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Condotta abnorme del lavoratore: quando esclude la responsabilità del datore di lavoro?

Scheda-problema del 12/05/2026

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La condotta imprudente del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio. In materia di sicurezza sul lavoro, il comportamento del dipendente interrompe il nesso causale solo quando introduce un rischio eccentrico o esorbitante rispetto all’area governata dal garante. La Cassazione (n. 6073/2026) applica tale criterio in un caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione dell’obbligo di vigilanza previsto dall’art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008.

Analizziamo la questione applicando il problem solving legale:

1. Problema giuridico

La condotta imprudente del lavoratore, posta in essere durante l’esecuzione della prestazione lavorativa, può essere qualificata come abnorme e, quindi, interrompere il nesso causale tra l’omessa vigilanza del datore di lavoro e l’evento mortale?

2. Soluzione adottata

La condotta del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro solo quando si colloca fuori dall’area di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, attivando un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla lavorazione in corso.

La Cassazione, con sentenza n. 6073 depositata il 13 febbraio 2026, ribadisce che non è sufficiente accertare una condotta imprudente del lavoratore, né una violazione delle regole cautelari da parte sua. Occorre invece verificare se quella condotta sia davvero estranea alle mansioni affidate e alla sfera di rischio che il datore di lavoro è tenuto a governare. L’esclusione dell’abnormità, tuttavia, non determina automaticamente la responsabilità del datore di lavoro: mantiene integro il nesso causale e impone comunque di verificare la concreta violazione della regola cautelare e l’esigibilità della condotta doverosa.

Nel caso concreto, la Corte esclude l’abnormità sia della condotta del manovratore dell’autobetonpompa, sia della condotta della vittima. La manovra errata del mezzo rientra nelle mansioni del lavoratore addetto; la presenza imprudente della vittima nella zona operativa si inserisce comunque nella lavorazione in corso. Tali condotte possono avere rilievo concausale, ma non interrompono il nesso causale con l’omessa vigilanza datoriale.

3. Fatto

Durante operazioni di getto del calcestruzzo in un cantiere, un dipendente della Calcestruzzi Fratelli B.B. Snc muore dopo essere stato colpito dal terminale metallico di un’autobetonpompa, improvvisamente oscillato durante la movimentazione.

Al legale rappresentante della società, quale datore di lavoro, viene contestato l’omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, per omessa vigilanza sull’uso del mezzo secondo le prescrizioni del costruttore.

Il Tribunale di Livorno afferma la responsabilità dell’imputato. La Corte di appello di Firenze conferma la responsabilità, ridetermina la pena in sei mesi di reclusione e riduce le provvisionali per il concorso di colpa della persona offesa.

4. Esito del giudizio

La Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’imputato, in proprio e quale legale rappresentante della società.

Resta confermata la responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza. La Corte esclude che la condotta dei lavoratori sia abnorme e idonea a interrompere il nesso causale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

5. Struttura argomentativa

La Corte procede anzitutto alla delimitazione dell’area di rischio. La società non si limita alla mera fornitura del calcestruzzo, ma partecipa alla fase di getto mediante l’utilizzo dell’autobetonpompa. Da ciò deriva l’assunzione di una posizione di garanzia rispetto alla lavorazione svolta nel cantiere.

La seconda verifica riguarda la collocazione della condotta del manovratore. L’errata movimentazione del terminale dell’autobetonpompa viene compiuta nell’esercizio delle mansioni affidate al lavoratore addetto al mezzo. Questo è un indice forte della sua appartenenza all’area di rischio datoriale, ma non esaurisce la verifica: resta decisivo accertare se la condotta abbia introdotto un rischio nuovo, eccentrico o radicalmente esorbitante rispetto alla lavorazione.

La terza verifica concerne la natura del rischio attivato. La Corte applica il criterio del rischio eccentrico o esorbitante: la condotta del lavoratore è abnorme solo se introduce un rischio nuovo, non governato dal datore di lavoro e non riconducibile alla lavorazione in corso. Nel caso concreto, invece, il rischio concretizzatosi è proprio quello derivante dall’uso non conforme dell’autobetonpompa.

