Sequestro probatorio – Smartphone – Dati informatici – Proporzionalità – Riservatezza

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.36827 del 15/09/2026 (dep. 20/10/2026)

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Sequestro probatorio – Smartphone – Dati informatici – Proporzionalità – Criteri di selezione

In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero che intenda accedere al contenuto del dispositivo, e non limitarsi alla mera acquisizione dell’apparecchio, deve, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, indicare le ragioni che rendono necessario un sequestro esteso e onnicomprensivo oppure le specifiche informazioni ricercate, precisando i criteri di selezione del materiale, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati e i tempi entro i quali verrà effettuata la selezione, con restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

  • Cfr. Cass. 17312/2024; Cass. 1286/2025; Cass. 17677/2025.

Corrispondenza – Messaggistica archiviata – Smartphone – Segretezza delle comunicazioni – Sequestro

La messaggistica archiviata nel telefono cellulare non può essere considerata alla stregua di un mero documento liberamente acquisibile, ma conserva natura di corrispondenza finché mantiene carattere di attualità e interesse per i corrispondenti ed è, pertanto, soggetta alla garanzia dell’art. 15 Cost. e alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen., che richiede un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria idoneo a giustificare il sacrificio della segretezza delle comunicazioni.

Sequestro probatorio – Smartphone – Conversazioni familiari – Ricerca esplorativa – Proporzionalità

È contrario ai principi di proporzionalità e adeguatezza il sequestro che consenta l’accesso indiscriminato alle conversazioni dell’indagato con familiari e conviventi estranei ai fatti oggetto di indagine, quando non siano indicate specifiche ragioni che rendano indispensabile tale accesso e sia possibile delimitare la ricerca ad ambiti più ristretti e coerenti con il reato per cui si procede. La successiva selezione dei soli dati pertinenti non sana l’originario accesso indiscriminato, che assume carattere meramente esplorativo e determina un ingiustificato sacrificio del diritto alla riservatezza (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il sequestro limitatamente ai colloqui con familiari e conviventi, disponendone l’immediata restituzione senza trattenimento di copia).

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Cassazione penale, Sesta Sezione, Sentenza 20/10/2026 (ud. 15/09/2026) n. 36827

(RICCIARELLI MASSIMO – Presidente; AMOROSO RICCARDO – Relatore)

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 4 marzo 2026 nei confronti di (OMISSIS) (OMISSIS) del telefono cellulare in uso al medesimo.

Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 353 e 319 cod. pen. con riferimento alle indagini in corso per una serie di ipotesi di corruzione e turbative di gara per forniture di beni al Nuovo Ospedale del sud-est Barese Monopoli-Fasano dal settembre 2023 con condotte perduranti all’attualità.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS), denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. La difesa premette che il ricorso è proposto avverso l’ordinanza che ha confermato il sequestro probatorio dell’iphone-14 dell’indagato e l’estrazione integrale della relativa copia forense, e che non si intende contestare il merito dell’ipotesi accusatoria (corruzione e turbativa d’asta), ma esclusivamente la legittimità del provvedimento ablativo sotto il profilo della violazione di legge ex art. 325 cod.proc.pen.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 254 e 257 cod.proc.pen. e dell’art. 15 Cost. per motivazione apparente e violazione dei principi di proporzionalità, selettività e minimizzazione nel sequestro digitale.

Secondo il ricorrente il decreto autorizza di fatto un’esplorazione generalizzata dell’intero contenuto dello smartphone senza indicare le specifiche informazioni da ricercare, i criteri di selezione ex ante dei dati, le ragioni che renderebbero indispensabile l’acquisizione integrale della memoria.

La difesa richiama la giurisprudenza più recente della Cassazione (Sez. VI, n. 17677/2025 e n. 1286/2024), secondo cui il sequestro di dispositivi digitali deve individuare preventivamente informazioni, filtri e criteri selettivi, non essendo sufficiente il mero richiamo all’ipotesi di reato.

L’ordinanza sarebbe viziata perché considera sufficiente la descrizione dell’accusa per fondare il nesso di pertinenzialità, utilizza formule estremamente ampie (“documentazione e comunicazioni tra gli indagati”, comunicazioni con familiari e conviventi, ecc.) che individuano il tema investigativo ma non veri criteri di ricerca, sposta il filtro selettivo “a valle”, consentendo l’apertura dei dati per verificare successivamente se siano pertinenti.

Secondo il ricorrente, ciò trasforma il sequestro in una ricerca esplorativa incompatibile con la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni. Viene, inoltre, censurata la sostanziale delega in bianco alla polizia giudiziaria, in contrasto con il precedente di legittimità (Sez. 3, n. 41055/2025), che consente l’analisi tecnica del materiale acquisito soltanto entro criteri previamente fissati dall’autorità giudiziaria.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 324 cod. proc. pen. e all’art. 125 cod. proc. pen. per illegittima integrazione postuma della motivazione del decreto genetico mediante atti esterni.

La censura riguarda il fatto che il Tribunale del riesame avrebbe fondato la conferma del sequestro anche su due annotazioni di polizia giudiziaria richiamate nel decreto, ma non trasfuse nel suo contenuto motivazionale.

Secondo la difesa il decreto deve essere autosufficiente quanto alla motivazione, il Tribunale può esplicitare ragioni già contenute nel provvedimento genetico, ma non colmare ex post carenze motivazionali mediante il richiamo ad atti esterni.

Nel caso concreto il Pubblico Ministero era assente all’udienza di riesame, sicché mancava anche il presupposto individuato dalla Corte di cassazione (Sez.3, n. 7063/2026) per una legittima integrazione del fumus e del rapporto di pertinenzialità. La difesa sostiene, pertanto, che il Tribunale abbia effettuato una vera e propria “supplenza argomentativa”, utilizzando il fascicolo investigativo per colmare le insufficienze del titolo ablativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.

Innanzitutto va rilevata la manifesta infondatezza e genericità della censura relativa alle omissioni della motivazione del decreto di sequestro con riferimento alla descrizione dei fatti di reato integranti il presupposto del fumus commissi delicti e degli elementi necessari ad individuare il rapporto di pertinenzialità tra le cose da sequestrare ed i reati medesimi.

A tale riguardo è sufficiente richiamare la precisa descrizione dei fatti indicati nella contestazione posta a base dei provvedimenti di perquisizione e sequestro per individuare la correlazione esistente tra i documenti afferenti alle due gare di appalto che sarebbero state aggiudicate alla società di cui (OMISSIS) (OMISSIS) era socio e la conseguente rilevanza probatoria di tutte le comunicazioni e conversazioni che l’indagato e gli altri coindagati già individuati possono avere archiviato in supporti cartacei o in dispositivi elettronici e digitali con riferimento alle modalità con le quali si sarebbero definiti gli ipotizzati accordi corruttivi per alterare l’iter delle procedure di gara.

Peraltro, non avendo il ricorrente inteso impugnare i profili attinenti alla sussistenza del fumus, ma solo i profili attinenti alla pertinenzialità di alcune delle cose da ricercare e sequestrare rispetto ai reati per cui si procede, era suo onere illustrare ed esplicitare quali sarebbero state le lacune descrittive dei fatti di reato rilevanti che avrebbero trovato integrazione nelle due informative richiamate nel decreto di sequestro secondo quanto osservato nella motivazione dell’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale in sede di riesame ed alle quali l’ordinanza avrebbe fatto richiamo per integrare le lacune della motivazione del provvedimento di sequestro.

In altri termini, essendovi una sufficiente grado di descrizione dei fatti di reato in rapporto alla fase iniziale delle indagini, e non essendo stata censurata la sussistenza del fumus, rimane del tutto priva di consistenza la doglianza che censura una indebita integrazione della motivazione da parte del Tribunale senza delineare quali sarebbero state le lacune dei provvedimenti di perquisizione e sequestro che avrebbero necessitato di una integrazione, non esplicitate nei suoi contenuti né da parte del ricorrente e né da parte del Tribunale.

