Infortuni sul lavoro – Condotta abnorme del lavoratore – Rischio eccentrico – Area di rischio – Colpa del lavoratore – Prassi scorrette

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.6073 del 27/01/2026 (dep. 13/02/2026)

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Infortuni sul lavoro – Condotta abnorme del lavoratore – Rischio eccentrico – Mansioni affidate – Area di rischio – Nesso causale – Concausa

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo solo quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia; resta invece priva di efficacia interruttiva la condotta imprudente posta in essere nell’ambito delle mansioni affidate o comunque all’interno dell’area di rischio propria della lavorazione, potendo essa assumere rilievo solo concausale.

  • Cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 7012/2023, Cimolai; Cass. pen., Sez. 4, n. 33976/2021, Vigo; Cass. pen., Sez. 4, n. 16397/2015, Guida.

Sicurezza sul lavoro – Colpa del lavoratore – Prassi lavorative scorrette – Obblighi prevenzionistici – Datore di lavoro – Area di rischio

Le norme antinfortunistiche tutelano il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa; ne consegue che l’area di rischio governata dal datore di lavoro comprende anche il dovere di prevenire l’instaurarsi di prassi lavorative scorrette da parte dei lavoratori destinatari delle direttive di sicurezza, quando tali prassi siano connesse alla lavorazione in corso.

  • Cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 16888/2012, Pugliese; Cass. pen., Sez. 4, n. 27871/2019, Simeone; Cass. pen., Sez. fer., n. 32357/2010, Mazzei; Cass. pen., Sez. 4, n. 4114/2011, Galante.

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Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n. 6073 del 27/01/2026 (dep. 13/02/2026)

(Dott. VIGNALE Lucia – Presidente; Dott. MARI Attilio – Relatore)

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 29/05/2023 dal Tribunale di Livorno nei confronti di A.A., imputato per il reato previsto dagli 113 e 589, comma secondo, cod. pen., commesso in danno di C.C., quantificando la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, in mesi sei di reclusione, rideterminando altresì le provvisionali già liquidate dal giudice di primo grado in favore delle costituite parti civili.

L'addebito di colpa nei confronti dell'odierno ricorrente, come descritto nel capo di imputazione era quello – in cooperazione con D.D. e E.E. e nella propria qualità di legale rappresentante della

Calcestruzzi Fratelli B.B. Snc, nonché quale datore di lavoro – di avere determinato il decesso di C.C., dipendente della stessa società, avvenuto a seguito della movimentazione del terminale corredato da attacco metallico di un'autobetonpompa marca IVECO in attività presso il cantiere di Portoferraio, via della Cava n. 41, il quale, a causa di una improvvisa oscillazione, lo aveva violentemente colpito al cranio e alla spalla determinando le lesioni che lo avevano condotto alla morte.

In particolare, all'odierno ricorrente erano stati ascritti, oltre ai profili di colpa generica, anche quelli di colpa specifica derivanti dalla violazione degli artt. 18, comma 1, lett. f) e 71, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2018, n. 81, per avere omesso di vigilare sull'uso dell'autopompa in modo conforme alle norme di sicurezza imposte dal costruttore e richiamate nel documento di valutazione dei rischi, nonché dalla violazione dell'art. 108 dello stesso D.Lgs., avendo omesso di prevedere una chiara viabilità per persone e macchine nella zona del cantiere, in modo che la vittima era uscita dall'area dell'edificio in costruzione trovandosi improvvisamente nella zona di operatività del mezzo.

Il giudice di appello ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, esponendo come lo stesso avesse ritenuto dimostrato che – nel corso delle operazioni di utilizzo dell'autopompa – il recupero del terminale sarebbe dovuto avvenire con un movimento di traslazione orizzontale associato a uno in senso verticale, contrariamente a quanto accaduto nel caso di specie, in cui la movimentazione era stata operata in solo senso verticale, in violazione delle regole fissate dal manuale d'uso; configurandosi, pertanto, a carico del datore di lavoro, la violazione degli artt. 71, comma 3 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008.

In ordine all'appello proposto dall'odierno ricorrente, la Corte territoriale ha rigettato il motivo inerente alla compiuta individuazione della regola cautelare violata; ritenendo che il rimprovero di colpa mosso all'imputato non attenesse alla mancata nomina del preposto ma a quello della violazione del dovere di vigilanza previsto dall'art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008.

