In tema di atti persecutori, l’acquisizione agli atti di “screenshots” o supporti digitali contenenti messaggi “WhatsApp”, sms o comunicazioni telematiche consegnati spontaneamente dalla persona offesa, quale partecipe della conversazione, non richiede decreto di sequestro ex art. 254 cod. proc. pen. né integra violazione dell’art. 15 Cost., trattandosi di documentazione prodotta da uno dei soggetti della corrispondenza e qualificabile come prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.; resta rimessa alla valutazione del giudice di merito la verifica della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità del contenuto, non essendo necessario l’espletamento di perizia in assenza di specifiche contestazioni sulla provenienza e integrità dei messaggi.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 18/09/2025 (dep. 13/02/2026) n. 6024
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata del 9 dicembre 2024, la Corte d'Appello di Cagliari ha riformato, limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, con la quale Bo.St. è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di atti persecutori in danno di Mu.La., oltre statuizioni accessorie.
2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'Appello di Cagliari ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Stefania Ostan, affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 224, comma 2, 247, comma 1-bis, 352, comma 1-bis e 192 cod. proc. pen. per avere la Corte di merito ritenuto utilizzabile il DVD allegato alla querela, contenente la copia dei messaggi di testo e vocali asseritamente inoltrati alla persona offesa, senza aver svolto un accertamento peritale inteso ad attribuirne la paternità all'imputato.
2.2. Con il secondo, articolato, motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli elementi costituivi del delitto di atti persecutori, in assenza della indicazione di uno degli eventi tipici di fattispecie. Si segnala, con un primo argomento, che la Corte sarebbe incorsa in un travisamento del secondo motivo d'appello, con il quale si era richiesta la valutazione integrale dei colloqui tra le parti, mentre la sentenza impugnata risolve il punto con un improprio e non devoluto riferimento all'attendibilità della persona offesa e con il richiamo ad elementi probatori oggettivi invece insussistenti. Si contesta, altresì, l'accertamento del dolo, compromesso dall'affermazione che intende superare l'argomento difensivo dell'insistenza finalizzata all'esercizio del diritto di visita alla figlia minore, che si pone in termini di contraddittorietà con il riconoscimento del vizio parziale di mente, accertato nel corso del giudizio d'appello proprio in termini di "inconsapevolezza dei gesti aggressivi posti nei confronti della parte offesa in quanto presentava una fase espansiva sul piano affettivo". Conclude, quindi, per il travisamento dei dati probatori quanto all'evento del reato, in assenza della dimostrazione, neppure offerta dalla parte lesa, di una qualche compromissione della libertà di autodeterminazione della medesima.
2.3. Con il terzo motivo, si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, per essere il giudice di merito partito da una pena base pari al doppio del minimo edittale, e l'esclusione della continuazione con la precedente condanna, fondata su mere illazioni.
2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge in relazione alle statuizioni civili, essendosi limitata la Corte di merito a ridurre l'entità della provvisionale, omettendo di affrontare il tema dell'an del risarcimento, senza la prova dì un danno effettivo che gli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. impongono di ritenere accertato, ed in presenza di una statuizione di primo grado resa al di fuori dei limiti del petitum.
3. Con requisitoria scritta del 19 agosto 2025, il sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Con nota del 26 agosto 2025, il difensore dell'imputato ha replicato alle conclusioni del PG.
5. Il 12 settembre 2025, il difensore della parte civile ha depositato le conclusioni e allegato nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al punto relativo alla continuazione, dedotto con il terzo motivo.
1. Il primo motivo è, complessivamente, infondato.
1.1. La formulazione della censura si rivela perplessa, giacché, pur deducendo l'inutilizzabilità della prova, ne contesta, invece, l'attendibilità, sotto il versante dell'attitudine dimostrativa della paternità dei messaggi di testo e dell'integrità del contenuto. La stessa non deduce, in altri termini, un divieto di utilizzazione conseguente alla violazione di regole probatorie ex art. 191, cod. proc. pen., ma contesta l'omesso espletamento di una perizia volta ad accertare che il contenuto delle chat, tratte dal cellulare della persona offesa, siano state effettivamente scritte e inoltrate dall'imputato e siano state integralmente e fedelmente trascritte.
In siffatti termini qualificata, la censura è, comunque, non conducente.
Questa Sezione ha già avuto modo di affermare come, ai fini dell'acquisizione della trascrizione delle conversazioni via "wathsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di apprendere il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771-01 in fattispecie in tema di atti persecutori, in cui si è affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi); e, a tal fine, il ricorrente non rappresenta di aver esibito la propria cronologia delle stesse conversazioni intercorse via chat con la persona offesa, sì da poterne contestare la provenienza e l'integralità e, con esse, l'attendibilità della persona offesa.
