Codice Civile > Articolo 1531 - Interessi, dividendi e diritto di voto

Codice Civile

Vigente al

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472