Responsabilità sanitaria – Ostetrica – Monitoraggio cardiotocografico – Sofferenza fetale – Nesso causale – Taglio cesareo – Colpa grave

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.9579 del 21/01/2026 (dep. 12/03/2026)

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Responsabilità sanitaria – Ostetrica – Parto indotto – Ossitocina – Monitoraggio cardiotocografico – Obbligo di sorveglianza – Obbligo di allertare il ginecologo

In tema di responsabilità sanitaria, l’ostetrica, nell’ambito delle proprie competenze professionali, è tenuta alla sorveglianza del monitoraggio cardiotocografico e, in caso di anomalie del tracciato, deve informare prontamente il medico ginecologo di guardia e richiederne l’intervento. In caso di parto indotto con somministrazione di ossitocina, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale impone all’ostetrica di riconoscere i segni patologici del tracciato, sicché integra condotta colposa il mancato rilievo di un cardiotocogramma francamente patologico, caratterizzato da variabilità ridotta, tachicardia e decelerazioni ripetitive.

Responsabilità sanitaria – Ostetrica – Sofferenza fetale – Nesso causale – Giudizio controfattuale – Taglio cesareo – Funicolo ombelicale

In tema di omicidio colposo sanitario, il nesso causale tra l’omesso riconoscimento della sofferenza fetale da parte dell’ostetrica e il decesso del neonato deve essere accertato mediante giudizio controfattuale, verificando se la tempestiva attivazione del medico e il ricorso al taglio cesareo avrebbero impedito l’evento con elevata probabilità logica. La presenza del funicolo ombelicale avvolto attorno al collo non esclude la rilevanza causale della sofferenza fetale prolungata, quando gli elementi clinici e autoptici depongano per una condizione ipossica già in atto prima della fase espulsiva.

Responsabilità sanitaria – Ostetrica – Art. 590-sexies c.p. – Imperizia – Colpa lieve – Colpa grave – Linee guida – Difficoltà organizzative

La causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies c.p. opera solo quando l’evento si sia verificato per imperizia nell’esecuzione di linee guida adeguate al caso concreto o di buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che la colpa sia lieve. Non può essere qualificata come lieve la condotta dell’ostetrica esperta che, pur avendo visionato il tracciato cardiotocografico, non riconosca un quadro macroscopicamente e francamente patologico; le difficoltà organizzative della struttura possono incidere sul trattamento sanzionatorio, ma non escludono la gravità della colpa se non hanno impedito la lettura del tracciato.

  • Cfr. Cass. pen., Sez. U, n. 8770/2017.

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Cassazione penale sez. IV sentenza 21/01/2026 (dep. 12/03/2026) n. 9579

(Dott. DOVERE Salvatore - Presidente; Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore)

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede del 22 marzo 2024, ha assolto il medico ginecologo di guardia Gi.Do., confermando la responsabilità penale, quanto ai reati contestati ai sensi degli artt. 589e 590 bis cod. pen., di Ru.An., ostetrica, per il decesso della neonata Rh.Ri., avvenuto alle ore 8:25 dell'11 aprile 2017 per grave asfissia da sofferenza perinatale.

2. Secondo l'accertamento dei giudici di merito, la ricorrente, ostetrica in servizio presso il Policlinico "(Omissis)" di M, non monitorò adeguatamente il travaglio della paziente Na.Ha., madre della neonata, trascurando i segnali patologici del tracciato cardiotocografico registrato tra le 13:46 e le 19:25 del 10 aprile 2017 da cui poteva rilevarsi la presenza di decelerazioni precoci in un tracciato connotato da variabilità prolungata, dati per i quali risultava prevedibile un peggioramento della situazione che, in concreto, si verificava alle successive ore a partire dalle 20:37, quando il tracciato mostrava decelerazioni ripetitive, segno evidente di sofferenza fetale. In tale situazione, l'ostetrica avrebbe dovuto sospendere il travaglio e sollecitare un taglio cesareo, che avrebbe consentito l'estrazione del feto tra le 20:54 e le 21:07, evitando il decesso con elevata probabilità.

3. Invece, la gestante veniva assistita fino al parto naturale, avvenuto alle 21:58, quando la neonata nacque in arresto cardiorespiratorio con due giri di funicolo attorno al collo.