Ha altresì ritenuto infondata la deduzione, sempre svolta nel primo motivo di appello, in base alla quale tale vigilanza doveva intendersi ricadente sulla ditta appaltatrice; atteso che la ditta del ricorrente non si era limitata alla fornitura del calcestruzzo ma aveva provveduto anche alla sua posa in opera, elemento da ritenere confermato dal complesso dell'istruzione dibattimentale.

Ha ritenuto infondato il secondo motivo di appello, attinente alla violazione delle regole cautelari contestate in sede di imputazione, in riferimento all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e invece fondato in relazione al successivo art. 71.

Sulla base degli esiti istruttori, ha ritenuto provato che il lavoro fosse stato eseguito in presenza del ricorrente e che lo stesso non avesse adeguatamente vigilato sulle modalità di manovra poste in atto da D.D.; ha quindi ritenuto che non fosse rimproverabile all'imputato di avere omesso di adottare adeguate misure tecniche e organizzative, atteso che il lavoratore era stato messo nella condizioni di conoscere le direttive del costruttore che avrebbero permesso di operare in sicurezza; ha invece ritenuto sussistente la violazione dell'art. 18, comma primo, lett. f) del T.U., non avendo egli vigilato sull'uso dell'autopompa da parte dell'addetto e sul fatto che lo stesso fosse conforme alle direttive imposte dal costruttore; sottolineando che la particolare complessità dell'operazione richiedeva una vigilanza e un controllo atti a impedire soluzioni non conformi alle norme d'uso; il tutto sottolineando l'assenza di nomina, da parte del datore di lavoro, di soggetti concretamente preposti all'attività di vigilanza, ragione per la quale sarebbe stato doveroso un controllo di tipo diretto.

Ha ritenuto infondato il terzo motivo, con il quale era stata contestata la sussistenza del nesso di causalità; tanto in riferimento alla condotta di D.D., poiché la manovra posta in essere rientrava nelle mansioni specifiche del lavoratore e quanto in ordine alla condotta della vittima, atteso il sicuro valore concausale da attribuire all'errata manovra posta in atto dallo stesso conducente dell'autopompa.

Ha rigettato il motivo inerente al dedotto difetto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da D.D., atteso che le stesse erano state riscontrate sulla base dello stato del macchinario e anche del vaglio eseguito dal perito e dal consulente tecnico del p.m.

Ha accolto il motivo riguardante la determinazione della pena, atteso che il primo giudice aveva ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sulla contestata aggravante; ha altresì ritenuto fondato il motivo inerente alla determinazione delle provvisionali, che ha ridotto in considerazione del comprovato concorso di colpa della persona offesa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A. – in proprio e quale legale rappresentante nonché quale socio illimitatamente responsabile della Calcestruzzi Fratelli B.B. Snc tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione.

2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell' art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dell'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., per vizio di motivazione e travisamento della prova.

Ha contestato il punto della motivazione in cui la Corte aveva ritenuto che la Calcestruzzi Fratelli B.B.

Snc, avesse operato, non solo nella veste di committente dei lavori, ma anche di fornitrice e addetta alla posa in opera del calcestruzzo, ritenendo che tale deduzione sarebbe stata operata sulla base di un'errata lettura del compendio probatorio, con specifico riferimento alla valutazione delle testimonianze che riguardavano la presenza dell'imputato sul luogo di lavoro al momento dell'incidente.

Ha dedotto che la predetta società era mera fornitrice del calcestruzzo e non responsabile della posa in opera, elemento che sarebbe stato confermato dai testi E.E. e F.F. nonché dal tenore testuale del contratto di appalto; ritenendo, quindi e conseguentemente, che il solo dato rappresentato dalla presenza del ricorrente all'interno del cantiere non fosse idoneo a fondare un addebito di colpa in relazione all'art. 18, comma 1, lett. f), del T.U., argomentando che (con richiamo alle dichiarazioni del E.E.) il A.A. fosse invece presente presso la sede della società, che si trovava nei pressi, ma non all'interno del cantiere.

