Codice Civile > Articolo 41 - Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Codice Civile

Vigente al

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472