In tema di legittima difesa domiciliare, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 52 c.p. dalle l. n. 59 del 2006 e n. 36 del 2019, la presunzione legale di proporzionalità della reazione armata non elimina né assorbe gli ulteriori requisiti della scriminante, permanendo la necessità che sussista un pericolo attuale di offesa ingiusta e che la reazione sia necessaria e inevitabile; ne consegue che, ove la situazione di pericolo sia oggettivamente cessata, la successiva condotta lesiva o omicidiaria non è giustificata, non essendo consentita una reazione indiscriminata verso l’autore della violazione di domicilio.
In tema di legittima difesa putativa, la scriminante è configurabile quando la situazione di pericolo, pur non sussistente in concreto, sia stata supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile determinato da circostanze esteriori apprezzabili, non essendo sufficiente il solo timore soggettivo; il relativo accertamento deve essere compiuto con giudizio ex ante, calato nel concreto contesto dell’azione e tenendo conto del rapido sviluppo dei fatti, del quadro di concitazione, nonché delle condizioni personali dell’agente, sicché è viziata la motivazione che escluda la scriminante isolando artificiosamente i singoli momenti della sequenza aggressiva e omettendo di valutare tali elementi ai fini della percezione e della scusabilità dell’errore.
Cassazione penale, sez. I – sentenza 20/02/2026 (dep. 16/03/2026) n. 9992
(Dott. DE MARZO Giuseppe- Presidente; Dott. CENTOFANTI Francesco – Relatore)
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catania confermava, in ordine ai capi penali, quella emessa in rito abbreviato, in data 21 dicembre 2023, dal locale G.u.p. a carico di Ba.Gi. e con la quale l'imputato, per quanto di rilievo in questa sede
- era stato assolto, perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 52 cod. pen., dall'omicidio di Cu.Vi.;
- era stato dichiarato colpevole dell'omicidio di Cu.Vi. e del reato di occultamento dei cadaveri di entrambe le vittime;
- previo riconoscimento delle attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena principale, già ridotta per il rito, di dieci anni di reclusione.
La sentenza di appello, riformando sul punto quella di primo grado, riconosceva -anche in favore degli stretti congiunti di Cu.Vi., costituiti parte civile- il diritto al risarcimento del danno, in relazione al reato di occultamento del cadavere del loro familiare, rimettendone la liquidazione alla separata sede civile.
2. Secondo la ricostruzione accreditata dai giudici di merito, basata nei suoi elementi salienti sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, la notte tra il 21 e il 22 giugno 2022 Cu.Vi. e Cu.Vi. si erano introdotti, a scopo furtivo, nell'abitazione di Ba.Gi., in agro di A, che avevano raggiunto in automobile in compagnia di altri due sodali. Forzando la porta d'ingresso avevano prodotto un forte rumore, che aveva svegliato Ba.Gi.
Costui, sceso dal letto e impugnata la pistola regolarmente detenuta, aveva sorpreso in sala da pranzo i due intrusi, che prendevano a minacciarlo; aveva pertanto reagito, sparando un primo colpo con il quale aveva attinto al torace Cu.Vi., che sarebbe morto di lì a poco.
Cu.Vi. si era, a questo punto, riparato dietro un tavolo rovesciato e, fattosi parzialmente scudo con esso, aveva continuato ad imprecare e anche domandato soccorso per il complice agonizzante.
L'imputato aveva, piuttosto, esploso altri due colpi in rapida sequenza, attingendo mortalmente, all'inguine e al capo, anche il secondo invasore.
Di seguito, Ba.Gi. aveva ripulito il pavimento dell'abitazione con acqua calda e solvente e, aiutandosi con una carriola, aveva trascinato i due cadaveri, dopo averli ricoperti con sterpaglie e con un sacco di plastica, in una zona appartata del suo appezzamento di terreno, dove sarebbero stati rinvenuti, nel pomeriggio del 22 giugno, dagli stessi familiari delle vittime. Anche la pistola era stata dall'imputato avvolta in un panno, posta all'interno di una busta e seppellita in giardino, assieme al telefono cellulare di una delle vittime.
