Diffamazione – Diretta Facebook – Presenza virtuale – Critica politica

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.36572 del 22/09/2026 (dep. 15/10/2026)

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Diffamazione – Social network – Diretta Facebook – Presenza virtuale – Commenti – Contraddittorio immediato

In tema di diffamazione, la presenza virtuale della persona offesa è equiparabile a quella fisica soltanto quando il mezzo tecnico consenta un rapporto comunicativo diretto e contestuale tra autore e destinatario dell’offesa, tale da assicurare a quest’ultimo la possibilità di replica immediata in condizioni di sostanziale parità. Ne consegue che, nel caso di una diretta trasmessa su una piattaforma social, la mera possibilità per lo spettatore di assistere alla trasmissione e di inserire commenti scritti non realizza, di per sé, un rapporto diretto con l’offensore né un contraddittorio immediato ed effettivo e non è, pertanto, sufficiente a ricondurre la condotta all’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria.

  • Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 29458/2025; Cass. pen., Sez. VI, n. 17563/2023; Cass. pen., Sez. V, n. 13252/2021.

Diffamazione – Critica politica – Fatti determinati – Nucleo di verità – Scriminante

Ai fini dell’esimente del diritto di critica politica, pur non essendo richiesta la rigorosa obiettività propria della cronaca, l’elaborazione critica non può essere avulsa da un nucleo di verità fattuale né risolversi in un attacco personale gratuito alla sfera morale altrui. Quando la critica si fondi sull’attribuzione di fatti determinati, rappresentati mediante dati numerici o percentuali come obiettivamente veri e idonei a evocare favoritismi, il giudice deve verificarne il riscontro fattuale o la verità, anche solo putativa.

  • Cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 31263/2020.

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Cassazione penale, Quinta Sezione, Sentenza 15/10/2026 (ud. 22/09/2026), n. 36572

(Presidente: L. PISTORELLI; Relatore: R. SESSA)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 marzo 2026, il Giudice del Tribunale di Cosenza, all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, ha dichiarato non doversi procedere confronti di D. in ordine al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 595, terzo comma, cod. pen., perché il fatto non sussiste. All’imputata era contestato di avere, nel corso di un comizio elettorale svoltosi a Torano Castello e trasmesso in diretta Facebook il 5 giugno 2024, offeso la reputazione di M., affermando che, negli ultimi cinque anni, il Comune aveva affidato circa quarantasei incarichi legali, per complessivi euro 186.000, e che il cinquanta per cento di essi era stato conferito a professionisti appartenenti allo studio presso il quale operava il vicesindaco.

Il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l’assenza della persona offesa, osservando che non poteva escludersi che la stessa avesse assistito al comizio, fisicamente oppure da remoto, e ha comunque ravvisato, in via subordinata, l’esimente del diritto di critica politica. La decisione reca, nel dispositivo, il richiamo agli artt. 554-ter e 530, comma 2, cod. proc. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cosenza, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 595 cod. pen., censurando l’erronea interpretazione del requisito dell’assenza della persona offesa. Rileva che M. non era presente al comizio e non aveva assistito alla diretta Facebook, poiché impegnato in una cena elettorale presso il ristorante “M.”, circostanza suscettibile di prova dibattimentale mediante l’esame dei presenti. Aggiunge che, anche nell’ipotesi di collegamento da remoto, la comunicazione offensiva era rivolta a una platea indeterminata e non consentiva alla persona offesa un’interlocuzione diretta, immediata ed effettiva con l’autrice delle frasi offensive, non essendo la possibilità di inserire commenti scritti equiparabile a un contraddittorio contestuale in condizioni di sostanziale parità. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. per l’erronea applicazione della scriminante del diritto di critica politica. Le dichiarazioni, secondo il ricorrente, non esprimevano soltanto un giudizio politico, ma attribuivano fatti specifici e quantitativamente determinati, concernenti il numero degli incarichi legali, il loro importo complessivo e la percentuale asseritamente conferita a professionisti dello studio del vicesindaco. Tali dati sarebbero rimasti privi di riscontro e sarebbero idonei a rappresentare la persona offesa come partecipe di favoritismi e di una gestione distorta delle risorse pubbliche; difetterebbero, pertanto, il nucleo minimo di verità fattuale e la continenza sostanziale necessari per l’operatività dell’esimente, pur nell’ampio spazio riconosciuto alla critica politica.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, denunciandone la manifesta illogicità e la carenza argomentativa: la sentenza avrebbe qualificato come “presenza” una situazione meramente ipotetica e priva di effettivo rapporto dialogico; avrebbe applicato la scriminante senza confrontarsi con il contenuto fattuale delle espressioni; avrebbe, infine, trascurato il contesto comunicativo del comizio pubblico diffuso mediante social media, caratterizzato dalla proiezione dell’offesa verso una pluralità di terzi.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 554-ter cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale ha applicato alla fase predibattimentale la regola decisoria dell’assoluzione dibattimentale anticipando un giudizio di merito. Il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare se gli elementi acquisiti consentissero una ragionevole previsione di condanna; previsione che non poteva essere esclusa sulla base della mera ipotesi della presenza dell’offeso e dell’automatica applicazione della scriminante, a fronte di circostanze suscettibili di approfondimento dibattimentale.

