Codice Civile > Articolo 487 - Chiamato all'eredita' che non e' nel possesso di beni

Codice Civile

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Il chiamato all'eredita', che non e' nel possesso di beni ereditari, puo' fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non e' prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e' considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredita'.

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