3. I giudici di merito, ciò posto, ritenevano concordemente che il primo omicidio fosse scriminato dalla legittima difesa domiciliare, reale o comunque putativa.
L'imputato, svegliato all'improvviso da rumori in piena notte, si era trovato di fronte due soggetti malintenzionati, assai più giovani e forti di lui, che erano penetrati in casa sua con fare aggressivo e minatorio, creando una situazione attuale di pericolo - per i suoi beni (teneva in casa tutti i suoi risparmi) e per la sua stessa incolumità fisica - almeno soggettivamente percepibile come tale, anche per la non remota possibilità che gli intrusi potessero essere a loro volta armati.
La reazione difensiva non era, in quel momento, altrimenti evitabile (con la fuga, o con la possibilità di ricorrere al soccorso di terzi) e risultava altresì proporzionata al pericolo stesso.
4. Diversa valutazione gli stessi giudici operavano in rapporto al secondo omicidio.
Dopo l'uccisione di Cu.Vi., la situazione era mutata. Ba.Gi. non si trovava più in inferiorità numerica e, mentre egli disponeva di una pistola, l'intruso superstite che lo fronteggiava non teneva più un atteggiamento offensivo; si stava, anzi, riparando dietro il tavolo invocando soccorso per il suo complice.
A questo punto l'imputato avrebbe potuto mettere in fuga l'antagonista, puntandogli contro la pistola e intimandogli di andare via, o sparando in aria o raso terra, e al limite avrebbe potuto allontanarsi senza correre soverchi rischi.
Era venuta meno, in definitiva, la primitiva situazione di pericolo attuale di offesa ingiusta, onde la non configurabilità della scriminante.
5. Per il secondo omicidio, la scriminante non poteva riconoscersi neppure a titolo putativo.
Riteneva, in particolare, la Corte di assise di appello che l'errore sul pericolo, mai addotto dall'imputato nell'immediatezza, non potesse avere fondamento obiettivo e non potesse in alcun caso reputarsi scusabile.
Si palesava infatti all'agente, in modo evidente, che Cu.Vi. fosse disarmato e non tenesse più alcun comportamento aggressivo. L'ipotetica convinzione di trovarsi ancora in attualità di pericolo sarebbe stata ingiustificata.
6. Quanto al reato di occultamento di cadavere, rilevava il giudice di appello che la traslazione dei cadaveri lontano dalla scena del crimine, in un angolo nascosto della vasta proprietà agricola, ne aveva ritardato il ritrovamento per un tempo apprezzabile, tant'è che i due corpi non era stati scoperti all'esito della prima sommaria ispezione dei Carabinieri; sicché la condotta era perfettamente sussumibile nel paradigma normativo.
7. Avverso la decisione di secondo grado Ba.Gi. propone ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Ivan Maria Siragusa.
Il ricorso è articolato in sei motivi, di seguito riassunti a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
8. Primo motivo. Violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della legittima difesa domiciliare, reale o putativa.
8.1. Sostiene il ricorrente che le due uccisioni sarebbero state compiute nelle identiche condizioni di pericolo per la propria incolumità personale. Sarebbe, dunque, contraddittorio ritenere scriminata solo la prima corrispondente condotta.
Entrambi gli aggressori avevano violato il domicilio dell'imputato con modalità violente e minacciose, dando vita a un'azione unitaria di gruppo, cui l'imputato aveva legittimamente e unitariamente reagito in sequenza temporale ravvicinata, permanendo sempre in condizione di estrema vulnerabilità.
L'art. 52 cod. pen. tratterebbe unitariamente la situazione di pericolo e non discriminerebbe le conseguenze della reazione a seconda dell'aggressore suo destinatario.
8.2. Nell'anzidetta condizione di vulnerabilità, l'imputato non avrebbe potuto soggettivamente discernere - complice anche il buio e l'accumulo in casa di oggetti vari, limitanti la visibilità - alcun reale affievolimento del grado di offesa, ove mai postulabile.
Nella concitazione e nel rapido susseguirsi degli eventi, infatti, il medesimo non avrebbe potuto stimare con precisione il numero degli aggressori, le loro intenzioni o la presenza di armi. Sarebbe errato valutare l'accadimento in modo parcellizzato o con visione ex post, e senza porsi dal punto di vista della persona chiamata a subire l'ingiusta aggressione domestica.