4. Il Tribunale aveva dichiarato utilizzabili gli atti relativi all'esame autoptico e disposto perizia collegiale, escludendo vizi procedurali. Era emerso che il travaglio era stato indotto e monitorato secondo protocolli aziendali e che la sorveglianza diretta spettava all'ostetrica, la quale era tenuta ad allertare il medico in caso di anomalie, nel caso di specie non comprese.

5. La Corte d'Appello confermava che dalle ore 20:37 il tracciato era "francamente patologico", come concordemente rilevato dai consulenti del P.M. e dai periti. Rigettava inoltre la tesi difensiva secondo cui il decesso sarebbe stato determinato esclusivamente dall'attorcigliarsi del funicolo, rilevando che gli elementi autoptici dimostravano una sofferenza prolungata.

6. La Corte escludeva l'applicabilità dell'art. 590-sexies cod. pen., ritenendo la condotta dell'ostetrica non riconducibile a colpa lieve: la professionista aveva visionato il tracciato, ma non ne aveva riconosciuto la gravità, nonostante la sua esperienza e la chiarezza del quadro clinico.

7. Avverso tale sentenza, ricorre Ru.An., a mezzo del proprio difensore, sulla base dei seguenti motivi, così sintetizzati ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

- Con il primo motivo, denuncia violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. Si denuncia la disapplicazione della indicata disposizione nella parte in cui è disposta la comunicazione dello svolgimento dell'accertamento tecnico irripetibile (esame autoptico), previsto a pena di nullità, nell'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla persona che, seppure non iscritta nel registro degli indagati, risulti al momento dell'espletamento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto di indagine. Nel caso di specie, sostiene la ricorrente, esistevano già a proprio carico, al momento del conferimento dell'incarico, atti processuali e documentazione sanitaria dai quali trarre elementi indiziari inequivoci. Infatti, il padre della piccola deceduta sporgeva denuncia-querela nella stessa giornata del decesso della piccola e anche la madre riferiva a sommarie informazioni che durante tutto il travaglio era stata presente un'infermiera con i capelli corti e che il medico era arrivato dopo il parto. Era stato disposto il sequestro di tutta la documentazione utile e in particolare della cartella clinica della neonata e di quella informatica della madre, con l'elenco completo del personale medico e paramedico impegnato a partire dal turno pomeridiano del 9 aprile 2017 a quello notturno, concluso alle ore 8:00 dell'11 aprile 2017. Erano anche stati identificati e contattati telefonicamente tutti i presenti in sala parto. Ciò nonostante, l'avviso ex art. 360 cod. proc. pen. era stato rivolto solo al personale medico, come riportato nel verbale di sequestro e nel rapporto di servizio dell'11 aprile 2017. La motivazione addotta dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, che avevano rilevato anche la circostanza della posizione subordinata della Ru.An. rispetto al medico ginecologo, viene denunciata quale errata in diritto, alla luce delle previsioni contenute nella legge n. 42 del 1999, che riconosce l'autonomia professionale dell'ostetrica e del D.M. n. 740 del 1994, contenente il Regolamento per l'esercizio professionale dell'ostetrica e dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità che ha affermato la responsabilità congiunta e concorrente del medico ginecologo e dell'ostetrica. In definitiva, ad avviso della ricorrente, la mancata partecipazione all'esame autoptico, i cui esiti, vetrini e reperti, erano stati inevitabilmente posti a base della consulenza del p.m. e della perizia disposta dal Tribunale, avrebbe inficiato in modo irrimediabile i pilastri dell'accusa con consequenziale necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