Assumeva, altresì, che non risultava provato che l'imputato avesse dato l'ordine di compiere l'operazione di getto avvenuta nel caso di specie, in quanto i relativi compiti erano di esclusiva competenza della società appaltatrice, ovvero la Phoenix Construction Srl, la quale – a propria volta – aveva violato, tramite i soggetti responsabili, il dovere di vigilanza sull'area di cantiere; richiamando le dichiarazioni del coimputato D.D. e del teste G.G., dalle quali si desumeva che l'opera era di esclusiva competenza della società appaltatrice e si era svolta in assenza dell'imputato; richiamava altresì la testimonianza resa dal H.H., il quale pure non aveva potuto confermare la presente sul cantiere di A.A.; esponeva, ulteriormente, in richiamo a quanto dichiarato dal teste I.I., che l'imputato non aveva fornito concrete direttive circa le modalità di esecuzione dell'opera.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, nonché dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per vizio di motivazione ed errato accertamento dei fatti dai quali è dipendente l'applicazione di norme processuali.

Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato il dato della ritenuta abnormità della condotta di A.A., in quanto esorbitante sia rispetto alle proprie mansioni sia alle prestazioni richieste alla Calcestruzzi fratelli B.B. Srl; tanto sulla base del presupposto, pure messo a fondamento del primo motivo di ricorso, in base al quale la società predetta era onerata esclusivamente della fornitura e dell'approvvigionamento del calcestruzzo, esulando quindi dalle competenze del lavoratore il mettere mano al ponteggio e alla struttura portante del cantiere nonché di predisporre il getto di calcestruzzo; ha quindi argomentato che il comportamento dei dipendenti, compresa la vittima, si fosse posto come fattore del tutto eccentrico e tale da escludere il necessario nesso causale con le omissioni addebitate all'imputato.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 192, commi 1 e 2 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione ed errato accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato D.D.

Ha contestato il dato in base al quale la dinamica dell'incidente potesse ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni confessorie del coimputato; difatti, ha esposto che le dichiarazioni del consulente tecnico del p.m. erano fondate in punto di mera probabilità così come il perito nominato dal Tribunale aveva evidenziato un complessivo dubbio sulle modalità di effettuazione della manovra; così come ha ritenuto non riscontrata la dichiarazione in ordine all'incarico di eseguire la gettata di calcestruzzo.

Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 539 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riforma delle statuizioni civili.

Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente, in capo alle parti civili, una danno da perdita parentale pur in assenza di una adeguata valutazione delle circostanze di fatto; esponendo che la mancanza di contribuzione economica da parte della vittima e la mancanza di relazioni sostanziali avrebbero dovuto incidere sulla valutazione del diritto al risarcimento del danno; esponendo che l'accertato concorso di colpa della persona offesa avrebbe dovuto influire anche sul calcolo delle provvisionali.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La parte civile J.J. ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di lite.

La difesa del ricorrente ha depositato successiva memoria illustrativa, nella quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno rigettati.

Va premesso che, in ordine al profilo attinente alla penale responsabilità dell'imputato, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n.

11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).

3. Va quindi pregiudizialmente affrontato, in quanto attinente alla tematica del compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione, il terzo motivo di ricorso, attinente a una dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e in ordine - pur facendo l'intestazione del motivo riferimento ai primi due commi – al terzo comma del predetto articolo, in base al quale "le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

A tale proposito, in riferimento alla tematica della concretizzazione dei c.d. riscontri esterni individualizzanti – rispetto tanto alla chiamata in reità (c.d. impropria) quanto a quella in correità – questa Corte ha costantemente ritenuto che gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528).

Tanto premesso, il motivo è inammissibile in quanto, da un lato manifestamente infondato e, dall'altro, aspecifico.

Sotto un primo profilo, difatti, la difesa ha censurato la valutazione della Corte, in punto di carenza di riscontri esterni individualizzanti, in ordine alla ricostruzione operata da D.D. della concreta dinamica dell'incidente.

Su tale aspetto, peraltro, la deduzione di parte ricorrente risulta radicalmente infondata in ordine ai criteri di valutazione delle predette dichiarazioni; ciò in quanto le stesse, attenendo alla tematica della ricostruzione fenomenica dell'evento, non sono idonee a configurare alcuna chiamata in correità nei confronti dell'odierno ricorrente, al quale l'assunto accusatorio non imputa alcuna interferenza personale in ordine al concreto svolgimento della manovra ma un profilo del tutto diverso, ovvero la violazione della regola cautelare contenuta nell'art. 18, comma 1, lett. f) del T.U. in materia di obbligo di vigilanza.

E ciò fermo restando, in ogni caso, che - come sottolineato dalla Corte territoriale in risposta ad analoga censura sollevata in sede di appello – le dichiarazioni del lavoratore hanno trovato riscontro nel dato oggettivo delle scalfitture presenti sull'autopompa oltre che nell'esame del consulente del p.m. e del perito, pure frutto di una valutazione ex post necessariamente fondata su criteri probabilistici.