La quarta verifica riguarda la condotta della vittima. Anche se imprudente e in contrasto con le regole di sicurezza, essa non si pone fuori dall’area di rischio della lavorazione. La presenza del lavoratore nella zona operativa del mezzo non interrompe il nesso causale, ma può assumere rilievo soltanto come concausa dell’evento.

La quinta verifica riguarda l’obbligo datoriale di vigilanza. In assenza di dirigenti responsabili o preposti, il datore di lavoro resta direttamente tenuto a controllare che l’uso dell’autopompa avvenga in conformità alle prescrizioni del costruttore e alle misure di sicurezza previste. La mancata vigilanza integra la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008.

Da questa sequenza deriva la soluzione: la condotta dei lavoratori non è abnorme, perché non genera un rischio estraneo alla lavorazione; il nesso causale con l’omissione datoriale resta quindi integro.

6. Orientamenti giurisprudenziali

La decisione si colloca nell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di condotta abnorme del lavoratore.

La Corte richiama Cass. pen., Sez. IV, n. 7012/2023, Cimolai; Cass. pen., Sez. IV, n. 33976/2021, Vigo; Cass. pen., Sez. IV, n. 16397/2015, Guida. Secondo tali precedenti, non rileva in modo decisivo la semplice imprevedibilità della condotta del lavoratore; ciò che conta è la sua idoneità ad attivare un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal garante.

La sentenza richiama inoltre l’indirizzo secondo cui non può attribuirsi efficacia escludente alla colpa del lavoratore quando il sistema di sicurezza predisposto dal datore presenti criticità. In questo senso sono citate Cass. pen., Sez. IV, n. 16888/2012, Pugliese, e Cass. pen., Sez. IV, n. 27871/2019, Simeone.

La Corte ribadisce poi che la normativa antinfortunistica tutela il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua stessa colpa. L’area di rischio che il datore deve governare comprende quindi anche il pericolo di prassi lavorative scorrette o di modalità esecutive non conformi alle direttive di sicurezza. In questa prospettiva sono richiamate Cass. pen., Sez. fer., n. 32357/2010, Mazzei, e Cass. pen., Sez. IV, n. 4114/2011, Galante.

Quanto all’obbligo di vigilanza, la sentenza richiama Cass. pen., Sez. IV, n. 14915/2019, Arrigoni, che valorizza la necessità di procedure idonee ad assicurare la conoscenza delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, e Cass. pen., Sez. IV, n. 35858/2021, Tamellini, relativa alla necessità di un modello organizzativo idoneo a prevenire anche prassi scorrette dei dipendenti.

7. Check-list operativa

Per stabilire se la condotta del lavoratore possa escludere la responsabilità del datore di lavoro occorre verificare:

  • se il rischio concretizzatosi rientra nella lavorazione affidata all’impresa;

  • se il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia rispetto a quella specifica area di rischio;

  • se il lavoratore ha agito nell’ambito delle mansioni affidate;

  • se la condotta è collegata alla lavorazione in corso o ne è del tutto estranea;

  • se il comportamento ha introdotto un rischio nuovo, eccentrico o esorbitante;

  • se l’imprudenza del lavoratore costituisce soltanto una modalità scorretta di esecuzione della prestazione;

  • se il sistema di vigilanza era idoneo a prevenire manovre non conformi alle prescrizioni di sicurezza;

  • se erano stati nominati dirigenti responsabili o preposti incaricati della vigilanza;

  • se, in mancanza di tali figure, il datore ha esercitato una vigilanza diretta sulle modalità operative;

  • se la condotta della vittima rileva come concausa o se interrompe realmente il nesso causale.

La condotta del lavoratore è abnorme solo quando si colloca fuori dall’area di rischio governata dal datore di lavoro. Se invece l’imprudenza resta interna alla lavorazione e alle mansioni affidate, non interrompe il nesso causale e non esclude la responsabilità del garante.


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