- Con il secondo motivo, si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione, con riferimento alla causa del decesso e alla omessa valutazione delle risultanze peritali relative alla natura acuta e imprevedibile dell'evento letale. La ricorrente evidenzia che le conclusioni cui è giunta la Corte d'Appello sarebbero in contrasto con quelle della perizia disposta in sede di giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana, che aveva evidenziato la natura acuta e imprevedibile dell'evento letale. Sarebbero stati trascurati elementi decisivi per negare la sussistenza del nesso causale e precisamente: l'impilamento delle emazie nella vena ombelicale, con macroscopica congestione; il riscontro autoptico di neonata normotipo, priva di segni di macerazione e di aspetti patologici di rilievo; presenza di squame cornee e residui meconiali in alcuni lumi alveolari, neanche nei polmoni; in ordine a tali profili, la motivazione apparirebbe lacunosa e manifestamente illogica, oltre che contraddittoria. Peraltro, la consulenza svolta dinanzi alla Corte dei conti aveva accertato il rispetto sia da parte dell'imputata che del dottor Gi.Do. delle raccomandazioni delle linee guida. In sostanza, il travisamento consisterebbe nell'aver ritenuto causa del decesso il prolungarsi della sofferenza fetale e non l'evento acuto e imprevedibile dell'attorcigliarsi per due volte del cordone ombelicale.

- Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento del nesso causale tra la condotta medica e l'evento lesivo. Si evidenzia che la sentenza aveva indicato nelle ore 20:37 il momento a partire dal quale il tracciato aveva mostrato natura patologica, per cui, se ciò fosse stato diagnosticato e si fosse proceduto al taglio cesareo, al più tardi alle ore 20:47, l'evento morte sarebbe stato evitato con elevata probabilità, perché la neonata sarebbe nata prima del periodo espulsivo, segnato nel diario ostetrico alle ore 21:10. Tale segmento della motivazione, ad avviso della ricorrente, sarebbe in insanabile contrasto con l'ulteriore segmento, relativo alla condivisione delle conclusioni dei consulenti del p.m., laddove si era affermato che il momento in cui si sarebbe dovuto intervenire doveva essere individuato poco dopo le ore 20:37, massimo 5 o 10 minuti necessari per controllare l'effettiva sofferenza fetale, mentre poi l'intervento avrebbe preso dai 17 minuti (cesareo in estrema urgenza) ai 30 minuti, e alle conclusioni del perito del Tribunale, che aveva ritenuto che a seguito di un' attivazione alle 20:37, la neonata sarebbe nata alle 21:15 o 21:10 e non alle 21:58. Dunque, la motivazione relativa alla sussistenza del nesso causale basata sulla individuazione del momento in cui si sarebbe dovuta adottare la condotta doverosa entro le ore 20:47 e prima dell'inizio della fase espulsiva delle ore 21:10, sarebbe in contraddizione con le affermazioni dei consulenti tecnici e del perito, che avevano collocato tale momento oltre l'inizio del periodo espulsivo che segna il limite per l'esecuzione del parto cesareo.

- Con il quarto motivo, si deduce carenza di motivazione in relazione alla mancata risposta alle censure difensive sulla qualificazione della colpa come espressione di imperizia anziché di negligenza, circostanza decisiva ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 590 sexies, comma 2, cod. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8770 del 2017.

- Con il quinto motivo, si deduce vizio di violazione di legge e di motivazione, con riferimento ancora alla erronea applicazione della medesima causa di non punibilità, essendo mancato l'accertamento della colpa lieve, come elaborata dalla citata sentenza S.U. n. 8770 del 2017. Sussisterebbe la condotta imperita, perché il rimprovero sarebbe quello di aver errato sulla interpretazione del tracciato cardiotocografico, che richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche e si tratterebbe, comunque, di condotta di lieve rilevanza perché erano state rispettate le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, sottoponendo la paziente a continuo monitoraggio, tenuto conto della situazione della struttura all'epoca dei fatti, come era stato accertato dalla consulenza tecnica espletata dinanzi alla Corte dei Conti.

8. All'udienza odierna le parti hanno concluso come indicato in intestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Alla trattazione di ciascun motivo, è opportuno premettere, in sintesi, la ricostruzione delle vicende relative al reato di omicidio colposo oggetto di contestazione, quanto alla posizione dell'odierna ricorrente.

3. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, il 9 aprile 2017 Na.Ha. veniva ricoverata nell'unità operativa di ginecologia e ostetricia del Policlinico di M. Dall'ecografia, effettuata il successivo 10 aprile 2017, emergeva che il collo uterino era raccorciato, il canale presentava la dilatazione di 3 cm e le contrazioni uterine erano irregolari. I sanitari ritennero opportuno indurre il travaglio di parto, mediante inserimento di un dispositivo medico, che veniva rimosso alle ore 17:00 della medesima giornata, in considerazione del fatto che la dilatazione della cervice uterina era progredita a 6 cm. Alle 20:20, la paziente veniva visitata, alla presenza del medico di guardia Gi.Do., dall'odierna ricorrente e si constatava il rallentamento della progressiva dilatazione, per cui, dopo la rimozione del dispositivo medico, il medico dispose l'accelerazione del parto mediante ossitocina, sotto costante monitoraggio cardiotocografico del benessere del feto.

