Codice Civile > Articolo 40 - Responsabilita' degli organizzatori

Codice Civile

Vigente al

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472