9. Secondo motivo. Violazione dell'art. 412 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di occultamento di cadavere.
Di esso mancherebbero gli estremi oggettivi e soggettivi.
I corpi delle vittime sarebbero stati rinvenuti nelle immediate vicinanze dell'abitazione, in zona visibile e facilmente accessibile, e tali circostanze escluderebbero in radice l'occultamento.
Non si sarebbe, poi, tenuto conto dello stato emotivo e di shock sotto il quale l'imputato aveva agito, che darebbe ragione di una condotta che non avrebbe avuto affatto lo scopo di sottrarre i cadaveri al rinvenimento da parte dell'Autorità inquirente, ma solo quello di allontanarli dall'abitazione, stante anche il forte odore di sangue che l'aveva invasa.
10. Terzo motivo. Violazione dell'art. 62, nn. 2) e 5), cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle corrispondenti attenuanti in rapporto al reato di omicidio.
Nel motivo si assume che l'imputato abbia agito in quanto provocato dal fatto ingiusto altrui.
Inoltre, a determinare l'accadimento sarebbe stata la condotta dolosa delle stesse persone offese.
11. Quarto motivo. Violazione dell'art. 280 cod. proc. pen. e dell'art. 47-ter Ord. pen.
L'imputato, ad oggi ultrasettantacinquenne, avrebbe meritato l'applicazione delle disposizioni di favore previste dall'ordinamento processuale e penitenziario.
Della sua età si sarebbe dovuto tenere conto anche ai fini della valutazione complessiva della vicenda e nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
12. Quinto motivo. Violazione degli artt. 538e 539 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Erronea e ingiustificata sarebbe la condanna civilistica in favore delle parti civili.
Dovendo essere riconosciuta la scriminante della legittima difesa rispetto ad entrambi gli omicidi, i presupposti della responsabilità civile a carico del ricorrente andavano dichiarati insussistenti.
13. Sesto motivo. Contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione. Violazione del principio del libero convincimento.
Il vizio di contraddittorietà sarebbe insito nel riconoscimento solo parziale degli estremi della legittima difesa.
I vizi ulteriori riguarderebbe la valutazione delle prove. Non sarebbero stati correttamente apprezzati, in rapporto alla scriminante, lo stato di scarsa
illuminazione dei luoghi e l'estrema difficoltà in cui Ba.Gi., nella situazione data (semioscurità, età avanzata, situazione psico-fisica), si trovò ad agire.
14. Ve.Sa., Cu.Al., Cu.Vi. e Pu.Vi., quest'ultima in proprio e in rappresentanza dei figli minori -costituiti tutti parte civile in qualità di stretti congiunti di Cu.Vi. - hanno depositato rituale memoria con il patrocinio dell'avvocato Marcella Currenti, insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso primo e sesto sono tra loro connessi e debbono essere trattati congiuntamente.
I motivi stessi sono fondati, nei soli limiti di seguito precisati.
2. La ricostruzione obiettiva degli accadimenti, operata dalla sentenza impugnata, di cui si è dato sintetico conto nella narrativa che precede, è frutto di un adeguato apprezzamento del dato probatorio, sorretto da esaustiva e logica argomentazione, e non presta il fianco a rilievi in sede di legittimità (sede notoriamente non deputata alla diretta rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).
Detta ricostruzione non è, peraltro, attinta da censure particolari ad opera del ricorrente, se non per quanto riguarda le condizioni di illuminazione dei luoghi, e in particolare della sala da pranzo che fu teatro della duplice uccisione.
