Codice Civile > Articolo 1739 - Obblighi dello spedizioniere

Codice Civile

Vigente al

Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante

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