Secondo l'accertamento delle sentenze di merito, l'ostetrica Ru.An. visitava la paziente una prima volta alle ore 20:40 e poi alle ore 21:10. Con la prima visita, riscontrava che la dilatazione era giunta a cm 8 e con la seconda che la stessa si era completata, per cui aveva avuto inizio il periodo espulsivo del parto. La Ru.An., in entrambe le occasioni, annotava nel diario ostetrico di aver visionato il tracciato cardiotocografico e che il battito cardiaco fetale era presente. Alle 21:42, l'imputata rilevava nel cardiotocogramma la presenza di brachicardia fetale, per cui richiedeva telefonicamente la presenza del dottor Gi.Do. in sala travaglio, ma, non riuscendo a reperirlo, trasferiva la gestante in sala parto per l'espletamento del parto per via vaginale visto che la testa del feto si trovava a livello della rima vulvare. Pochi minuti dopo giungeva in sala parto il dottor Gi.Do., il quale, confermando la presenza di brachicardia fetale, decideva di assistere il parto per le vie naturali e, così, alle ore 21:58 veniva espulso il feto che presentava due giri di funicolo ombelicale intorno al collo.

La neonata, al momento della nascita, presentava assenza di frequenza cardiaca, assenza di tono e riflessi, pallore cutaneo, quindi, a seguito dell'effettuazione di manovre rianimatorie, veniva trasferita in terapia intensiva neonatale, ove veniva dichiarata la morte alle ore 8:25 dell'11 aprile 2017.

4. La Corte d'Appello ha respinto il motivo d'appello proposto dalla Ru.An., quanto alla affermata inutilizzabilità nei propri confronti della relazione medico legale seguita all'esame autoptico, perché svoltosi senza la possibilità per la stessa di parteciparvi anche a mezzo di proprio consulente, in difetto di avvisi di cui all'art. 360 cod. proc. pen.

Ciò in quanto, in caso di espletamento di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità soggettiva e che, nel caso di specie, i già menzionati indizi nei riguardi della Ru.An. non potessero considerarsi effettivamente emersi prima dello svolgimento dell'esame autoptico e della redazione delle conclusioni da parte dei consulenti del P.M. Nel merito, la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni del Tribunale, ritenendo che, secondo le linee guida applicabili al caso di specie (SIGO - AOGOL esistenti nel 2017 e ancora valide), nel caso di parto indotto con somministrazione di ossitocina, è previsto il monitoraggio in continuo della frequenza cardiaca fetale e tale monitoraggio dovrebbe essere eseguito favorendo un rapporto uno a uno ostetrica-assistita. Conforme alle linee guida era anche il programma terapeutico aziendale del Policlinico (Omissis) di M, che detta le linee guida specifiche in relazione alle peculiarità della struttura, nel quale si prevede che sia il personale paramedico ostetrico ad eseguire la sorveglianza del monitoraggio cardiotocografico e che, nel caso di anomalie risultanti dal predetto tracciato, il personale sia tenuto ad informare prontamente di ciò il medico ginecologo di guardia e a richiedere il suo intervento.

La Corte territoriale ha quindi colto palesi profili di imperizia (pag. 10 della sentenza impugnata) nella condotta dell'imputata, la quale non aveva attivato il parto cesareo, nonostante il tracciato cardiotocografico della Na.Ha. a partire dalle ore 20:37 si presentasse come francamente patologico, come concordemente ritenuto sia dai consulenti del p.m. che dai periti nominati dal Tribunale.

