Codice Civile > Articolo 2085 - Indirizzo della produzione

Codice Civile

Vigente al

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale e' esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

La legge stabilisce altresi' i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472