In ordine all'ulteriore dato attinente all'incarico di svolgere in autonomia l'operazione di getto del calcestruzzo – effettivamente influente sul dato della posizione di garanzia da attribuire al ricorrente e quindi valutabile come una chiamata in correità nei confronti del datore di lavoro – il punto di doglianza è pure manifestamente infondato e comunque aspecifico, in quanto omette un effettivo confronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale al capo 6.1.2 della motivazione.

Nel quale il giudice di appello ha esposto che la circostanza di fatto dell'avvenuto incarico, da parte della ditta costruttrice, di eseguire la posa in opera del calcestruzzo era stata univocamente confermata dai testi K.K., G.G. e H.H., tutti dipendenti della Calcestruzzi Fratelli B.B. Snc

4. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato la valutazione compiuta dai giudici di merito in base alla quale la suddetta società sarebbe stata incaricata anche della posa in opera del calcestruzzo e non della mera fornitura nonché il dato attinente alla presenza del ricorrente medesimo all'interno del cantiere al momento del fatto.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Nella prima censura difensiva – riproduttiva di quella già spiegata in sede di appello – deve intendersi implicitamente richiamato il disposto dell'art. 96, comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale gli obblighi previsti per il datore di lavoro dal complesso del T.U. non si applicano "alle mere forniture di materiali o attrezzature"; essendo quindi stata contestata, per effetto di tale deduzione, la posizione di garante in capo al responsabile della società fornitrice del calcestruzzo.

Peraltro, su tale aspetto, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale appare intrinsecamente logica e immune dal denunciato vizio di violazione di legge, avendo la stessa ritenuto, sulla base delle emergenze istruttorie, che il compito della società non si limitasse alla sola fornitura del materiale ma sia stato, di fatto, esteso anche alla fase di lavorazione consistente nella posa in opera; e tanto proprio sulla base del chiaro tenore delle testimonianze citate al punto precedente (in particolare di quella del L.L., che ha riferito come la società si occupasse tanto della fornitura quanto del getto del calcestruzzo) nonché del dato, pure da intendersi attestato dalla complessiva lettura delle sentenze di merito, in base al quale la ditta appaltatrice non fosse in possesso di betoniere né di personale specializzato per la relativa posa in opera.

In ordine a tale tematica, deve altresì essere richiamata la parte motiva di Sez. 3, n. 536 del 05/12/2024, dep. 2025, Coviello, n.m.

In tale sede, la Corte ha rilevato che deve ritenersi operazione non rispondente alla lettera delle disposizioni richiamate – con riferimento specifico all'art. 96, comma 1-bis del T.U. - l'equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, in quanto, in tale modo, si finirebbe con l'escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario.

Aggiungendo che "occorre tuttavia considerare nel caso di specie la particolare natura del materiale fornito stante la veloce solidificazione cui è soggetto il calcestruzzo, tale da richiedere un'altrettanta celere lavorazione nel momento in cui viene sversato e che perciò necessita di appositi mezzi di trasporto, le cd. betoniere e le autobetonpompe, veicoli entrambi dotati di un dispositivo per miscelare il conglomerato mantenendolo liquido, laddove le seconde, a differenza delle autobetoniere, sono altresì munite di una pompa a braccio snodabile e terminale flessibile, azionabile tramite un pannello di comando posto sul mezzo, per scaricare il conglomerato fino all'altezza ed alla distanza richiesta dal committente, nel punto in cui verrà posto in opera, non consentendo la sua veloce solidificazione ulteriori spostamenti".

Ha quindi ritenuto che, affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito, occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato.

Citando, sul punto, una circolare interpretativa del Ministero del Lavoro che, partendo dalla preliminare distinzione tra le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa) da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell'autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale, ha chiarito che intanto i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera in quanto "provvedano, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte", realizzandosi invece la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando "si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna".

Ritenendo condivisibile la demarcazione tra le attività di fornitura e quella di posa in opera, realizzandosi quest'ultima solo quando la ditta fornitrice e, per essa, i suoi dipendenti, si faccia carico sia delle operazioni di consegna del calcestruzzo sia dell'esecuzione dei relativi getti, alla quale soltanto possono conseguire gli specifici obblighi previsti a presidio della sicurezza dei lavoratori che si trovino in tal modo ad operare nel cantiere destinatario della commessa, in forza del principio secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della stessa, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Per cui, affinché ciò si realizzi è necessario che nella fuoriuscita del conglomerato dal mezzo di trasporto gli esecutori provvedano a manovrare la pompa di scarico direttamente dal suo terminale e dunque all'interno della stessa area del getto, partecipando, sia pure dietro le direttive loro impartite dalla ditta operante nel cantiere destinatario della fornitura, alla sua posa in opera.

Deve quindi ritenersi logica e coerente la valutazione dei giudici di merito, nel punto in cui hanno ritenuto che sia proprio questa la situazione concretamente verificatasi nel caso di specie, in cui il lavoratore dipendente della ditta fornitrice non si è limitato a direzionare a distanza il macchinario avente la funzione di eseguire il getto ma ha materialmente provveduto, sia pure su indicazioni del personale della ditta appaltatrice, a direzionare il getto medesimo effettuando le relative manovre del braccio meccanico; conseguendone che la ditta incaricata della fornitura e del getto aveva assunto un obbligo esteso allo svolgimento di una lavorazione all'interno del cantiere, elemento di fatto tra cui discendeva – tra gli altri – quello dell'obbligo della relativa vigilanza sulle operazioni medesime da parte del datore di lavoro.

D'altra parte, sul piano logico, tale conclusione afferente ai concreti compiti assunti dall'impresa fornitrice appare confermata dalla circostanza che il lavoratore deceduto, dipendente della medesima società, si fosse trovato a operare all'interno del cantiere, con mansioni adiuvanti rispetto a quelle del pompista e comunque esulanti da quelle di mero getto del calcestruzzo; secondo un elemento emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, sul punto espressamente richiamata da parte della Corte territoriale.

Nel caso di specie, quindi, appare del tutto corretta e conforme ai principi di riferimento la valutazione dei giudici di merito in punto di violazione della regola cautelare da parte della titolare della società fornitrice e della creazione di un nesso di rischio direttamente connesso sul piano causale al verificarsi dell'evento lesivo.

6. Quanto al secondo punto di censura, lo stesso è aspecifico rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste alla base delle pronunce di merito, a propria volta fondate sulla violazione dell'obbligo di vigilanza sancito dall'art. 18, comma 1, lett. f), del T.U., ai sensi del quale è obbligo del datore di lavoro "richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione".

A tale proposito, l'obbligo imposto al datore di lavoro comporta che lo stesso vigili sull'attuazione della misure cautelari, a propria volta da intendersi contemplate nei documenti di valutazione a tanto finalizzati; obbligo di sorveglianza che, a propria volta, lo stesso datore può assolvere attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv. 275577) e attraverso la predisposizione di un modello organizzativo che sia anche idoneo a prevenire le ipotetiche prassi scorrette adottate dai dipendenti (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855).

Si tratta, quindi, di un obbligo di predisposizione di una idonea struttura di prevenzione e sorveglianza, sussistendo la quale non si esige la presenza fisica del datore di lavoro sui luoghi in cui opera l'impresa.

Ne consegue che quando, come nel caso di specie, non si sia dato atto alla nomina di dirigenti responsabili o di preposti, la violazione della regola cautelare consiste nell'omissione dell'obbligo di diretta vigilanza sulla prassi di esecuzione da parte del medesimo datore di lavoro, quale unico e diretto garante dell'osservanza delle norme di sicurezza.

In presenza di tale assetto, la violazione della regola cautelare da parte del garante si concretizza, quindi, nell'omissione della personale e dovuta vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza, dato in ragione del quale l'effettiva presenza sul luogo di esecuzione assume valenza non determinante.

Risultano, quindi, sostanzialmente inconferenti rispetto alla valutazione inerenti alla posizione di garanzia e alla violazione della regola cautelare le considerazioni contenute nel motivo di ricorso in ordine alla presenza (negata, nella narrativa della ragione di impugnazione) del datore di lavoro sui luoghi di verificazione dell'incidente.

7. Con il secondo motivo, pure reiterativo di analoga censura già spiegata di fronte al giudice di appello, il ricorrente ha dedotto il carattere abnorme della condotta dei dipendenti (ovvero la persona offesa e

D.D.), che avrebbe quindi creato un rischio eccentrico tale da interrompere il nesso causale con la condotta colposa della datrice di lavoro.

Il motivo è infondato.

