Codice Civile > Articolo 1978 - Forma

Codice Civile

Vigente al

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472