Codice Civile > Articolo 1597 - Rinnovazione tacita del contratto

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Vigente al

La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed e' lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non e' stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

La nuova locazione e' regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata e' quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Se e' stata data licenza, il conduttore non puo' opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volonta' del locatore di rinnovare il contratto.

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