione nel termine.
Per la Cassazione, l’art. 175-bis c.p.p. non esaurisce tutte le possibili disfunzioni informatiche.
Se il PDP presenta un problema non certificato né attestato, il difensore può chiedere la restituzione nel termine, ma deve provare che l’impedimento sia stato oggettivo, non riconducibile alla propria condotta e tale da integrare caso fortuito o forza maggiore.
La restituzione non opera quindi automaticamente: occorre un’apposita richiesta da presentare, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Non basta affermare che il portale non funzionava.
Occorre documentare quando è stato tentato il deposito, quale anomalia si è verificata e perché abbia impedito di caricare l’atto.
La Cassazione indica, a titolo esemplificativo:
schermate del PDP con il messaggio di errore;
codice di errore;
marcatura temporale dei tentativi;
log del browser o della connessione;
registri del gestore del portale.
Anche la segnalazione ai servizi di assistenza può essere utile: oltre a consentire di verificare se si tratta di un problema del sistema o del singolo utente, lascia una traccia documentale del tentativo di deposito.
Nel caso esaminato, due difensori avevano trasmesso gli appelli mediante PEC, sostenendo di non essere riusciti a utilizzare il PDP.
Per uno dei ricorrenti le indicazioni sul malfunzionamento erano generiche e, al momento dell’invio via PEC, restavano ancora oltre venti giorni per effettuare il deposito.
L’altro difensore aveva riferito di un “codice errore”, collegandolo anche ai forti temporali verificatisi in quei giorni, senza però produrre elementi sufficienti a documentare il problema.
La Corte osserva inoltre che, qualora il difensore decida comunque di utilizzare la PEC, dovrebbe quantomeno indicare nel messaggio l’impossibilità di utilizzare il PDP e spiegare il motivo del ricorso a un mezzo diverso da quello previsto.
Nel caso concreto, la dedotta impossibilità di utilizzare il portale è quindi rimasta priva di riscontri oggettivi e gli appelli sono stati dichiarati inammissibili.
La PEC non è il piano B automatico del PDP.
Se il malfunzionamento è certificato o attestato, opera l’art. 175-bis c.p.p. Se invece il problema non è formalmente riconosciuto, il difensore deve documentarlo subito e, se necessario, chiedere la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.
Screenshot, codici di errore, log e segnalazioni all’assistenza possono quindi fare la differenza.
Perché anche un guasto informatico, quando diventa un fatto processuale, va provato.
Documenti correlati:
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.33829 del 11/09/2026 (dep. 17/09/2026)
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