Processo penale telematico – Malfunzionamento del portale – Deposito via PEC – Attestazione del guasto – Inammissibilità

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.38005 del 08/10/2026 (dep. 30/10/2026)

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Processo penale telematico – Malfunzionamento del portale – Deposito via PEC – Attestazione dell'utente – Schermata informatica – Inammissibilità

In tema di deposito telematico delle impugnazioni penali, il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia, ai fini dell'art. 175-bis c.p.p., deve risultare dalle attestazioni previste dalla legge e non può essere attestato dallo stesso utente. Non è pertanto sufficiente, a giustificare il deposito del ricorso mediante PEC, la dichiarazione del difensore di non aver potuto utilizzare il portale, accompagnata dalla stampa di una schermata del sistema dalla quale risultino soltanto il numero di registro, gli uffici e i magistrati competenti, senza alcuna indicazione del malfunzionamento.

Impugnazioni cautelari – Ricorso per cassazione – Deposito telematico – Posta elettronica certificata – Forme equipollenti – Inammissibilità

In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., a decorrere dal 1° aprile 2026, deve essere presentato, a pena di inammissibilità, esclusivamente con modalità telematiche, salvo che il ricorrente documenti la sussistenza di un malfunzionamento dei sistemi informatici nelle forme previste dall'art. 175-bis c.p.p. Le modalità telematiche di deposito previste dall'art. 111-bis c.p.p. non ammettono forme equipollenti, sicché l'impugnazione presentata con modalità diverse, fuori dai casi di deroga previsti dalla legge, è inammissibile anche quando sia comunque pervenuta a conoscenza del giudice competente a deciderne.

  • Cfr. Cass. pen. 29757/2026; Cass. pen. 5252/2026; Cass. pen. 14988/2026.

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Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 30/10/2026 (ud. 08/10/2026) n. 38005

(Gaetano De Amicis - Presidente; Fabrizio D'Arcangelo - Relatore)

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta da avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno, che in data 8 giugno 2026 ha disposto, in sede di aggravamento, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso a

2. L'avvocato difensore di ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento.

Proponendo un unico motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 275, cod. proc. pen. in relazione al sindacato di adeguatezza della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la misura carceraria sarebbe eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto alla modesta entità del fatto contestato.

Il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente considerato l'incensuratezza e la giovane età dell'indagato; all'esito del giudizio di merito sarebbe, infatti, concretamente prevedibile l'applicazione di una pena contenuta, inferiore a tre anni e suscettibile di sospensione condizionale.

Il Tribunale, nel giudizio di adeguatezza e proporzionalità, ha richiamato genericamente la gravità del fatto, senza indicare le ragioni che impongono l'applicazione di una misura più afflittiva.

La valutazione negativa della personalità del ricorrente sarebbe fondata soltanto su precedenti arresti, senza indicarne l'esito o l'effettiva consistenza.

L'ordinanza avrebbe esaminato prevalentemente la gravità indiziaria, non contestata dalla difesa, e avrebbe omesso il necessario confronto tra fatto, pena prevedibile ed esigenze cautelari.

In data 7 luglio 2026 il Tribunale di Livorno ha sostituito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti del ricorrente, con il divieto di dimora nella Provincia di Livorno.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 settembre 2026, il Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto è stato presentato mediante PEC in data 22 giugno 2026 e la stampata allegata al ricorso non sarebbe sufficiente a dimostrare il malfunzionamento del portale telematico Pst Giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il ricorso è, infatti, stato depositato in violazione dell'art. 111-bis cod. proc. pen., tramite pec inviata dalla casella del difensore dell'indagato, avvocato
a quella del Tribunale del riesame di Firenze ([email protected]) in data 22 giugno 2026 alle ore 17,23 e non tramite portale PST GIUSTIZIA.

Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pena va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.

L'art. 582 cod. proca pen. stabilisce, inoltre, che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proca pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'art. 111-bis cod. proc. pena dispone, tuttavia, che, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

L'art. 175-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pene disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, che, come il ripristino del corretto funzionamento, devono essere certificati dal DGSIA, attestati sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicati dal Dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

Nel periodo di malfunzionamento come sopra certificato, attestato e comunicato, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche.

Peraltro, la redazione degli atti e documenti in forma analogica e con deposito con modalità non telematiche è possibile anche quando il malfunzionamento del sistema non è certificato dal DGSIA, ma è accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati (comma 4 dell'art. 175-bis codice di rito).

L'art. 87, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha posticipato l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111 -bis cod. proc. pen. «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».

Peraltro, l'art. 87 -bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di

Infine, l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento recante: "decreto ai sensi dell'articolo 87, commi le 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche ai decreto del Ministro della giustizia dì concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44"), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, ha stabilito, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.

1.2. Il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., dunque, a decorrere dal 1 aprile 2026, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, esclusivamente con modalità telematiche, salvo che il ricorrente documenti la sussistenza di un malfunzionamento dei sistemi telematici, certificato o accertato nelle forme previste dall'art. 175-bis, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., che legittima il deposito con modalità non telematiche, anche a mezzo posta elettronica certificata (ex plurimis: Sez. 6, n. 29757 del 08/07/2026, Greco, Rv. 290484 - 01; cfr. anche Sez. 6, n. 23044 del 9 giugno 2026, non massimata).

Le modalità telematiche di deposito, peraltro, in ragione del tenore letterale dell'art. 111-bis cod. proc. pen., non ammettono il ricorso a forme equipollenti.

L'atto di impugnazione presentato con modalità diverse dal deposito telematico è, dunque, inammissibile, senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali (Sez. 6, n. 5252 dell'8/01/2026, Tola, Rv. 289338 01, fattispecie relativa all'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico; cfr. anche Sez. 2, n. 14988 del 26/02/2026, Miraglia, Rv. 289611 - 01, con riferimento ad appello del pubblico ministero avverso sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato, proposto, dopo il 31 marzo 2025, a mezzo posta elettronica certificata e non tramite portale telematico).

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, rilevato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111 -bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111 -bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il «diritto di accesso» alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 - 01, fattispecie relativa ad atto di appello avverso decisione emessa all'esito di giudizio abbreviato, depositato dopo il 31 marzo 2025 e trasmesso, fuori dai casi di cui all'art. 175-bis cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata).

1.3. Nella e-mail di trasmissione del ricorso, il difensore ha precisato che «si rappresenta che non è stato possibile il deposito tramite portale in quanto non funzionante» e ha allegato la stampa di una schermata del sistema.

Da questa schermata, tuttavia, non si evince nulla all'infuori del numero di registro, degli uffici (Procura della Repubblica e Tribunale) e dei magistrati competenti (Dottori e del codice del distretto, senza alcuna indicazione circa il malfunzionamento del sistema.

Ai sensi dell'art. 175-bis cod. proc. pene, peraltro, il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia assume rilievo solo se attestato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e non mediante attestazione dello stesso utente.

2. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento,

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2026.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D'Arcangelo

Gaetano De Amicis
Il Presidente

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