Codice Procedura Penale > Articolo 234 - Prova documentale

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.39529 del 01/07/2022 (dep. 19/10/2022)

In tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.39087 del 22/06/2022 (dep. 17/10/2022)

In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth" costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, o art. 189 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato.

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