Ostetrica e cesareo urgente: no all’esimente se non riconosce la sofferenza fetale

Articolo del 21/05/2026

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La Cassazione penale (n. 9579/2026) esclude la causa di non punibilità dell’art. 590-sexies c.p. per l’ostetrica che, davanti a un tracciato cardiotocografico francamente patologico, non allerta il medico e non attiva tempestivamente le procedure per il taglio cesareo.

Quando l’ostetrica assiste un travaglio indotto con ossitocina, può invocare la causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies c.p. se non riconosce un quadro di sofferenza fetale e non attiva il cesareo urgente?

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 9579 del 21 gennaio 2026, depositata il 12 marzo 2026, risponde di no.

Per la Suprema Corte, l’esimente per imperizia non opera quando il sanitario omette una condotta doverosa essenziale: leggere correttamente il quadro clinico, riconoscere il rischio e attivare le procedure necessarie. Nel caso esaminato, l’ostetrica aveva visionato il tracciato cardiotocografico, ma non ne aveva colto la gravità, nonostante i segni fossero stati ritenuti macroscopici e compatibili con una sofferenza fetale già in atto.

Il caso: travaglio indotto, tracciato patologico e morte della neonata

La vicenda riguarda il decesso di una neonata dopo un parto naturale seguito a un travaglio indotto presso un policlinico universitario.

La madre era stata sottoposta a induzione del travaglio e, poi, ad accelerazione mediante ossitocina, con monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale.

Secondo i giudici di merito, a partire dalle ore 20:37 il cardiotocogramma presentava segni patologici: variabilità ridotta, tachicardia e decelerazioni ripetitive. Per consulenti e periti, si trattava di un quadro di sofferenza fetale che richiedeva una reazione immediata.

L’ostetrica visitava la paziente alle 20:40 e alle 21:10, annotando di avere visionato il tracciato e di avere rilevato la presenza del battito cardiaco fetale. Solo alle 21:42 riscontrava una bradicardia fetale e tentava di contattare il medico ginecologo di guardia. Il parto avveniva per via vaginale alle 21:58. La neonata nasceva in arresto cardiorespiratorio, con due giri di funicolo ombelicale attorno al collo, e decedeva la mattina successiva.

La Corte d’appello confermava la responsabilità penale dell’ostetrica per i reati contestati ai sensi degli artt. 589 e 590-bis c.p., escludendo l’applicazione dell’art. 590-sexies c.p. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Il ruolo dell’ostetrica nel monitoraggio cardiotocografico

Il punto centrale della decisione riguarda il perimetro delle competenze dell’ostetrica.

La difesa aveva valorizzato anche il rapporto con il medico ginecologo di guardia. La Cassazione, però, conferma che la sorveglianza del monitoraggio cardiotocografico rientrava nei compiti propri del personale ostetrico.

Le linee guida applicabili al caso prevedevano che, nel parto indotto con somministrazione di ossitocina, fosse necessario un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale, da eseguire preferibilmente con rapporto uno a uno tra ostetrica e assistita.

Anche il protocollo aziendale del policlinico attribuiva al personale ostetrico il compito di controllare il tracciato e, in caso di anomalie, di informare tempestivamente il ginecologo di guardia.

Il problema, quindi, non era stabilire se l’ostetrica potesse eseguire direttamente il cesareo. Il punto era precedente: doveva riconoscere il segnale di allarme e attivare chi poteva intervenire.

Il tracciato era “francamente patologico”

La Cassazione valorizza un dato: secondo consulenti del pubblico ministero e periti nominati dal Tribunale, dalle ore 20:37 il tracciato era francamente patologico.

Non si trattava, nella lettura dei giudici, di un dato ambiguo o marginale. Il tracciato presentava elementi convergenti: variabilità ristretta, tachicardia e decelerazioni ripetitive.

Proprio per questo la condotta dell’ostetrica viene qualificata come imperizia: la professionista aveva visionato il tracciato, ma lo aveva letto in modo errato, senza riconoscere la gravità della situazione.

La Corte precisa anche che le difficoltà organizzative della struttura erano state considerate. Tuttavia, esse non avevano impedito all’ostetrica di visionare il tracciato. Il problema non era l’impossibilità materiale di controllarlo, ma la sua errata interpretazione.

Le carenze organizzative possono rilevare nella valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, ma non trasformano in colpa lieve l’errore di chi ha comunque visionato il tracciato e non ne ha riconosciuto il carattere patologico.

