Codice Civile > Articolo 2205 - Obblighi dell'institore

Codice Civile

Vigente al

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

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