1.2. La deduzione è infondata anche sotto altro profilo.
Questa Corte ha già affermato come, in tema di mezzi di prova, l'acquisizione di "screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede un provvedimento giudiziale, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746), né l'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, quando la valutazione della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie sia stata positivamente risolta (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, M. Rv. 282771-01).
Quanto al primo tema, va qui rilevato come la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha, per vero, affermato come i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservino natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico"; il rilievo, tuttavia, che di siffatta corrispondenza abbia disposto, mettendola a disposizione degli inquirenti, la parte stessa delle predette conversazioni, esclude profili di violazione della segretezza della corrispondenza, poiché la tutela dell'art. 15 Cost. riguarda le ingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei partecipanti.
Così come la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. Pen. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466-01), in quanto memorizzazione di un fatto storico, allo stesso modo la produzione, da parte del partecipante, della documentazione di comunicazioni telematiche (es. chat WhatsApp) non involge le garanzie dell'art. 254 cod. proc. pen., poiché non vi è ingerenza di terzi.
Non si confà, pertanto, alla fattispecie in esame il principio, espresso nella recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 2E37039).
Il principio non rileva nel caso di specie per due ragioni.
La prima è che, nel caso in discussione, il DVD recante le registrazioni audio e gli estratti dei messaggi di testo è stato fornito agli inquirenti dalla stessa persona offesa; ne consegue che non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell'art. 15 Cost. poiché siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla comunicazione, ma è stato consegnato dallo stesso soggetto che aveva partecipato alle conversazioni.
La seconda è che la pretesa inutilizzabilità dei reperti non sarebbe comunque dirimente nell'economia della decisione, come invece pretende il ricorrente, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416): dalla sentenza impugnata emerge come il contenuto del DVD non sia stato ex se decisivo per pervenire all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, a fronte della rilevanza probatoria delle convergenti dichiarazioni rese sia dalla vittima che dai testi, vagliate anche sul piano dell'attendibilità dei soggetti escussi.
Né colgono nel segno le censure del ricorrente laddove introducono una critica relativa ad una lettura asseritamente selettiva della corrispondenza che il materiale introdotto dalla parte civile avrebbe determinato, poiché da una parte il ricorrente non ne contesta la materialità; dall'altra non deduce quale ulteriore elemento, dal medesimo introdotto, sarebbe stato ingiustificatamente svalutato sul punto dell'inattendibilità dei supporti documentali contenenti la trascrizione dei messaggi.
Il primo motivo è, pertanto, complessivamente infondato.
2. Il secondo motivo è, del pari, nel suo complesso, inconducente.
2.1. È manifestamente infondata la deduzione relativa all'omessa motivazione riguardo l'evento del reato che, invece, la Corte d'Appello ha puntualmente reso a fol. 9 dell'impugnata sentenza, ponendo - con argomentazione incensurabile in questa sede - il perdurante e grave stato d'ansia e di paura della persona offesa quale epilogo, verificato in concreto, della condotta vessatoria.
In particolare, la sentenza impugnata ha ampiamente circostanziato l'evento tipico del "perdurante e grave stato di ansia o di paura", che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, valorizzando non solo la sequenza ininterrotta di messaggi ed il contenuto minatorio dei medesimi, in quanto rivolti direttamente alla persona offesa, ma anche il comportamento tenuto dall'imputato verso la figlia minore, affidata alla madre, tale da indurre del tutto ragionevolmente in quest'ultima il timore di ripercussioni sull'equilibrio della bambina.
2.2. Né coglie nel segno il punto del motivo che prospetta un'asserita contraddittorietà tra il dolo persecutorio e la patologia da cui è risultato affetto l'imputato.
L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono, invero, concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022, dep. 2023, Losengo, Rv. 284502-01).
E, nel caso al vaglio, la patologia da cui è risultato affetto l'imputato, diagnosticata in termini di "disturbo bipolare di tipo 1", con elevazione del tono dell'umore in senso maniacale, se ha inciso sul determinismo all'azione, non ha, invece, compromesso la coscienza e volontà del fatto tipico. Il dolo - generico - è stato, pertanto, ritenuto razionalmente comprovato, pur a fronte di disturbo della personalità, giudicato tale da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento.