Al riguardo, tuttavia, la sentenza impugnata inappuntabilmente motiva, escludendo che l'imputato avesse agito in una situazione di oscurità, o di scarsità di luce tale da impedirgli una sufficiente rappresentazione visiva della realtà circostante e l'assunzione di determinazioni volitive ad essa rapportate. Riferisce il giudice di appello che l'abitazione era dotata di corrente elettrica e che l'impianto era perfettamente funzionante, sicché doveva razionalmente ritenersi che, alzatosi dal letto a seguito del rumore sospetto, l'imputato avesse, come primo e istintivo gesto di difesa, acceso la luce nelle stanze attraverso le quali passava per andare a verificare (come già fatto in passato, in base al suo stesso racconto, in occasione di precedenti abusive introduzioni all'interno della sua proprietà). Inoltre, non solo Ba.Gi. non ebbe mai a riferire, prima che la tesi fosse sostenuta nell'atto di appello, di essersi trovato al buio (per avere perduto, a seguito del lancio di un oggetto ad opera delle vittime, la torcia che impugnava, invero mai ritrovata), ma ebbe a dichiarare, nell'immediatezza, di avere guardato in faccia i due intrusi e di averli identificati (circostanza possibile solo in presenza di condizioni sufficienti di illuminazione, ben oltre la fioca luce che sarebbe potuta promanare dal telefono cellulare di uno degli aggressori). Non si spiegherebbe, diversamente, come egli avesse potuto mandare a segno tre colpi di pistola su tre, rivelatisi terribilmente fatali.
A fronte di tali impeccabili deduzioni il ricorrente si limita, in questa sede, a riproporre meccanicamente la tesi del deficit di illuminazione, senza specificamente confrontarsi con il ragionamento giudiziale e senza addurre elementi specifici capaci di incrinarne la linearità e concludenza.
3. Alla stregua di accadimenti così ricostruiti, il giudice di appello ha negato l'obiettiva attualità del pericolo, in concomitanza con la seconda azione omicida, e ha escluso che, difettando tale attualità, potesse essere integrata la fattispecie della legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, secondo e quarto comma, cod. pen.
Tanto la premessa storica che le conseguenze giuridiche appaiono non eccepibili.
3.1. Nella situazione determinatasi dopo l'abbattimento del primo aggressore, in cui l'imputato, pistola alla mano, fronteggiava ormai una sola altra persona realmente presente in casa, effettivamente disarmata, tenendola sotto mira e potendo contare su abilità balistiche più che adeguate alla bisogna in rapporto alle esistenti condizioni di luce e agibilità, è convincente l'affermazione del giudice di merito in ordine all'obiettiva cessazione dello stato di pericolo, valutato in termini rigorosamente oggettivi.
Poiché, al riguardo, il test di congruità e logicità della motivazione è superato, non compete a questa Corte di indugiare ulteriormente sul punto, sovvertendo tale conclusione attraverso l'adozione di differenti parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, solo perché indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
3.2. Ciò posto, l'esclusione degli estremi della legittima difesa domiciliare, in quanto tali, è conforme al dato normativo.
Sono note le modifiche che hanno interessato la definizione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., apportate dalle leggi 13 febbraio 2006, n. 59, e 26 aprile 2019, n. 36, e riguardanti le reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614, primo e secondo comma, cod. pen.
La legge n. 59 del 2006, con l'inserimento in particolare del nuovo secondo comma dell'art. 52 cod. pen., ha introdotto una presunzione legale di proporzionalità della reazione armata, che resta subordinata a determinati requisiti aggiuntivi, ossia alla consumazione della pregressa violazione di domicilio da parte della vittima, alla legittima presenza dell'agente nel domicilio medesimo e al conseguente rilievo di uno specifico e corrispondente animus defendendi, che si iscrive pur sempre nel contesto di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., nel senso che alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata, di cui la necessità ed inevitabilità dell'offesa restano ineludibili precondizioni (Sez. 5, n. 35709 del 02/07/2014, Desogus, 13/08/2014, Rv. 260316-01; Sez. 4, n. 691 del 14/11/2013, Gallo Cantone, Rv. 257884-01; Sez. 1, n. 12466 del 21/02/2007, Sampino, Rv. 236217-01).
La disposizione così coniata non consente un'indiscriminata reazione nei confronti dell'autore dell'illecita intrusione o dell'illecito trattenimento, ma presuppone un attacco, in ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità o quanto meno un pericolo di aggressione. La reazione è considerata, in questo caso, per definizione proporzionata, nonostante la possibile asimmetria dei mezzi a disposizione, a patto che il pericolo di offesa all'incolumità propria o di terzi sia attuale e tale da rendere inevitabile l'uso dell'arma come mezzo di difesa; e la stessa reazione a difesa dei beni è considerata legittima quando, in assenza di desistenza, si configuri il pericolo di fisica aggressione.