A ben vedere il richiamo operato dal Tribunale appare solo funzionale a dare conto delle risultanze investigative messe a disposizione della difesa non per integrare il contenuto minimo indispensabile e necessario per la validità del provvedimento di sequestro, ma solo per dare conto delle emergenze probatorie già acquisite alle quali la difesa ha avuto accesso e che ne costituiscono il presupposto investigativo.

Non essendo richiesta in sede di sequestro una esaustiva e dettagliata descrizione di tali acquisizioni probatorie ai fini della rappresentazione degli elementi che possono essere anche solo evocativi della ipotesi di reato per cui si procede (c.d. fumus), doveva essere il ricorrente ad evidenziare quali erano le lacune della descrizione delle fonti di prova, richiamate nel provvedimento di sequestro, deducendo il vizio di legge per carenza assoluta di motivazione sotto il profilo del fumus di reato posto a base del sequestro.

Come è noto, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato solo a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria.

Il ricorrente ha, invece, incentrato la propria critica al provvedimento non sotto il profilo della carenza descrittiva del fumus di reato, ma unicamente della pertinenzialità di alcune delle cose oggetto del sequestro e l’ipotesi di reato formulata dall’accusa.

Conseguentemente non è censurabile il vizio di legge sulla base di una presunta e non meglio chiarita carenza argomentativa del provvedimento di sequestro rispetto alla legittimità di richiami operati anche per relationem a fonti di prova che sono state messe a disposizione della difesa, tenuto conto della delimitazione dell’impugnazione al solo sequestro del telefono cellulare e non anche al sequestro disposto per la parte relativa alla documentazione riferita alle gare di appalto, sebbene anche per essa sia richiesto il presupposto del fumus di reato, implicitamente ritenuto valido attesa l’assenza di impugnazione da parte del ricorrente.

2. Passando al vaglio della censura riferita al profilo della pertinenzialità del sequestro probatorio del telefono cellulare rispetto alle ipotesi di reato per cui si procede, si osserva che l’ordinanza impugnata ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità che con riferimento al sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un’enorme mole di dati riservati, ha affermato il principio secondo cui il decreto del pubblico ministero ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell’apparecchio telefonico quale strumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti potrebbero essere rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro ampio di tutto il materiale informatico, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 – dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489; ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 – dep. 12/04/2013, Verni; conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 – dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254).

È stato anche più volte affermato che il principio di proporzionalità, che delimita e legittima il potere di acquisizione dei dati riservati conservati nella memoria informatica del telefono cellulare, impone l’obbligo di una motivazione rigorosa che dia conto innanzitutto delle ragioni per le quali si renda necessaria ed imprescindibile per le indagini in corso la integrale verifica dell’intera massa dei dati conservati nell’archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ove tale necessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i dati rilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare (Sez. 6, n.1286 del 20/11/2024 dep. 13/01/2025, Bozzano, Rv. 287421; Sez. 6, n.17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01).

Le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023, hanno visto ampliare il loro campo di applicazione attraverso la riconosciuta natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario.

In particolare, è stato affermato che la garanzia di cui all’art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria» si estende «a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi compresi quelli elettronici e informatici» e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento “storico”, cui può attribuirsi un valore restrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio.

Per effetto di tali considerazioni, anche la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può essere più considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall’art. 15 Cost., ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza.

3. Pertanto, nel caso di specie è certamente in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza la decisione del Pubblico Ministero di disporre l’integrale sequestro delle conversazioni e in generale delle comunicazioni intercorse tra l’indagato ed i suoi familiari, nonché con le persone conviventi, pur se non indagate e sebbene non coinvolte nelle procedure relative alle gare di appalto che si assumono inquinate dai reati di corruzione e turbativa per i quali si procede, poste a base dei provvedimenti di perquisizione e sequestro emessi dallo stesso Pubblico Ministero.