In particolare, la Corte d'Appello ha disatteso la tesi difensiva, basata sulle risultanze della c.t.u. espletata in seno al giudizio di responsabilità svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, secondo la quale il quadro macroscopico ed istologico esaminato deponeva per una morte asfittica e rapida della neonata, verosimilmente causata dall'attorcigliarsi del suo breve funicolo attorno al collo. Il c.t. di parte avrebbe trovato conferma dell'assunto nella presenza di liquido amniotico trasparente, senza traccia di meconio, ma tale assunto era stato contrastato dalla constatazione, da parte dei consulenti del p.m., della presenza di meconio in alcuni lumi valveolari, nella diffusa presenza di congestione parenchimale (encefalo, cuore, fegato, milza, pancreas) nonché per la presenza di sofferenza cardiaca e di particelle di meconio nel lume delle vie aree, elementi deponenti inequivocabilmente per uno stato di sofferenza fetale prolungato. Quanto poi alla presenza di liquido amniotico chiaro, il perito nominato dal Tribunale, aveva chiarito che l'emissione di meconio non è fenomeno costante e che, quindi, la sofferenza fetale può manifestarsi anche in assenza di emissione di feci da parte del bambino. Quanto poi alle critiche rivolte alla rilevanza attribuita all'emogasanalisi, per risalire la stessa solo alle ore 22:53, utilizzata dai periti a conferma della prolungata sofferenza fetale, la Corte d'Appello ha osservato che dagli atti risultava che tale analisi era stata effettuata al decimo minuto dalla nascita e che già da questa si evinceva un quadro di severa acidosi metabolica, come aveva concordato il perito del Tribunale.

Si è pure negato, da parte della Corte territoriale, che la sofferenza fetale prolungata fosse da considerare incompatibile con il ritenere l'ipossia cerebrale quale causa della morte, derivata da uno stiramento del cordone ombelicale, giacché questo subisce stiramenti e compressioni solo durante la fase espulsiva del feto. La fase espulsiva segna il momento finale in cui si raggiunge il massimo stiramento e la massima compressione del cordone ombelicale, ma ciò non significa che i già menzionati fenomeni non si verifichino, seppure in maniera più limitata, anche in una fase precedente il momento espulsivo e siano tali da determinare uno stato di ipossia idoneo a determinare, se prolungato, il decesso. Sono poi stati respinti gli assunti difensivi relativi: al carattere soggettivo dell'interpretazione dei tracciati (posto che i consulenti del p.m. e il perito avevano concordemente affermato che dalle ore 20:37 alle condizioni di variabilità ristretta e tachicardia si era aggiunta la comparsa di decelerazioni ripetitive, chiaro segno di sofferenza fetale); alla individuazione dell'arco temporale entro il quale si sarebbe dovuto effettuare il taglio cesareo, posto che era stato accertato dal primo giudice che, se la sofferenza fetale fosse stata correttamente rilevata e si fosse fatto ricorso al taglio cesareo, al più tardi alle ore 20:47, si sarebbe evitata, con elevata probabilità logica prossima alla certezza, la morte della neonata. I consulenti del p.m. e il perito del Tribunale avevano accertato che, per eseguire un parto cesareo, è richiesto un lasso temporale che oscilla tra i 17 e i 30 minuti e che se si fosse proceduto in tal senso, diagnosticata la sofferenza fetale alle 20:40, il feto avrebbe potuto essere estratto ancora vivo tra le ore 20:54 e le 21:07, ben prima dell'orario delle ore 21:25 e anche prima dell'inizio della fase espulsiva delle ore 21:10, come segnato nel diario ostetrico.

5. La sentenza ha quindi respinto anche il profilo d'impugnazione teso alla declaratoria di non punibilità ex art. 590 sexies cod. pen., dal momento che, per giurisprudenza costante, l'istituto può trovare applicazione solo laddove l'errore del sanitario consista nell'imperizia nella esecuzione di raccomandazioni di linee guida adeguate al caso concreto e che si tratti di colpa lieve. Nella specie, pur essendo certamente presenti condizioni di lavoro difficili, per carenze organizzative e di personale, che avevano trovato riscontro nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condotta tenuta non poteva essere qualificata come lieve. La stessa Ru.An., infatti, aveva riconosciuto di essere riuscita a leggere i tracciati della Na.Ha., risultando anche dal diario ostetrico ove risultano visionati i tracciati delle ore 20:40 e delle ore 21:10, e la stessa aveva affermato di non aver riscontrato alcun segno patologico prima delle 21:42. Dunque, il non aver allertato il dottor Gi.Do., era stato determinato non dalla impossibilità organizzativa di visionare il tracciato, quanto da una errata lettura ed interpretazione dello stesso, nonostante, fatto non lieve trattandosi di ostetrica con relativo livello di specializzazione e di pluriennale esperienza, il carattere macroscopico del tracciato "francamente patologico".

6. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, perché senza la necessaria specificazione, si limita a reiterare una censura, relativa al concreto apprezzamento dell'esistenza di indizi di responsabilità a carico della ricorrente prima dell'espletamento dell'esame autoptico, già disattesa dal giudice d'appello.

L'eccezione relativa alla mancata notifica all'ostetrica dell'avviso ex art. 360 c.p.p. per l'esecuzione dell'accertamento tecnico non ripetibile dell'autopsia, da cui scaturirebbe la nullità del relativo elaborato e l'inutilizzabilità degli elementi derivanti da tale accertamento, si basa sulla critica ad un apprezzamento sulla idoneità di taluni fatti a far emergere indizi a carico dell'ostetrica. La valutazione è, come tale, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto attività riservata al giudice di merito.

È vero che secondo l'indirizzo interpretativo ormai prevalente l'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini (vedi Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014, Rv. 264216, concernente proprio l'inutilizzabilità di un elaborato peritale per mancato avviso di partecipazione all'indagine necroscopica). Tuttavia, nel caso di specie, entrambi i giudici del merito hanno appurato che gli indizi nei riguardi della Ru.An. non potessero considerarsi effettivamente emersi prima dello svolgimento dell'esame autoptico e della redazione delle conclusioni da parte dei consulenti del P.M., perché solo dopo la comprensione delle effettive ragioni del decesso era stato possibile ricondurlo alla gestione del monitoraggio cardiotocografico di competenza dell'ostetrica. Dunque, i giudici hanno motivatamente disatteso le deduzioni difensive, secondo le quali al momento dell'esecuzione dell'esame autoptico (nell'immediatezza dell'apertura delle indagini), fossero già emersi a carico dell'imputata indizi di reità per il delitto di cui in rubrica, avendo la stessa assistito al travaglio della partoriente come risultava, sia dalla denuncia dei fatti da parte del padre della neonata che dalla documentazione sequestrata nell'immediatezza dei fatti.

La motivazione addotta dalla sentenza impugnata non è illogica e si correla alle acquisizioni probatorie a disposizione della Corte d'Appello, per cui la stessa non è suscettibile di diverso apprezzamento in sede di legittimità. Peraltro, quanto deciso è conforme al principio espresso da Sez. 4, n. 20093 del 28/01/2021, Rv. 281175 - 01, secondo cui, in tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. pen., sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto utilizzabile, in un processo per omicidio colposo da responsabilità medica, l'esame autoptico eseguito senza previo avviso al difensore del ricorrente, in quanto gli indizi a suo carico erano emersi solo a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico).

6.1. Anche il distino punto del motivo in esame, che lamenta l'erroneità della motivazione con riferimento alla ritenuta subalternità della figura dell'ostetrica rispetto a quella del medico ginecologo, alla luce della disciplina normativa relativa alla professione di ostetrica (legge n. 42/1999 e D.M. n. 740/1999) è inammissibile perché manifestamente infondato e non correlato alla effettiva motivazione addotta dalla sentenza impugnata. In particolare, l'inciso (pag. 9) che fa riferimento, tra l'altro, anche alla posizione di "subordinazione" rivestita dalla Ru.An. rispetto al dott. Gi.Do., non nega l'autonomo rilievo professionale della figura dell'ostetrica, astrattamente inteso e quindi conoscibile sin dall'inizio, ma si correla alla rilevanza in concreto assunta della errata lettura da parte della Ru.An. del tracciato cardiotocografico durante il travaglio, considerata - a seguito dell'autopsia e della relazione del c.t. del pubblico ministero- quale causa della prolungata sofferenza del feto e dunque della sua morte.

La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione. Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823). L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli argomenti puntuali al fine di richiedere una decisione corretta in diritto ed in fatto. Nella specie la ricorrente, come detto, è venuta meno al dovere di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, di fatto reiterando motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.

7. Il secondo motivo, che deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alle cause del decesso, è pure inammissibile.