La legge n. 36 del 2019 - con l'ulteriore novellazione del secondo comma dell'art. 52 cod. pen., con l'introduzione in esso di un inedito quarto comma, così come con l'aggiunta di un comma all'art. 55 in tema di eccesso colposo - ha inteso presidiare ulteriormente la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva a tutela della sicurezza individuale nel domicilio, ma, letto in chiave d'interpretazione costituzionalmente orientata, non ha modificato l'impianto normativo fondamentale dell'istituto.
L'incipit della disposizione di cui al citato nuovo quarto comma dell'art. 52 cod. pen. ne delimita, in realtà, l'ambito di applicazione alle situazioni di fatto già riconducibili ai commi precedenti; l'elemento di ulteriore specialità è costituito dalle modalità intrusive, connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi, tali da tradursi per via legale in una fattispecie di aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità.
Quando l'invasione di domicilio sia connotata da siffatte modalità può direttamente presumersi il rapporto di proporzione della reazione, ma sempre sul presupposto che sussista la necessità e l'inevitabilità della condotta reattiva, connotate dall'attualità del pericolo (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185-01; Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Barbieri, Rv. 279340-01; Sez. 1, n. 13191 del 15/01/2020, Galluccio, Rv. 278935-01; Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419-01; Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-01). Il requisito della necessità appartiene, difatti, all'essenza stessa della legittima difesa; l'eccezionale facoltà di autotutela è ammessa proprio perché è inevitabile, ossia nei casi in cui non sia possibile difendersi efficacemente in modo inoffensivo o meno lesivo.
Una diversa opzione ermeneutica, tale da estendere il regime di presunzione a tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione, sarebbe totalmente eccentrica rispetto al sistema e, legittimando un'area di esclusione dell'antigiuridicità avulsa dal connotato della extrema ratio, tradirebbe il fondamento ontologico, costituzionale e valoriale dell'esimente, non consentendo il ragionevole bilanciamento degli interessi in conflitto.
3.3. Tali principi la sentenza impugnata ha puntualmente richiamato e ad essi si è fedelmente attenuta, sicché al riguardo essa non merita censura.
4. La sentenza impugnata ha anche valutato la configurabilità della scriminante sotto l'aspetto putativo.
Secondo tradizionali insegnamenti, la legittima difesa putativa è predicabile allorché la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è solo supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile, determinato da circostanze esteriori apprezzabili, idonee a radicare nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo anzidetto (Sez. 1, n. 33444 del 04/04/2001, Faoro, Rv. 219887-01; Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207376-01; Sez. 3, n. 3257 del 25/01/1991, Calabria, Rv. 186611-01).
Il suo riconoscimento, dunque, non può essere il frutto di criteri meramente soggettivistici, identificabili esclusivamente nel timore o stato d'animo dell'agente, ma deve ancorarsi ad elementi riconoscibili, indicativi di una situazione concreta che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente stesso a ritenere di trovarsi esposto ad un'offesa ingiusta incombente e imminente (Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, C., Rv. 286808-01; Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, Narcisio, Rv. 245634-01; Sez. 1, n. 4337 del 06/12/2005, dep. 2006, La Rocca, Rv. 233189-01).
Il relativo accertamento deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno dello specifico e peculiare contesto dell'azione, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta di esaminare, oltre che le modalità dell'episodio in sé considerato, anche gli elementi fattuali immediatamente antecedenti alla condotta che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, Matin, Rv. 28693102; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401-01; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473-01; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, R., Rv. 255268-01; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 2010, Siviglia, Rv. 245843-01).
5. Valutata ai sensi di tali direttive ermeneutiche, che il giudice a quo invero dimostra di non ignorare, la sentenza impugnata si rivela - in effetti -inappagante.