Il giudizio controfattuale: cosa sarebbe successo con il cesareo?

Altro passaggio centrale riguarda il nesso causale.

La difesa sosteneva che il decesso fosse stato determinato da un evento acuto e imprevedibile: l’avvolgimento del funicolo ombelicale attorno al collo della neonata. Secondo questa impostazione, il danno non sarebbe stato evitabile con una diversa condotta dell’ostetrica.

La Cassazione ritiene invece corretta la ricostruzione dei giudici di merito.

Gli elementi autoptici e clinici erano stati letti nel senso di una sofferenza fetale prolungata, non di una morte esclusivamente rapida e improvvisa. La presenza del cordone attorno al collo non escludeva, da sola, che vi fosse già una condizione ipossica prima della fase espulsiva.

Per i giudici, se la sofferenza fetale fosse stata riconosciuta tempestivamente e se il medico fosse stato allertato subito, si sarebbe potuto attivare il taglio cesareo. Secondo la ricostruzione recepita in sentenza, il feto avrebbe potuto essere estratto vivo in un arco temporale compatibile con l’evitabilità dell’evento.

Il ragionamento è quello tipico del giudizio controfattuale: si elimina mentalmente la condotta omessa e si inserisce quella doverosa. Se l’azione dovuta avrebbe impedito l’evento con elevata probabilità logica, il nesso causale resta affermato.

Perché non opera l’art. 590-sexies c.p.

Il cuore della decisione sta nell’esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies c.p.

La norma, come interpretata dalle Sezioni Unite nella sentenza Mariotti n. 8770 del 2017, può operare solo in presenza di determinate condizioni: l’evento deve essersi verificato per imperizia, nella fase di esecuzione di linee guida adeguate al caso concreto o di buone pratiche clinico-assistenziali, e la colpa deve essere lieve.

Nel caso esaminato, la Cassazione non nega che vi fossero profili di imperizia. Anzi, proprio l’errata lettura del tracciato cardiotocografico viene ricondotta a tale categoria.

Ma questo non basta.

Per applicare l’esimente occorre anche che la colpa sia lieve. E qui, secondo la Corte, il requisito manca.

L’ostetrica era una professionista esperta, aveva visionato il tracciato e non aveva riconosciuto un quadro considerato macroscopicamente patologico. La distanza tra la condotta doverosa e quella effettivamente tenuta impedisce quindi di qualificare la colpa come lieve.

L’art. 590-sexies c.p. non funziona come uno scudo automatico. Non basta invocare le linee guida o dire che l’errore riguarda una valutazione tecnica. Se il quadro clinico impone una reazione tempestiva e il sanitario non attiva le procedure necessarie, l’esimente non opera.

L’esimente, in sostanza, non copre l’errore che consiste nel non attivare la risposta urgente richiesta dal quadro clinico. Qui non manca una sfumatura tecnica: manca la reazione doverosa davanti a un segnale di allarme.

Linee guida sì, automatismi no

La decisione chiarisce un punto pratico: il rispetto formale delle linee guida non elimina il dovere di valutare il caso concreto.

Nel parto indotto con ossitocina, il monitoraggio continuo serve proprio a intercettare tempestivamente i segnali di rischio. Se il tracciato diventa patologico, il controllo non può restare una mera annotazione nel diario ostetrico. Deve tradursi in una condotta conseguente: allertare il medico, chiedere l’intervento e attivare il percorso urgente.

Il sanitario non è responsabile perché l’evento si è verificato. È responsabile, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, perché davanti a segnali compatibili con una sofferenza fetale non ha compiuto la condotta che il suo ruolo professionale imponeva.

Cosa ci portiamo a casa

La sentenza offre una regola chiara per i casi di responsabilità dell’ostetrica nel travaglio indotto.

L’ostetrica non deve sostituirsi al medico ginecologo, ma deve sorvegliare il tracciato cardiotocografico e attivare tempestivamente il medico quando emergono anomalie. Se il tracciato è francamente patologico e la professionista esperta non ne coglie la gravità, la colpa non può essere automaticamente degradata a colpa lieve.

L’art. 590-sexies c.p. non copre l’omessa attivazione di una procedura salvavita davanti a un quadro clinico critico. Le linee guida aiutano a decidere, ma non leggono il tracciato al posto del sanitario.

E, in sala parto, il tempo non è mai un dettaglio di cancelleria.


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