Codice Civile > Articolo 1645 - Riconsegna del bestiame

Codice Civile

Vigente al

Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualita', eta' e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualita' o di quantita' contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore.
Se vi e' eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne e' fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

Si applica altresi' la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.

Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.

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