6. In seno ad un impianto motivazione complessivamente ampio e diffuso, il tema è trattato, viceversa, in un breve paragrafo ed è risolto, nel senso dell'insussistenza della scriminante putativa, a partire dal rilievo che Ba.Gi. non avrebbe, nell'immediatezza, fatto presente agli inquirenti di avere agito fraintendendo la situazione di pericolo.
Trattasi di un rilievo illogico e non conducente. Ba.Gi. ha da subito dichiarato di avere agito per difesa personale. Tale deduzione rifletteva, al tempo stesso, una chiara linea di difesa processuale, da subito delineata, che non escludeva affatto, e anzi implicava, la possibilità che gli estremi fattuali della scriminante, così chiaramente invocati, potessero aver formato oggetto di inesatta rappresentazione. Né si sarebbe potuto pretendere, da persona priva di approfondite conoscenze giuridiche, la capacità di discernere con precisione le due situazioni o l'impiego di un rigoroso linguaggio tecnico. L'argomento è dunque fallace.
7. Il secondo e definitivo argomento, che fonda la conclusione giudiziale sul punto negativa, è dato dal duplice rilievo che a Ba.Gi. si presentasse in modo evidente la circostanza che Cu.Vi. fosse disarmato, e che lo stesso Cu.Vi. avesse deposto ogni atteggiamento aggressivo.
Quest'ultima notazione, anzitutto, non appare del tutto fedele alla ricostruzione dei fatti in precedenza operata dalla stessa sentenza di appello, secondo la quale la vittima non avrebbe affatto cessato, in quel mentre, di inveire all'indirizzo del suo antagonista e di insultarlo, con un comportamento che non appariva, e poteva certamente non interpretarsi, come incondizionatamente remissivo e di chiara desistenza.
Quanto all'asserzione che l'imputato non potesse non rendersi conto che Cu.Vi. fosse disarmato, se ne deve rimarcare la totale assertività.
La Corte di assise di appello non illustra compiutamente le ragioni su cui poggia il suo convincimento, che appare, allo stato, malfermo. La sola circostanza che, alla vista del sodale colpito a morte, Cu.Vi. fosse corso a rovesciare un tavolo, e a ripararsi dietro di esso, esprime la reazione istintiva di una persona che, di fronte ad una pistola puntata, e non impugnando a sua volta altra arma, sentì l'esigenza vitale di proteggersi dal fuoco altrui. Ma questa esigenza non era, necessariamente, traducibile dall'imputato come evidente dimostrazione del fatto che l'intruso non nascondesse un'arma indosso e non si preparasse, magari, ad usarla, tatticamente, dopo che l'altro avesse deposto la propria. Non era questa la situazione reale, emersa a posteriori, ma, come già rimarcato, non è la situazione come successivamente ricostruita l'angolo visuale corretto di valutazione.
Il primo omicidio, del resto, è stato ritenuto scriminato, almeno dal lato putativo, proprio perché dai giudici di merito è stata considerata non remota, nella prospettiva dell'agente, la possibilità che gli autori della violazione di domicilio potessero essere armati, e sono state ritenute ex ante impraticabili, sotto il profilo della necessità di difesa, soluzioni alternative (la fuga o un'azione di sparo solo minacciata o attuata con diverse modalità).
Lo sviluppo successivo dell'occorso non sembra smentire, in modo categorico, tali prospettive, o almeno la sentenza impugnata non è esauriente e convincente nello spiegare perché Ba.Gi. potesse, in un'ottica di ragionevole rappresentazione, legata all'ulteriore dinamica degli eventi, ritenerle sicuramente superate.
8. Quel che vizia, sotto concorrente profilo, il ragionamento giudiziale è l'avere esso forzatamente isolato, tra di loro, condotte (il primo sparo, diretto contro Cu.Vi., e i successivi che hanno attinto il complice) ragionevolmente intervallate da un tempo estremamente breve, durante il quale poteva essere non agevole, per l'imputato, ottenere una compiuta raffigurazione di tutti gli elementi potenzialmente incidenti, inclusa l'eventuale presenza di ulteriori intrusi all'interno dell'abitazione (la spedizione furtiva comprendeva effettivamente, in origine, ulteriori protagonisti), nonché cogliere l'evoluzione del pericolo e, eventualmente, la sua riduzione o conclusione.