3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Preliminarmente si osserva che la sentenza predibattimentale impugnata concerne il delitto di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen., punito con la pena alternativa della reclusione o della multa, sicché rispetto al caso di specie trova applicazione il comma 6 dell’art. 554-quater cod. proc. pen. alla stregua del quale sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Consegue che il ricorso del Pubblico Ministero deve ritenersi legittimamente proposto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. che prevede l’impugnazione anche per vizi afferenti la motivazione, comunque declinati anche sotto il profilo della violazione di legge.

2. È innanzitutto fondato il primo motivo. La sentenza impugnata ha basato la valutazione circa la presenza della persona offesa su una mera congettura, limitandosi ad affermare che non potesse escludersi che M. fosse presente al comizio o collegato alla diretta social. La presenza dell’offeso, tuttavia, non può essere ricavata dall’assenza, nella querela, dell’indicazione delle modalità con le quali egli apprese l’offesa, né può essere semplicemente ipotizzata in assenza di un dato positivo emergente dagli atti.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, si versa nell’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti, fisicamente o virtualmente, l’offeso, i terzi e l’offensore; ove, invece, manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti privo della possibilità di replica immediata, si configura il delitto di diffamazione (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Rv. 284592-01; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Rv. 276502-01). La presenza virtuale è dunque equiparabile a quella fisica soltanto se il mezzo tecnico consenta un rapporto comunicativo diretto e contestuale, tale da assicurare un contraddittorio immediato in condizioni di sostanziale parità (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Rv. 280814; Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Rv. 283541; Sez. 5, n. 5982 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284220-01).

Nel caso della diretta trasmessa su una piattaforma social, deve distinguersi il flusso audiovisivo, ordinariamente unidirezionale dall’autore verso gli utenti, dagli strumenti accessori di reazione o commento. La mera possibilità per lo spettatore di inserire un commento scritto non realizza, di per sé, un rapporto diretto con l’offensore né un contraddittorio immediato ed effettivo. In tal senso si è espressa Sez. 5, n. 29458 del 05/06/2025, Rv. 288503-01, con riguardo a un video TikTok seguito in diretta da remoto (che ha ribadito che integra il delitto di diffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la condotta dell'agente che pubblica sul profilo "TikTok", a lui riconducibile, un video contenente espressioni offensive al quale il destinatario abbia assistito "in diretta da remoto", e rimasto presente per più tempo sulla piattaforma digitale, in quanto la possibilità di inserire "commenti" non assicura alla vittima un rapporto diretto con l'offensore, né un contraddittorio immediato e in forme idonee ad assicurare una sostanziale "parità delle armi"). La trasmissione audiovisiva ordinaria non assicura, per il solo fatto della visione e della facoltà di commentare, quell’interlocuzione diretta e paritaria richiesta per configurare la presenza virtuale dell’offeso. Conseguentemente, fermo restando che la sentenza non ha saputo individuare elementi concreti dai quali far discendere anche solo il dubbio circa la partecipazione della persona offesa alla “diretta” incriminata, nemmeno la circostanza risulta decisiva nella misura in cui il giudice del merito non ha evidenziato da quale elemento avrebbe ricavato l’eventuale convinzione che gli utenti della trasmissione fossero facoltizzati ad interloquire in tempo reale.

