Codice delle Assicurazioni Private > Articolo 37 bis - Riserve tecniche del lavoro indiretto

Codice delle Assicurazioni Private

Vigente al

1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

2.

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