Diretta Facebook e diffamazione: basta poter commentare per escludere il reato?

Articolo del 30/10/2026

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La Cassazione (36572/2026) interviene ancora sul reato diffamazione chiarendo quando la presenza virtuale può essere equiparata a quella fisica e quali limiti incontra la critica politica sui social.

In una diretta social, il fatto che la persona offesa possa assistere alla trasmissione e inserire commenti basta a escludere la diffamazione?

Sul punto torna la Cassazione, Sez. V penale, con la sentenza n. 36572 depositata il 16 ottobre 2026, rispondendo negativamente.

Il caso nasce da un comizio elettorale trasmesso in diretta Facebook, durante il quale vengono formulate alcune affermazioni sugli incarichi legali affidati da un Comune e sui rapporti con lo studio professionale presso il quale operava il vicesindaco.

Il Tribunale pronuncia sentenza di non luogo a procedere, ritenendo che non potesse escludersi la presenza della persona offesa, anche attraverso il collegamento alla diretta social, e riconoscendo comunque il diritto di critica politica.

La Cassazione annulla la decisione e affronta tre questioni:

  1. quando la presenza virtuale dell'offeso esclude la diffamazione?
  2. La possibilità di commentare una diretta Facebook equivale a una vera interlocuzione con l'autore dell'offesa?
  3. E, quando vengono attribuiti fatti specifici, fino a dove può spingersi la critica politica?

1. Quando la presenza virtuale esclude la diffamazione?

La diffamazione, prevista dall'art. 595 c.p., presuppone che l'offesa alla reputazione venga comunicata a più persone in assenza dell'offeso. Se invece l'offeso è presente mentre vengono pronunciate le espressioni offensive, siamo nell'area dell'ingiuria, fattispecie oggi depenalizzata.

Ma la presenza può essere anche virtuale?

Sì, a condizione che il mezzo tecnico consenta un rapporto comunicativo diretto e contestuale tra chi pronuncia l'offesa e chi la riceve, permettendo a quest'ultimo di replicare immediatamente in condizioni di sostanziale parità.

La distinzione può quindi essere riassunta così:

  • presenza contestuale + interlocuzione diretta + possibilità di replica immediata = ingiuria
     
  • assenza di interlocuzione diretta = possibile diffamazione

Non conta, quindi, soltanto essere collegati nello stesso momento: conta soprattutto come è strutturata la comunicazione. La semplice possibilità tecnica di assistere a ciò che sta accadendo non equivale, da sola, alla presenza dell'offeso.

2. Basta poter commentare una diretta Facebook?

È questo il punto centrale della decisione.

Una diretta Facebook consente normalmente agli utenti di assistere alla trasmissione e di inserire reazioni o commenti. Ma, per la Cassazione, la mera possibilità di commentare non basta.

La Corte distingue infatti tra il flusso audiovisivo, normalmente unidirezionale da chi trasmette verso chi guarda, e gli strumenti accessori di interazione. Scrivere un commento non crea automaticamente un vero rapporto dialogico con chi sta parlando.

La domanda corretta non è quindi soltanto: “La persona offesa poteva commentare?”, ma piuttosto: “Poteva realmente interloquire, in tempo reale e in condizioni di sostanziale parità, con l'autore dell'offesa?”

Se la risposta è negativa, manca quella presenza virtuale che potrebbe ricondurre il fatto all'ingiuria depenalizzata.

La Cassazione richiama sul punto anche Cass. pen., Sez. V, n. 29458/2025, relativa a un video TikTok seguito in diretta da remoto: anche in quel caso la possibilità di inserire commenti non era stata ritenuta sufficiente ad assicurare un rapporto diretto con l'offensore e un contraddittorio immediato.

Possiamo quindi fissare la regola:

  • vedere la diretta + poter commentare ≠ presenza virtuale dell'offeso

Non automaticamente, almeno. Occorre verificare in concreto se le caratteristiche della piattaforma e della comunicazione consentano una interlocuzione diretta, immediata ed effettiva.

Nel caso esaminato, inoltre, il Tribunale aveva soltanto ipotizzato che la persona offesa potesse essere presente o collegata, senza individuare elementi concreti dai quali ricavare tale circostanza. Per la Cassazione, invece, la presenza dell'offeso non può essere fondata su una semplice congettura.

3. E se si tratta di critica politica?

La seconda questione riguarda il contenuto delle dichiarazioni.

Nel corso del comizio erano stati indicati dati precisi: circa 46 incarichi legali, per un totale di 186.000 euro, con l'affermazione che il 50% fosse stato conferito a professionisti appartenenti allo studio presso il quale operava il vicesindaco.

Non si tratta quindi soltanto di una valutazione polemica sull'operato politico, ma dell'attribuzione di fatti determinati, espressi attraverso numeri e percentuali presentati come veri e idonei a evocare favoritismi nell'affidamento degli incarichi pubblici.

Il diritto di critica politica gode di margini più ampi rispetto al diritto di cronaca e non richiede la stessa rigorosa obiettività. Ciò non significa, però, che possa prescindere completamente dalla realtà dei fatti.

La critica deve poggiare almeno su un nucleo di verità fattuale e non può risolversi in un attacco personale gratuito. Quando utilizza fatti specifici come base dell'argomentazione, quei fatti devono quindi trovare un riscontro oppure deve almeno sussistere una verità putativa, cioè una ragionevole convinzione della loro corrispondenza al vero.

Nel caso concreto il giudice aveva riconosciuto la scriminante senza verificare il fondamento dei dati indicati. Anche sotto questo profilo, quindi, il proscioglimento non poteva reggere.

Cosa decide la Cassazione?

La Corte annulla la sentenza con rinvio al Tribunale di Cosenza.

Nell'udienza predibattimentale, ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p., il giudice deve pronunciare non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Non deve invece anticipare il giudizio definitivo proprio del dibattimento.

Nel caso esaminato restavano ancora da verificare la presenza effettiva della persona offesa, le modalità concrete di interazione consentite dalla diretta e la veridicità dei dati sugli incarichi legali.

Si trattava dunque di circostanze ancora suscettibili di accertamento dibattimentale: l'incertezza non poteva essere trasformata in una pronuncia definitiva di proscioglimento.

Cosa ci portiamo a casa?

Davanti a un'offesa pronunciata durante una diretta social, il percorso per verificare se siamo di fronte a una diffamazione può essere questo.

1. La persona offesa assiste alla diretta?
Da solo non basta.

2. Può interloquire direttamente con chi sta parlando?
Se no, resta astrattamente configurabile la diffamazione.

3. Può replicare immediatamente e in condizioni sostanzialmente paritarie?
Se sì, può configurarsi una presenza virtuale equiparabile a quella fisica e quindi l'ipotesi dell'ingiuria depenalizzata.

4. Può inserire commenti durante la diretta?
Non basta verificare la presenza della funzione “commenta”: occorre accertare se, in concreto, essa consenta una interlocuzione diretta, immediata e paritaria con chi sta parlando. In caso contrario, la mera possibilità di commentare non esclude la diffamazione.

5. Le dichiarazioni rientrano nella critica politica?
Occorre distinguere tra semplici giudizi e attribuzione di fatti determinati.

6. Vengono indicati fatti specifici, numeri o percentuali?
Va verificato almeno un nucleo di verità fattuale.

In sintesi, sui social essere collegati non significa necessariamente essere presenti: per escludere la diffamazione serve una reale possibilità di interlocuzione immediata e paritaria.

E un commento sotto una diretta, da solo, non equivale ancora ad avere il microfono in mano.


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