Codice Civile > Articolo 1556 - Nozione

Codice Civile

Vigente al

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472