Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.9992 del 20/02/2026 (dep. 16/03/2026)
In tema di legittima difesa domiciliare, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 52 c.p. dalle l. n. 59 del 2006 e n. 36 del 2019, la presunzione legale di proporzionalità della reazione armata non elimina né assorbe gli ulteriori requisiti della scriminante, permanendo la necessità che sussista un pericolo attuale di offesa ingiusta e che la reazione sia necessaria e inevitabile; ne consegue che, ove la situazione di pericolo sia oggettivamente cessata, la successiva condotta lesiva o omicidiaria non è giustificata, non essendo consentita una reazione indiscriminata verso l’autore della violazione di domicilio.