Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30977 del 30/11/2018
La filiale di una banca, la quale, ai sensi della direttiva 1977/780/CEE non ha personalità giuridica – non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale, sicché l'attività da essa svolta deve essere imputata all'istituto di credito di cui la filiale costituisce articolazione periferica.
Ne consegue la carenza di autonoma legittimazione processuale della filiale, salvo che non venga citato in giudizio l'institore, in qualità di rappresentante della stessa o la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio.