Codice Civile > Articolo 1672 - Impossibilita' di esecuzione dell'opera

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Vigente al

Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

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