L’enorme mole di contenuti riservati attinenti alla sfera privata dell’indagato ai quali verrebbe legittimato l’accesso per la ricerca di ipotetiche conversazioni afferenti alle procedure di gara, per confidenze o scambio di commenti che l’indagato potrebbe astrattamente avere avuto anche con i propri familiari, rende evidente la sproporzione di tale indiscriminato accesso ed il conseguente sacrifico della tutela della riservatezza, rispetto alle concrete possibilità di reperire elementi utili alle indagini.

Occorre certamente tenere distinta la perquisizione informatica dal sequestro dei dati digitali, essendo la perquisizione come mezzo di ricerca della prova per definizione e sua natura finalizzata a rendere possibile il reperimento dei beni, dati, documenti utili come prova dei reati.

In linea di principio la perquisizione consente perciò di avere accesso a “luoghi” ed “aree” private che custodiscono masse indifferenziate di documenti, e quindi anche ad archivi informatici onnicomprensivi ai fini della ricerca di specifici documenti o atti che possono avere attinenza con le indagini in corso, mentre il sequestro, inteso come provvedimento che comporta l’acquisizione-ablazione del bene che viene sottratto alla disponibilità esclusiva del titolare, può avere ad oggetto solo i dati-documenti informatici che a seguito dell’attività ispettiva e di perquisizione siano stati reperiti e che si reputa necessario conservare perché rilevanti come mezzo di prova.

È infatti consentita a norma degli artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1- bis cod. proc. pen. la perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando vi è fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

Tuttavia è necessario che anche l’accesso ad atti e documenti riservati, privi obiettivamente di qualunque attinenza con le indagini, sia giustificato dalla indicazione delle ragioni che rendano impossibile una ricerca più mirata, limitata ad una area meno ampia della intera massa indistinta di dati e documenti che un archivio digitale generalizzato e non settoriale, come quello di un telefono cellulare, può contenere.

Non solo non può essere consentito acquisire in modo indiscriminato un intero archivio elettronico, per l’effettuazione di copia della massa di documenti conservati nella memoria digitale di un dispositivo informatico, pur in assenza di qualsiasi correlazione specifica con le indagini in corso, ma neppure può essere legittima la ricerca di dati ipoteticamente utili alle indagini attraverso l’accesso ad una massa generalizzata ed indistinta di dati informatici privi di qualsivogli correlazione con i reati per i quali si procede, quando non siano specificate le ragioni che ne rendano indispensabile l’accesso, a fronte della tutela della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche, sia pure non nella loro fase dinamica – soggetta alle maggiori garanzie proprie delle intercettazioni disciplinate dall’art. 266 e segg. cod. proc. pen. – ma nella fase statica della conservazione-archiviazione digitale.

In tal caso la ricerca assume, infatti, un carattere meramente esplorativo, con il conseguente ingiustificato sacrificio della tutela della riservatezza, senza una effettiva e concreta utilità neppure per le indagini, in assenza della individuazione dei criteri che ne devono delimitare e restringere l’ambito operativo agli elementi di fatto pertinenti con i reati oggetto specifico delle indagini.

La delimitazione della acquisizione del documento-dato informatico che interviene poi in sede di sequestro ai soli atti aventi una attinenza con i fatti-reato oggetto di investigazione non legittima a posteriori un accesso indiscriminato a contenuti riservati, quali solo le conversazioni e la corrispondenza intercorsa tra l’indagato ed i suoi familiari, allorchè non siano specificate le ragioni che rendono necessario anche l’accesso a tali contenuti, e soprattutto quando è possibile delimitare la ricerca ad ambiti più ristretti e coerenti con i fatti di reato per cui si procede.

4. Nel caso in esame il provvedimento di sequestro del contenuto dell’intera memoria del telefono in uso all’indagato è stato correttamente delimitato temporalmente in rapporto alla coincidenza con l’epoca di consumazione dei reati (dal settembre 2023 all’attualità) ed è stato poi esteso, sia pure ai soli fini di ricerca dei mezzi di prova, alla totalità delle conversazioni, comunicazioni intervenute nel periodo di interesse tra l’indagato ed altri soggetti, indagati o non indagati, per la ricerca di prove delle collusioni o accordi illeciti che avrebbero interessato le procedure di gara investigate.

