Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al D.L. 34/2020 (conv. con Legge n. 77/2020), la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., e non in quella di cui all'art. 316-ter cod. pen.
Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al D.L. 34/2020 (conv. con Legge n. 77/2020), la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l'ulteriore cessione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Sentenza Numero: 36525, deposito del 16 ottobre 2026 (Data udienza: 26 febbraio 2026)
(Presidente: S. Mogini; Relatore: G. Liberati)
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Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 316-ter, 640, 640-bis, 56; D.I. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 121, 122 e 122-bis; Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ordinanza di rimessione: 37423/2025