Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 282 - Gruppi e società non iscritte all'albo

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Vigente al

1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210 ter.

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