Invero, con riguardo a tali contenuti riservati, ugualmente tutelati dal diritto alla segretezza della corrispondenza, il sacrificio di tali prerogative può apparire giustificato dalla impossibilità di delimitare l’ambito della ricerca ai soli soggetti indagati, essendo connaturale alla fase inziale delle indagini che la ricerca sia estesa anche a soggetti diversi da quelli direttamente coinvolti nelle procedure di gara, per la plausibile rete di complicità che caratterizza i reati di corruzione.

Infatti, diversamente dalle conversazioni intercorse con i familiari e conviventi, è ragionevole l’accesso anche a tali contenuti per la individuazione di altri soggetti coinvolti, non potendosi escludere a priori che le comunicazioni intercorse con soggetti estranei all’ambito familiare non abbiano attinenza con i fatti di reato per cui si procede, potendosi ritenere eccessivamente restrittiva la perimetrazione dell’ambito di ricerca ai contenuti delle sole conversazioni intercorse con i soggetti coinvolti nelle procedure di gare, non conoscendosi le ragioni sottostanti ai diversi rapporti interpersonali intrattenuti dall’indagato.

Va anche ribadito che il criterio selettivo delle “parole chiave” sollecitato dal ricorrente rappresenta soltanto uno degli strumenti utilizzabili per procedere alla selezione del materiale acquisito ma non integra un requisito indefettibile del decreto di sequestro, tenuto conto della delimitazione eccessiva dell’ambito della ricerca che ne potrebbe derivare, a fronte dell’utilizzo di espressioni volutamente criptiche volte a dissimulare il vero significato delle interlocuzioni archiviate da scandagliare.

Al contrario nei confronti dei familiari e conviventi è, invece, lecito presumere, all’opposto, che le conversazioni ed interlocuzioni con l’indagato siano giustificate proprio da tali legami familiari in senso lato, che nessuna attinenza certamente hanno con i fatti per cui si procede.

In tal modo si commisura la utilità del mezzo di indagine con la rilevanza del sacrificio del diritto “alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona”, atteso che la ricerca della prova quando interferisce con il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, richiede che l’interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria).

Pertanto, la valutazione comparativa degli interessi protetti, avuto riguardo alla natura dei reati contestati, alle finalità connesse all’evolversi delle investigazioni ed alla tipologia degli accertamenti in corso, induce a ritenere non giustificata l’acquisizione delle conversazioni-interlocuzioni avute dall’indagato entro la propria cerchia familiare in ragione della pesante incidenza di tale attività di indagine nella sua sfera privata, non compensata da una plausibile concreta utilità del mezzo di prova prescelto, tenuto conto anche del parametro rappresentato dalla indispensabilità di tale intromissione nella sfera privata dell’indagato in rapporto agli altri ambiti e strumenti investigativi suscettibili di utilizzo.

5. In conclusione, mentre rispetto ai soggetti diversi dai familiari e conviventi appare giustificato l’accesso ai contenuti delle comunicazioni e conversazioni archiviate nella memoria del telefono in sequestro ai fini della successiva acquisizione come mezzo di prova delle eventuali conversazioni rilevanti che dovessero essere reperite all’esito dell’indagine tecnica disposta ed autorizzata dal Pubblico Ministero, in ragione della già prevista restituzione in tempi valutati e reputati ragionevolmente congrui anche delle copie informatiche (cd. copia forense) relative ai contenuti privi di attinenza con i fatti-reato, deve invece essere disposto l’annullamento del sequestro dei contenuti digitali del cellulare in sequestro limitatamente ai colloqui intercorsi con familiari e conviventi, con la immediata restituzione al ricorrente, senza trattenimento di copia dei relativi dati informatici.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il sequestro del cellulare di (OMISSIS) (OMISSIS), limitatamente al contenuto dei colloqui con familiari e conviventi, diversi dai soggetti coinvolti nelle procedure.


Così deciso il 15 settembre 2026

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2026

 

 

 

 

 

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