Superbonus 110% e crediti fittizi: è truffa o indebita percezione?

Articolo del 20/10/2026

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Creare un credito d’imposta fittizio legato al Superbonus 110% integra una truffa aggravata o un’indebita percezione di erogazioni pubbliche? E quando si consuma il reato?

A rispondere sono le Sezioni Unite penali della Cassazione con la sentenza n. 36525, depositata il 16 ottobre 2026, chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione penale dei crediti Superbonus fittizi e sul momento consumativo del reato.

La risposta è questa: se il credito viene creato mediante fatture per operazioni inesistenti e falsa documentazione e poi utilizzato attraverso sconto in fattura o cessione del credito, si configura la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex artt. 640 e 640-bis c.p., non l’indebita percezione ex art. 316-ter c.p.

Ma la sola creazione del credito non basta a consumare la truffa: serve il perfezionamento della prima cessione.

Il caso: crediti per lavori inesistenti

La vicenda nasce da un procedimento nel quale vengono contestati crediti d’imposta Superbonus 110% ottenuti attraverso false attestazioni relative all’esecuzione dei lavori.

Il GIP di Palermo dispone un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di 965.250 euro, corrispondente al credito d’imposta contestato.

Il Tribunale del riesame annulla però il provvedimento: secondo i giudici, finché il credito non viene effettivamente riscosso o utilizzato in compensazione, manca ancora un concreto pregiudizio patrimoniale per lo Stato e la condotta integra, al più, una truffa tentata. 

Le Sezioni Unite vengono quindi chiamate a rispondere a due domande:

si tratta di truffa aggravata o di indebita percezione?

E, se è truffa:

quando si consuma?

Truffa o indebita percezione?

Il punto centrale è il rapporto tra art. 640-bis c.p. e art. 316-ter c.p.

La differenza ruota attorno all’induzione in errore della Pubblica amministrazione.

L’indebita percezione riguarda, in particolare, le ipotesi nelle quali il beneficio viene ottenuto attraverso dichiarazioni o documenti non veritieri senza che vi sia una vera attività fraudolenta capace di condizionare l’azione dell’ente pubblico.

La truffa, invece, richiede artifici o raggiri idonei a indurre in errore l’Amministrazione.

Ed è qui che entra in gioco il particolare meccanismo del Superbonus.

Perché nel Superbonus c’è l’inganno

Il beneficio non nasce da una semplice dichiarazione del contribuente.

La disciplina richiede un insieme di fatture, asseverazioni tecniche, attestazioni, visto di conformità e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, inserite in un sistema di controlli preventivi e successivi. 

Se vengono rappresentati lavori inesistenti, accompagnandoli con documentazione costruita per dimostrare requisiti che in realtà mancano, quella documentazione possiede una vera capacità decettiva: altera la rappresentazione dei presupposti del beneficio e mira a superare il sistema di controlli predisposto dall’Amministrazione. 

Non occorre, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate abbia concretamente eseguito ogni controllo e sia stata materialmente tratta in errore: conta l’idoneità degli artifici e dei raggiri a incidere sul procedimento di verifica.

Per questo, secondo le Sezioni Unite, la condotta rientra nella truffa aggravata ex artt. 640 e 640-bis c.p., non nell’indebita percezione ex art. 316-ter c.p.

Quando si consuma la truffa?

Resta il secondo problema: quando il reato può dirsi perfezionato?

Prima della decisione delle Sezioni Unite si confrontavano tre soluzioni:

  • consumazione solo con riscossione o compensazione;
  • consumazione con la prima cessione;
  • consumazione già con la creazione del credito. 

La Cassazione sceglie una soluzione intermedia:

non basta creare il credito, ma non occorre attendere che venga compensato.

Il momento decisivo è la prima cessione

La mera creazione del credito fittizio nella posizione fiscale del beneficiario originario non è ancora sufficiente.

La truffa si consuma quando si perfeziona il primo trasferimento del credito, attraverso:

  • la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e
  • l’accettazione da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti.

Con l’accettazione, il credito entra nel patrimonio di un altro soggetto e diventa utilizzabile secondo la disciplina fiscale.

È in quel momento che si producono il profitto ingiusto e il danno per l’Amministrazione.

Nel caso dello sconto in fattura, il beneficiario ottiene il vantaggio economico di non pagare, in tutto o in parte, il corrispettivo dei lavori.

Nel caso della cessione, ottiene invece l’utilità economica derivante dalla monetizzazione del credito.

Non serve aspettare la compensazione

La compensazione non crea né trasferisce il credito.

È soltanto una delle modalità con cui viene utilizzata una posizione patrimoniale che si è già formata con la prima cessione.

Per questo, una volta perfezionato il primo trasferimento, non è necessario che il credito venga successivamente:

  • utilizzato in compensazione,
  • riscosso,
  • oppure ulteriormente ceduto. 

Lo schema, quindi, è semplice:

  • creazione del credito fittizio → non basta
  • prima cessione → truffa consumata
  • compensazione o riscossione → non necessarie

Cosa cambia in pratica

Individuare il momento consumativo non è una questione soltanto teorica.

Da quel momento dipendono, tra l’altro, la distinzione tra tentativo e reato consumato, la prescrizione e l’applicazione delle misure cautelari reali e della confisca.

Nel caso esaminato, proprio perché il Tribunale aveva escluso la consumazione in assenza della compensazione, le Sezioni Unite annullano l’ordinanza e rinviano per un nuovo giudizio. 

Cosa ci portiamo a casa?

Sul Superbonus 110%, la linea tracciata dalle Sezioni Unite è chiara.

Se il credito fiscale viene costruito attraverso fatture per operazioni inesistenti e falsa documentazione idonea a ingannare il sistema dei controlli, si configura la truffa aggravata ex artt. 640 e 640-bis c.p., non l’indebita percezione ex art. 316-ter c.p.

Quanto al momento consumativo:

non basta creare il credito fittizio, ma non serve nemmeno spenderlo.

È sufficiente il perfezionamento della prima cessione.

Nel mondo dei bonus fiscali, quindi, il credito può essere ancora inutilizzato. Penalmente, però, potrebbe essere già stato speso.


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