Codice Civile > Articolo 1152 - Ritenzione a favore del possessore di buona fede

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Vigente al

Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

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