Codice Civile > Articolo 1944 - Obbligazione del fideiussore

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Vigente al

Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad anticipare le spese necessarie.

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