3. È fondato anche il secondo motivo. L’offesa attribuita all’imputata consiste nell’affermazione secondo cui “negli ultimi cinque anni il Comune di Torano Castello ha affidato circa 46 incarichi legali, per euro 186.000 di consulenze legali, e di questi 46 incarichi il 50% è stato affidato a legali dello stesso studio dove lavora il vicesindaco”. Non si tratta soltanto di un apprezzamento polemico sull’operato politico, ma dell’attribuzione di fatti determinati, espressi attraverso dati numerici e percentuali presentati come obiettivamente veri e idonei a evocare favoritismi nell’affidamento degli incarichi pubblici.

Ai fini dell’esimente del diritto di critica politica, pur non essendo richiesta la rigorosa obiettività propria della cronaca, l’elaborazione critica non può essere avulsa da un nucleo di verità e non può risolversi in un attacco personale gratuito alla sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909-01). La sentenza ha invece affermato la scriminante del diritto di critica senza indicare il riscontro dei dati fattuali posti a base della critica e senza confrontarsi con la loro specificità e con la relativa capacità lesiva. Né risulta che l’imputata abbia allegato elementi idonei a dimostrare la verità, anche solo putativa, delle circostanze rappresentate.

4. È fondato, infine, il preliminare motivo relativo alla regola di giudizio applicata, affrontato per ultimo per ragioni di comodità espositiva.

L’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, per quanto qui rileva, che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Il comma 3 dispone, per converso, che, quando non ricorrono le condizioni per una sentenza di non luogo a procedere, e non ricorrono ipotesi di definizione alternativa di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale.

Tale parametro è diverso da quello dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., operante all’esito del dibattimento, secondo il quale il giudice pronuncia assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Nell’udienza predibattimentale non è richiesto al giudice di stabilire se l’accusa sia già provata oltre ogni ragionevole dubbio, né di risolvere definitivamente le alternative ricostruttive: egli deve formulare una prognosi ragionevole sull’utilità del dibattimento e sulla possibilità che l’istruzione conduca alla condanna. Il richiamo all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. operato nel dispositivo della sentenza impugnata sovrappone, dunque, la regola decisoria finale alla diversa soglia prognostica prevista dall’art. 554-ter cod. proc. pen. In conclusione, si deve affermare il seguente principio: in tema di udienza di comparizione predibattimentale, la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. postula che gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna e non può essere fondata sulla diversa regola dell’insufficienza o contraddittorietà della prova prevista dall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, quando le alternative ricostruttive dipendano da circostanze specificamente indicate e suscettibili di utile verifica dibattimentale, il giudice non può trasformare l’incertezza allo stato degli atti in una pronuncia definitiva di proscioglimento, ma deve disporre la prosecuzione del giudizio.

Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la tipicità del fatto perché non poteva “ragionevolmente escludersi” la presenza della persona offesa e ha ritenuto configurabile la scriminante pur in assenza di una verifica sul nucleo fattuale delle affermazioni. In tal modo ha trasformato l’incertezza su circostanze ancora suscettibili di prova dibattimentale in una ragione di proscioglimento e ha adottato una valutazione sostanzialmente definitiva. La dedotta presenza di numerosi testimoni alla cena elettorale, la natura del collegamento social e la veridicità dei dati sugli incarichi legali costituivano, invece, temi istruttori concretamente verificabili. In definitiva, gli elementi disponibili, come congruamente prospettati in ricorso - non confutabili alla luce degli argomenti spesi dalla difesa nella memoria in atti - non permettevano di escludere una ragionevole previsione di condanna e, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario, allo stato non emersi, imponevano la prosecuzione del giudizio.

5. La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio che si conformi ai principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica.


Così deciso il 22/09/2026.

Il Consigliere estensore
RENATA SESSA

Il Presidente
LUCA PISTORELLI

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