Se, quindi, nell'irrisolta accettazione della separazione dalla figlia minore è stato individuato il fattore espansivo del disturbo della personalità dell'imputato, nondimeno la Corte di merito ha puntualmente chiarito come siffatta condizione non abbia incrinato la dimensione rappresentativa e volitiva del dolo, in linea con il principio per cui l'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto, in caso di separazione o divorzio, con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-ter cod. proc. civ., in assenza di consenso dell'altro genitore, costituisce abuso del diritto (Sez. 5, n. 37272 del 01/07/2022, C., Rv. 284017-01, in fattispecie in cui è stata ritenuta immune da censure la decisione che aveva affermatola sussistenza del delitto di atti persecutori in un caso nel quale l'imputato aveva tenuto una condotta ossessiva, reiteratamente molesta e intrusiva nella vita dei figli minori e, indirettamente, in quella dell'ex moglie, sua diretta interlocutrice, cui aveva creato un grave e perdurante stato d'ansia).
3. Il terzo motivo è fondato sul punto - assorbente - del diniego dell'applicazione della continuazione.
3.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che tra i fatti oggetto di giudicato (sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 7 maggio 2019, irrevocabile il 18 settembre 2020 per il delitto di maltrattamenti in danno della stessa persona offesa) e quelli in esame fosse intercorso un apprezzabile lasso temporale, pari ad un anno e sei mesi, e che questi ultimi fatti fossero (rectius: "sembrassero") "frutto di una distinta determinazione a delinquere, evidentemente scaturita da fatti ulteriori, ravvisabili nella nuova relazione sentimentale intrapresa dalla persona offesa".
Trattasi di argomentazione che non rivela il complessivo apprezzamento che l'istituto della continuazione involge.
3.2. Va, in linea generale, ribadito come lo iato temporale che separa più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta, all'interno di tale arco, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, sempre che l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso, allegandone gli indici rivelatori.
Con specifico riferimento ai rapporti tra i reati abituali di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori in danno della medesima persona offesa, la cesura temporale tra i fatti costituisce elemento essenziale al fine di risolvere la questione del concorso apparente di norme o del concorso di reati.
Si è, invero, affermato che, in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità (Sez. 5, n. 11209 del 27/11/2024, dep. 2025, F., Rv. 287767-01 in fattispecie in cui si è ritenuta immune da vizi la decisione della Corte d'Appello di ravvisare il concorso tra i due reati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).
Nella delineata prospettiva, la consistenza dello iato tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese non rileva al fine di escludere l'abitualità del reato, ma l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione. (Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023, S., Rv. 284454-01 in fattispecie di annullamento con rinvio della decisione che aveva erroneamente ravvisato due delitti di cui all'art. 572 cod. pen., anche se commessi in danno delle stesse persone offese in un arco temporale pressoché continuativo, ed aveva altresì escluso la continuazione tra detti episodi e una serie di condotte, giudicate in separato giudizio, tenute dall'imputato in danno dei medesimi congiunti negli anni immediatamente precedenti).
3.3. Alla luce di quanto premesso, va rilevato come se la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e quelli già giudicati ha introdotto una cesura tale da isolare due distinti delitti abituali, in danno della medesima persona offesa, nondimeno il medesimo fattore cronologico non preclude ex se la ravvisabilità di un unitario determinismo, in considerazione della omogeneità delle condotte e dell'identità della parte lesa; elementi, questi, che la Corte di merito valorizza in più punti della sentenza (ff. 3 e 10) al fine di rimarcare la gravità del reato, in tal guisa esibendo un profilo di contraddizione con il punto della sentenza relativo alla continuazione, che ha invece escluso. Allo stesso modo, rispetto ai profili identità ri apprezzati dalla stessa Corte di merito, la valorizzazione della nuova relazione intrapresa dalla persona offesa quale fattore determinante della condotta da un lato contraddice la motivazione sugli elementi costitutivi del reato e sul vizio parziale di mente, tutti incentrati sulla patologica deriva del rapporto di coppia e sulla genitorialità; dall'altro, esalta un movente che sì rivela, al più, concorrente e che, come tale, non soddisfa razionalmente l'esito del giudizio di esclusione della continuazione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata sul punto della continuazione perché la Corte di merito ne riesamini i presupposti.
4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto aspecifico e reiterativo.
Quanto alla provvisionale, la Corte di merito ha precisato che la relativa richiesta è stata proposta dalla parte civile e la stessa risulta formalizzata all'udienza del 22 aprile 2022; su tale circostanza il ricorso omette di confrontarsi.
Nel resto, va qui ribadito come la motivata quantificazione della provvisionale si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723-01; Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria.
6. Da quanto sin qui argomentato, discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al punto della continuazione, perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esame.
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
7. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile (Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, L, Rv. 278908-02) ammessa al beneficio del patrocinio a carico dell'Erario, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01).
8. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della continuazioneex art. 81 cp, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2026.