Va quindi rilevato - sotto tale aspetto - che il datore di lavoro, nonché gli altri destinatari delle norme antinfortunistiche, sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia qualificabile come abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli; il tutto in coerenza con il disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di obblighi imposti ai lavoratori.

In particolare, ancora più specificamente, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386).

In sostanza, sulla base dell'esame sinottico dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che sia interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso.

Rilevando altresì che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez. 4, n. 16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv. 252373, nonché, in senso coerente, anche Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242), ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996; Sez. 4, n. 4114 del 13/01/2011, Galante, n.m.).

Devono quindi ritenersi logiche e coerenti con i predetti principi le conclusioni dei giudici di merito, nella parte in cui hanno escluso che le condotte dei lavoratori potessero ritenersi idonee a escludere il nesso di causalità tra l'evento e la condotta omissiva del datore di lavoro.

Difatti, per quanto riguarda il comportamento di D.D. – nella sua veste di manovratore dell'autopompa e come correttamente valutato da parte della Corte territoriale – la condotta causalmente ricollegata all'evento era stata posta in essere nell'esercizio delle proprie mansioni; ragioni per le quali non può ritenersi che lo stesso abbia creato un rischio eccentrico rispetto a quello gestito dal datore di lavoro e connesso con il corretto adempimento dei propri obblighi di vigilanza.

Tutto ciò dovendosi escludere, sulla base del contenuto delle testimonianze riassunte dalla Corte territoriale e prima richiamate, il dato – posto a logico fondamento della prospettazione difensiva – in base al quale la manovra di getto del calcestruzzo fosse da ricondurre a un'iniziativa estemporanea del conducente dell'autopompa.

Mentre, quanto al comportamento della vittima e come coerentemente osservato dai giudici di merito, lo stesso (pure ritenuto imprudente e tali da porsi in contrasto con le disposizioni d'uso del macchinario) non è stato comunque tale da interrompere il necessario nesso causale con la condotta del manovratore, a propria volta ritenuta posta in essere come in violazione delle disposizioni regolanti l'utilizzo del mezzo, ponendosi quindi in una relazione solo concausale con le lesioni subìte; anche in questo caso, pertanto, si verte in una fattispecie di rischio determinato da una condotta imprudente, ma non tale da creare un rischio eccentrico ed esorbitante rispetto alla sfera gestita dal titolare della posizione di garanzia.

8. Il quarto motivo di ricorso, con il quale sono state censurate le statuizioni civili per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del danno parentale da morte, è inammissibile.

Sul punto, la censura va pregiudizialmente ritenuta inammissibile sulla base del principio per cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711, tra le altre).

Le deduzioni del ricorrente sono comunque manifestamente infondate in punto di diritto.

A tale proposito, va premesso che – sulla base di orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità delle sezioni civili di questa Corte - in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario; Cass. Civ., Sez. 3, n. 21988 del 30/07/2025, Rv. 675851-01); fermo restando che la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021, Rv. 661702-01).

Essendo altresì stato enunciato, in altro arresto, che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024, Rv. 670338-01).

Nel caso in esame, quindi, il riconoscimento del danno operato nei confronti dei parenti e della convivente deve ritenersi corrispondente ai predetti principi, proprio sulla base dell'applicazione della citata presunzione iuris tantum e ricordando, in ordine alle deduzioni contenute nel motivo, che la mancata prova di una contribuzione economica nei confronti dei familiari diversi dalla convivente, non assume alcun rilievo ai fini di tale voce di danno.

Infondate sono anche le deduzioni inerenti alla quantificazione delle provvisionali, peraltro determinate dal giudice di secondo grado sulla base dell'accertato concorso di colpa della vittima.

Sulla questione, va difatti richiamato il principio – discendente da quello sopra richiamato - per cui la motivata quantificazione della provvisionale si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723; 269704; Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017, Mazzella, Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704), trattandosi, in ogni caso, di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria e sempre che la liquidazione sia contenuta nell'ambito del danno prevedibile.

Nel caso di specie, il Tribunale (con valutazione assunta come base di calcolo per la diminuzione operata dalla Corte di appello) ha tratto spunto dalle tabelle di liquidazione del danno tanatologico adottate da parte del Tribunale di Milano, sulla base di un criterio di scelta che non ha trovato alcuna motivata censura in sede di impugnazione.

9. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nulla va provveduto sulle spese in favore della parte civile, atteso che la stessa si è limitata a depositare conclusioni scritte senza fornire alcun utile contributo ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Conclusione

Così è deciso in Roma il 27 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2026.

 

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