Codice Civile > Articolo 1957 - Scadenza dell'obbligazione principale

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Vigente al

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40829 del 20/12/2021

Nell’ambito del termine stabilito dall’art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore tutte le proroghe che ritiene opportune, ma accorda a suo rischio le proroghe che non gli consentono di agire entro i termini di legge; e se egli non può agire contro il debitore per questo motivo o non agisce per propria inerzia e, cioè, non adempie il dovere impostogli, pur avendone la possibilità, non potrà più far valere la obbligazione fideiussoria.

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