La ricorrente ribadisce quanto già dedotto con i motivi aggiunti in appello, con i quali aveva sollecitato l'accoglimento delle conclusioni della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio dinanzi alla Corte dei conti, per le quali la neonata sarebbe deceduta a causa dell'attorcigliamento del breve funicolo intorno al collo, con morte asfittica acuta e rapida.

Pare utile rammentare quale sia l'ambito del giudizio di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata, in un caso di doppia conforme, come nella specie (cfr. Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Rv, 257595; Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615) e ribadire, sempre alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'estraneità al presente vaglio degli aspetti di giudizio che si sostanzino nella valutazione del significato degli elementi probatori, attinenti interamente al merito, che non possono perciò essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482), essendo precluso a questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Considerato, poi, che la difesa ha evocato un vizio della motivazione per travisamento probatorio, in relazione all'esito delle consulenze e alla lettura delle evidenze raccolte, deve anche precisarsi che - sebbene l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. nella stesura vigente, consenta di estendere l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione (cfr. Sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Rv. 273911) - tuttavia, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, RV. 273217; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, cit.). In ogni caso, un ricorso per cassazione con il quale si deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di prova decisiva, o l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (cfr. Sez. 4 n. 14732 del 1/3/2011, Rv. 250133), essendo parimenti indispensabile che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).

8. Alla luce dei principi sopra richiamati, va affermata la manifesta infondatezza del motivo, diretta conseguenza della applicazione dei principi sopra richiamati a proposito dei limiti del sindacato di legittimità in caso di doppia sentenza conforme di merito e del vizio di motivazione per travisamento probatorio, che la difesa ricollega al fatto che i giudici del doppio grado di merito si sarebbero affidati alle conclusioni dei consulenti del pubblico ministero e del perito, a loro volta travisanti la lettura delle evidenze.

Trattasi di giudizio eminentemente in fatto, inerente alla ricostruzione degli accadimenti e delle sequenze dell'assistenza approntata nel corso del travaglio e della fase antecedente l'estrazione del feto, sostenuto da una spiegazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica. Dalla esposizione delle ragioni della decisione è, infatti, agevole ricavare come i giudici territoriali abbiano confutato le singole doglianze difensive.

8.1. La Corte d'Appello ha respinto la tesi difensiva secondo cui la neonata sarebbe deceduta rapidamente per asfissia dovuta all'avvolgimento del cordone attorno al collo, rilevando che i consulenti del p.m. avevano invece accertato segni inequivoci di sofferenza fetale protratta: presenza di meconio nelle vie respiratorie e negli alveoli, congestione di vari organi e segni di sofferenza cardiaca. È stato inoltre chiarito che la mancanza di meconio nel liquido amniotico non esclude uno stato di sofferenza fetale, poiché la sua emissione non è costante.

8.2. La Corte ha ritenuto correttamente valorizzata anche l'emogasanalisi, eseguita dieci minuti dopo la nascita e già indicativa di severa acidosi metabolica. È stato poi escluso che la sofferenza prolungata fosse incompatibile con l'ipossia da stiramento del cordone, poiché trazioni e compressioni del funicolo possono verificarsi anche prima della fase espulsiva, provocando ipossia letale se protratta.

Sono stati inoltre disattesi: il rilievo relativo alla presunta soggettività nella lettura dei tracciati, poiché consulenti e perito avevano concordato sulla presenza, dalle 20:37, di variabilità ridotta, tachicardia e decelerazioni ripetitive; l'assunto sulla tempistica del cesareo, essendo stato accertato che, diagnosticata la sofferenza alle 20:40, il taglio cesareo avrebbe consentito l'estrazione del feto vivo tra le 20:54 e le 21:07, quindi prima della fase espulsiva e dell'orario del decesso.

9. Pure inammissibile, perché manifestamente infondato, è il terzo motivo, con il quale si deduce cumulativamente la violazione di legge e vizio di motivazione in punto di nesso causale tra la condotta omessa e l'evento lesivo. Si sottolinea l'insostenibilità della ricostruzione del giudizio controfattuale adottato dalla sentenza impugnata in quanto, seppure si fosse proceduto ad effettuare il parto cesareo entro le 20:47, lo stesso non si sarebbe potuto concludere entro le ore 21:10, momento coincidente con l'inizio della fase espulsiva. La critica non considera che, secondo il paradigma logico che connota il ragionamento controfattuale, ciò che assume rilevanza è l'efficacia dell'azione salvifica nello svolgimento degli eventi che determinarono l'evento, collocando la medesima azione salvifica in un preciso momento, antecedente quello in cui la sequenza dei fatti è tale da rendere l'evento ormai irreversibile.

Dunque, nel caso concreto, individuata l'azione salvifica nell'inizio dell'intervento chirurgico finalizzato al parto cesareo, da effettuare entro le ore 20:47 e non i preparativi necessari, non vi è dubbio che la formulazione del giudizio controfattuale sia pienamente compatibile con l'indicazione del momento iniziale della fase espulsiva del feto alle ore 21:10. Ciò è spiegato, nel dettaglio, a pagina 10 della sentenza impugnata, ove la Corte d'Appello riporta l'affermazione del perito del Tribunale secondo cui a partire dalle 20:37, in coincidenza con la prima profonda decelerazione, andava allertata la sala operatoria e chiamato l'anestesista così da iniziare l'intervento al più alle 20:47 e far nascere effettivamente la bambina alle 21:10 o 21:15. La motivazione non è illogica perché dà conto del concreto operare della condotta salvifica omessa, indicando come la stessa avrebbe impedito il procedere del decorso causale purtroppo verificatosi.

10. Non supera il vaglio di ammissibilità, essendo anche tale motivo manifestamente infondato, il quarto motivo di ricorso. Non risponde al vero che la sentenza impugnata non abbia fornito risposta alla deduzione difensiva relativa alla qualificazione della condotta come imperita e non come negligente. La Corte d'Appello ha confermato quanto stabilito dal Tribunale, rilevando che, secondo le linee guida vigenti all'epoca dei fatti (SIGO - AOGOI del 2017, tuttora applicabili), nei parti indotti mediante somministrazione di ossitocina è richiesto il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale, da effettuarsi con un'assistenza ostetrica dedicata in rapporto uno a uno. Tali indicazioni risultavano coerenti anche con il protocollo operativo del Policlinico (Omissis) di Messina, che attribuiva al personale ostetrico il compito di sorvegliare il tracciato cardiotocografico e di avvisare tempestivamente il ginecologo di guardia in caso di rilievo di anomalie.

11. Muovendo da tali premesse, la Corte territoriale ha individuato evidenti profili di imperizia nella condotta dell'imputata, poiché il tracciato cardiotocografico della partoriente, a partire dalle ore 20:37, presentava alterazioni chiaramente patologiche, come concordemente affermato sia dai consulenti del p.m. sia dai periti nominati dal Tribunale.

Anche con riguardo alla connotazione della colpa in termini di gravità, non sussiste affatto il denunciato vizio motivazionale. I giudici di merito non solo hanno ricavato l'imperizia nella disamina dei tracciati indicati dalle indicate linee guida, ma hanno altresì spiegato le ragioni che inducono ad escludere una ipotesi di colpa lieve, valorizzando negativamente per la ricorrente tanto le sue specifiche conoscenze professionali, quanto la sensibile divergenza tra il comportamento doveroso omesso e quello realmente tenuto. La ricorrente oppone a tali argomentazioni una inammissibile rilettura del materiale probatorio, affermando di aver osservato le linee guida e le buone prassi e che si sarebbe dovuto tener conto delle difficoltà organizzative presenti all'interno della struttura ospedaliera. Anche riguardo a tale ultimo aspetto, il motivo non si misura con la motivazione della sentenza impugnata che ha confermato, sul punto, la valutazione operata dal Tribunale che, pur considerando il disagio organizzativo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva rilevato che le difficolta organizzative non avevano comunque impedito all'ostetrica di visionare i tracciati richiamati dai consulenti del p.m. e dal perito del Tribunale.

12. Per completezza, va rilevato che il decorso del termine di maturazione della prescrizione del reato contestato, compiuto dopo la sentenza di appello, non determina la declaratoria di estinzione del medesimo reato, non essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, data l'inammissibilità del ricorso, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Rv. 266818 - 01; conf., Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Rv. 275216 - 01).

13. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2026.

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