Non erra, dunque, il ricorrente lì ove censura la decisione impugnata per avere essa sottovalutato, nella parte critico-motivazionale, il contesto obiettivo di concitazione - in cui, nel rapido progredire della vicenda, l'imputato si trovò ad operare, e a cospetto del quale sarebbe stato necessario apprezzare sia l'effettiva esistenza, sia la scusabilità, dell'eventuale errore percettivo che giustificherebbe l'eventuale riconoscimento della scriminante a titolo putativo - e di non avere affatto preso in considerazione, anche solo per escluderne la concreta rilevanza, talune condizioni personologiche, di età e di salute psico-fisica, potenzialmente incidenti sull'insorgenza dell'eventuale convincimento di dovere ulteriormente difendersi dal pericolo di aggressione ingiusta.
9. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente all'affermazione di penale responsabilità per l'omicidio di Cu.Vi., per permettere la rinnovata valutazione in ordine ai profili inerenti l'eventuale riconoscimento della legittima difesa putativa, che il giudice di rinvio, in dispositivo individuato, opererà senza pregiudizio di esito, una volta superate e colmate le aporie e lacune motivazionali appena evidenziate.
Restano così assorbiti il terzo motivo di ricorso, nonché il quarto e quinto motivo, questi ultimi nelle parti concernenti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civilistiche connesse all'omicidio di Cu.Vi.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra l'imputato e le parti civili costituitesi in qualità di stretti congiunti di Cu.Vi., deve essere rimessa al prosieguo del processo.
10. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il delitto di occultamento di cadavere presuppone, dal lato obiettivo, il mero celamento temporaneo del cadavere stesso, operato in modo tale che il suo ritrovamento non sia volutamente impedito, ma sia solo ritardato (Sez. 1, n. 24802 del 14/03/2024, Solina, Rv. 286593-01; Sez. 1, n. 1000 del 11/09/2018, dep. 2019, Santangelo, Rv. 274789-01; Sez. 1, n. 32038 del 10/06/2013, Belmonte, Rv. 256452-01). Dal lato soggettivo è richiesta la coscienza e volontarietà del celamento avente le suddette caratteristiche, trattandosi di fattispecie criminosa a dolo generico.
La sentenza impugnata illustra in modo logico e puntuale le caratteristiche del nascondimento dei due corpi, dall'imputato consapevolmente attuato nella perfetta percezione che il loro ritrovamento sarebbe stato ostacolato, e nel tempo rimandato, per un tempo apprezzabile, come in effetti avvenuto.
Un tale nascondimento non sarebbe stato necessario, se la volontà dell'imputato fosse stata soltanto quella di liberare la casa dall'odore sanguinolento. Sarebbe bastato il trasferimento delle due salme in esterno, e tale piano rilievo priva di ogni pregio le censure nel motivo articolate.
11. Il quarto motivo, nella parte concernente il trattamento sanzionatorio connesso al reato di occultamento di cadavere, è inammissibile, perché scarsamente intellegibile e formulato in modo totalmente generico.
12. Il quinto motivo, nella parte già non esaminata, è inammissibile per manifesta infondatezza, perché le statuizioni civilistiche inerenti il reato di occultamento di cadavere prescindono totalmente dal rilievo della scriminante
della legittima difesa, che rispetto a tale reato non è neppure astrattamente invocabile, né è stata invocata.
13. Il ricorso deve essere pertanto respinto in ogni altra parte.
A tanto consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle persone costituite parte civile in qualità di stretti congiunti di Cu.Vi. (Ve.Sa., Cu.Al., Cu.Vi. e Pu.Vi., quest'ultima in proprio e in rappresentanza dei figli minori), difese tutte dall'avvocato Marcella Currenti e ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione sarà operata dalla Corte di assise di appello di Catania, come da dispositivo, e il pagamento avverrà in favore dello Stato (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di penale responsabilità per l'omicidio di Cu.Vi. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania; rigetta nel resto il ricorso.
Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. Marcella Currenti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82e 83 D.P.R. 115/02, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Spese delle restanti parti civili al definitivo.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2026.